Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20459 del 02/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 20459 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso 11026-2013 proposto da:
PROVINCIA VITERBO C.F. 8005570561, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL CIRCO MASSIMO 9, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO INNOCENTI,
rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO MICCI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
751

GASPERINI

VINCENZO,

SOLVI

NAZZARENO,

MASSAINI

FABRIZIO, SCIARRINI FRANCO, TRENTAQUATTRINI ENRICO,
MAZZONI SILVIO, SABATINI MAURIZIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo

Data pubblicazione: 02/08/2018

studio dell’avvocato FRANCESCO SCACCHI,

che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrentl

avverso la sentenza n. 7308/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2012 r.g.n.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

6162/2007;

Adunanza camerale del 20 febbraio 2018 – n. 8 del ruolo
RG n. 11026/13
Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

RILEVATO
che con sentenza in data 17 ottobre 2012 la Corte d’appello di Roma respinge

l’appello della Provincia di Viterbo avverso la sentenza non definitiva e la
successiva sentenza definitiva di accoglimento delle domande proposte da

dipendenti della Regione Lazio trasferiti alla suddetta Provincia che avevano
chiesto l’accertamento e la dichiarazione del loro diritto alla conservazione del
trattamento retributivo maturato presso la Regione, comprendente la
corresponsione mensile della c.d. indennità di produttività collettiva e di
posizione organizzativa, con condanna della Provincia di Viterbo al pagamento
delle differenze retributive;
che la Corte territoriale precisa quanto segue:

1)

non possono esservi dubbi sulla spettanza ai dipendenti delle

indennità in contestazione, visto che nella Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n.
2021 è stato statuito il mantenimento per il personale regionale da trasferire
agli enti locali della posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del
trasferimento, compresa l’anzianità maturata ed è stato altresì specificato che
al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da
attribuire al personale trasferito dovessero essere presi in considerazione i
seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità
integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, produttività collettiva
il personale delle categorie A, BeCe retribuzione di posizione organizzativa ex
articolo 8 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 per il personale della categoria D;
2) non è condivisibile la tesi della Provincia secondo cui la suddetta
delibera sarebbe nulla nei propri confronti sia perché proveniente da un diverso
Ente sia in base all’art. 4, comma 5, del CCNL del 1999, come sarebbe
dimostrato dal fatto che per estenderne l’applicabilità alla Provincia la Regione
aveva dovuto emanare la legge n. 2 del 2004;

i

Vincenzo Gasperini e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti ex

3) tale tesi risulta smentita sia dalla delibera della Giunta della Provincia
di Viterbo n. 271 del 2002 – ove si è stabilito che il trattamento retributivo
degli ex dipendenti regionali doveva determinarsi sulla base degli ultimi
cedolini di stipendio elaborati dalla Regione – sia dalla pacifica circostanza
dell’avvenuto trasferimento di fondi dalla Regione alla Provincia, con vincolo di
destinazione per il trattamento retributivo degli ex dipendenti regionali

4) ne consegue che, come correttamente affermato dal primo Giudice,
con riguardo alla presente fattispecie, l’unica novità della legge regionale n. 2
del 2004 è rappresentata dal riferimento espresso alla suindicata delibera della
Giunta Regionale, mentre per il resto tale legge si è limitata a chiarire la
portata applicativa dell’art. 30 della LR n. 2 del 2003, sulla base di elementi
che erano già comunque inequivocabili.
che avverso tale sentenza la Provincia di Viterbo propone ricorso affidato a tre
motivi, al quale Vincenzo Gasperini e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe,
oppongono difese con controricorso;
che tutte le parti depositano anche memorie ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.;
che i controricorrenti nella loro memoria chiedono, fra l’altro, la condanna della
Provincia al risarcimento ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. perché la
stessa ha, nel presente giudizio, riproposto una pretesa della cui infondatezza
era ben consapevole fin dal ricorso introduttivo del giudizio e che in tutti i gradi
è stata sempre respinta in conformità con quanto deciso in giudizi analoghi
riguardanti la medesima Provincia;
che il Procuratore Generale deposita conclusioni scritte, osservando che il
diritto alle indennità in contestazione è stato esattamente accertato sulla base
della delibera della Giunta provinciale n. 271 del 2002 e dell’avvenuto
trasferimento di fondi dalla Regione alla Provincia con vincolo di destinazione,
di qui il difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale
prospettata nel terzo motivo di ricorso, dell’art. 29 della LR Lazio 27 febbraio
2004, n. 2 entrato in vigore successivamente.
2

trasferiti;

CONSIDERATO
che il ricorso è articolato in tre motivi;
che con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione del CCNL 31 settembre 1999, degli
artt. 13 e 15 della LR Lazio n. 14 del 1999, dell’art. 30 della LR n. 2 del 2003,

b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia;
che, in sintesi, si sostiene che, diversamente da quanto affermato nella
sentenza impugnata, solo con la legge regionale n. 2 del 2004 (di portata
innovativa secondo la Provincia ricorrente) è stato imposta alla Provincia stessa
l’applicazione della citata delibera regionale n. 2021 del 2001, comportante la
corresponsione ai dipendenti transitati dalla Regione anche del salario
accessorio – in particolare: indennità di produttività e posizioni organizzative mentre all’atto del trasferimento era stato garantito esclusivamente il
trattamento economico fondamentale, in base al contratto integrativo della
Provincia, in combinazione con il capo IV della LR n. 14 del 1999 e con il titolo
II del CCNL 2000-2001 del Comparto Enti locali;
che per la ricorrente sarebbe indubbio che la Provincia abbia destinato le
somme ricevute dalla Regione per le retribuzioni dei dipendenti trasferiti a tale
scopo, sicché sarebbe superfluo il riferimento effettuato al riguardo dalla Corte
d’appello;
che con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ., omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riguardo ai
motivi di appello proposti dalla Provincia avverso le statuizioni contenute nella
sentenza definitiva n. 722/2006 del Tribunale di Viterbo, a proposito della
determinazione delle somme dovute ai dipendenti come differenze retributive;
che, come risulta dalle argomentazioni del motivo e dalla relativa conclusione,
la Provincia deduce, in realtà, che la Corte d’appello abbia integralmente
3

dell’art. 29 della LR n. 2 del 2004, della Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 2021;

ignorato i suddetti motivi di gravame e che, quindi, al riguardo la sentenza
impugnata sia affetta dal vizio di omessa pronuncia;
che con il terzo motivo si denuncia illegittimità costituzionale dell’art. 29 della
LR Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, che ha sostituito l’art. 30 della LR 6 febbraio
2003, n. 2, per asserito contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 36, 5, 114, 118, 119
Cost., “in riferimento ai principi di cui agli artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165 del

che ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento, per le ragioni di
seguito esposte;
che il primo motivo è inammissibile;
che a tale conclusione si perviene per ragioni diverse da quella sostenuta dai
controricorrenti, secondo cui la denuncia di violazione e falsa applicazione del
CCNL 31 settembre 1999, degli artt. 13 e 15 della LR Lazio n. 14 del 1999,
dell’art. 30 della LR n. 2 del 2003, dell’art. 29 della LR n. 2 del 2004, della
Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 2021 introdurrebbe, nel presente giudizio,
una “questione nuova”;
che, infatti, per il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte una
simile fattispecie non può configurarsi con riguardo alle questioni la cui novità
concerna i soli profili di diritto, quali sono quelle concernenti la violazione di
leggi regionali o di norme contenute in un Contratto collettivo di lavoro di
carattere nazionale correttamente specificate e riguardanti il lavoro pubblico
contrattualizzato (Cass. 5 luglio 2002, n. 9812; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190;
Cass. 7 dicembre 2016, n. 25194);
che, invece, all’inammissibilità del primo motivo si perviene per la diversa
ragione che – pur contestandosi la statuizione con la quale la Corte d’appello
ha escluso che all’art. 29 della legge regionale n. 2 del 2004 possa attribuirsi
portata innovativa, per il fatto che essa si è limitata a chiarire la portata
applicativa dell’art. 30 della LR n. 2 del 2003, sulla base di elementi che erano
già comunque noti – tuttavia non vengono specificamente censurate le rationes
4

2001″;

decidendi che sono alla base di tale statuizione, rappresentate dal tenore
testuale dei punti 2 e 3 della Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 2021, dalla
delibera della Giunta provinciale n. 271 del 2002 – ove si stabiliva che il
trattamento retributivo degli ex dipendenti regionali doveva determinarsi sulla
base degli ultimi cedolini di stipendio elaborati dalla Regione – e dalla pacifica
circostanza del già avvenuto trasferimento di fondi dalla Regione alla Provincia

regionali trasferiti;
che, in riferimento al primo motivo, trova quindi applicazione il principio,
costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel
caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un
capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a
sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile,
per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo
divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe
produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 5
ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. SU 29
maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio
2014, n. 11827);
che anche il secondo motivo è inammissibile per molteplici ragioni;
che tra queste ragioni risultano assorbenti:
a) la prospettazione delle censure senza il dovuto rispetto – con riguardo
alla sentenza definitiva di primo grado e all’atto di appello – del principio di
specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente
qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di
documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art.
366, n. 6, cod. proc. civ. e all’art. 369, n. 4, cod. proc. civ. (vedi, per tutte:
Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726);
b) l’incerta qualificazione del vizio denunciato: se omessa motivazione
ovvero omessa pronuncia;
5

con vincolo di destinazione per il trattamento retributivo degli ex dipendenti

c) il tralasciato esame del costante indirizzo di questa Corte secondo cui
il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di
una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una
pronuncia di accoglimento o di rigetto, mentre va escluso ove ricorrano gli
estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni
(vedi per tutte: Cass. 11 gennaio 2006, n. 264);

successivo alla modifica ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – in
base al quale la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è
sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del
tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa
articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed
immediatamente

inconciliabili,

oppure

perplessi

od

obiettivamente

incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n.
21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7
ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;
che il terzo motivo è inammissibile in quanto la sollecitazione al giudice a
sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata
come “motivo di ricorso per cassazione” perché non può essere configurata
come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento da
parte di questa Corte;
che, infatti, è jus receptum che il ricorso per cassazione non introduce una
terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della
sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a
critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia
attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. 5 giugno 2007, n. 13070; Cass. 3 luglio
2008, n. 18202: Cass. SU 29 marzo 2013, n. 7931);
che il suddetto indirizzo va coordinato con quello già espresso da questa Corte
(vedi, per tutte: Cass. 10 ottobre 1985, n. 4931 e di recente Cass. 24 febbraio
6

d) il mancato rispetto dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. – nel testo

2014, n. 4406; Cass. 28 agosto 2014, n. 18419; Cass. 20 aprile 2015, n.
7980), secondo la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può
costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre
essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata
d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre
che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni

senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22
aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245);
che, peraltro, all’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso consegue che
ogni eventuale questione di legittimità costituzionale sarebbe priva del
requisito della rilevanza ai fini del presente giudizio;
che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura
indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012;
che deve essere respinta la richiesta dei controricorrenti di condanna della
Provincia ricorrente al risarcimento ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.,
motivata sostanzialmente per la pervicacia manifestata nel coltivare il giudizio
fino al presente grado, nonostante la c.d. “doppia conforme” sfavorevole;
che, infatti, una simile circostanza non costituisce di per sé un elemento
idoneo per l’affermazione della suddetta responsabilità aggravata e, d’altra
parte, non risulta che gli interessati abbiano allegato neppure gli elementi di
fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. SU
30 aprile 2004, n. 7583; Cass. 12 ottobre 2011, n. 20995; Cass. 7 ottobre
2013, n. 22812; Cass. 18 aprile 2016, n. 7676).
P.Q.M.

7

sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la Provincia ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro
200,00 (duecento/00) per esborsi, euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi
professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto

dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 febbraio 2018.

dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA