Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20458 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3688-2013 proposto da:

EUROFOOD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MARONGIU,

ANDREA BODRITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 84/2011 della COMM. TRIB. REG. del Piemonte,

depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 56/06/09, la C.T.P. di Alessandria respingeva il ricorso di Eurofood S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatale da Padana Riscossioni S.p.A. e il ruolo in essa indicato; la ricorrente aveva sostenuto l’illegittimità – a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, – dell’iscrizione a ruolo dell’intero dazio doganale accertato con avviso di rettifica già oggetto di impugnazione, nonchè il difetto di legittimazione dell’agente della riscossione;

– la C.T.R. del Piemonte, con la sentenza n. 84/10/11 del 16 dicembre 2011, respingeva l’appello della Eurofood con la seguente motivazione: “La Commissione osserva che ai sensi del D.Lg. n. 374 del 1990, artt. 9,11 e 22, contenenti norme in materia di accertamento doganale, l’accertamento viene detto “definitivo” quando non è più suscettibile di impugnazione in via amministrativa ma solo in via giurisdizionale…. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, non si applica ai dazi doganali, ma soltanto alle imposte soggette a riscossione frazionata D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, il cui ambito di applicazione è delimitato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19. In tutti i casi occorre considerare che l’art. 7 del Codice Doganale Comunitario, (Reg. CEE n. 2913 del 1992), dispone che le decisioni dell’Autorità Doganale sono immediatamente esecutive, senza prevedere alcun frazionamento della riscossione e l’art. 244 CdC, prevede chiaramente che l’esecutività non è sospesa o interrotta dalla presentazione del ricorso…. La scelta del concessionario addetto alla riscossione compete al Servizio Nazionale di Riscossione che, per ogni iscrizione a ruolo, provvede autonomamente ed automaticamente all’assegnazione del concessionario D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 12… Essendo il domicilio fiscale della società Eurofood srl sito in (OMISSIS), il concessionario legittimato alla formazione della cartella era la Padana Riscossione spa con sede in (OMISSIS).”;

– avverso tale decisione la Eurofood propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane, che ha anche depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

– l’intimata Equitalia Centro (subentrata a Padana Riscossioni) non ha svolto difese in questo grado.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 68 e 71, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto corretta, in pendenza del giudizio tributario riguardante la legittimità dell’avviso di rettifica, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo con esso preteso.

2. Col secondo motivo la Eurofood lamenta la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del Reg. CEE n. 2913 del 1992, artt. 7 e 244, (Codice Doganale Comunitario), per avere il giudice d’appello ritenuto tali norme ostative all’applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, sebbene le stesse riguardino il potere di sospensione in autotutela del proprio provvedimento da parte dell’autorità doganale e non già il più ampio potere del giudice tributario di disporre la sospensione della pretesa tributaria.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perchè tra loro connessi, sono infondati.

Questa Suprema Corte, infatti, ha già statuito che “In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il contribuente abbia impugnato l’avviso di rettifica e non sia ancora intervenuta la decisione di primo grado, non è precluso all’Amministrazione finanziaria iscrivere a ruolo gli interi importi dovuti, in quanto, da un lato, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, nel prevedere una diversa modulazione dell’ammontare del tributo dovuto in relazione alla progressione dei gradi di giudizio, trova applicazione nella fase post decisum e non in quella ante decisum, mentre, dall’altro, non vi è, in materia doganale, una norma analoga al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, che, per la riscossione delle imposte dirette sui redditi, limita, a seguito dell’impugnativa, l’importo iscrivibile a ruolo a quello pertinente alla “fase amministrativa” del procedimento, ossia dalla notifica dell’atto impositivo sino alla decisione in primo grado, tanto più che una limitazione dell’iscrizione a ruolo dell’importo accertato anteriormente alla decisione giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con l’art. 244 del codice doganale comunitario.” (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 01/10/2014, Rv. 632919-01).

4. Col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, e D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 4, per avere la C.T.R. ritenuto legittimata a formare e notificare la cartella la Padana Riscossioni, agente della riscossione di (OMISSIS), sebbene la pretesa impositiva provenisse dall’Agenzia delle Dogane – Ufficio di (OMISSIS).

5. Il motivo è infondato.

Infatti, “in tema di riscossione di dazi e diritti doganali, la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell’ufficio doganale che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l’ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 24, s’instaura un rapporto diretto, nonchè in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell’attività amministrativa.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 01/10/2014, Rv. 632921-01).

A tale principio si è attenuta la C.T.R. che ha dato atto della coincidenza tra l’ambito territoriale della Padana Riscossioni (agente della riscossione per la provincia di (OMISSIS)) e il domicilio fiscale (in (OMISSIS)) della Eurofood S.r.l.

6. In conclusione, il ricorso è rigettato.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, (in proposito, e con riguardo all’applicabilità dei parametri fissati dal previgente D.M. n. 55 del 2014, Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016, Rv. 641672-01).

7. La notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio risale al 31 gennaio 2013 (e la notifica ai destinatari – sulla cui rilevanza, v. Cass., Sez. U., Sentenza n. 3774 del 18/02/2014, Rv. 629556-01 – si è perfezionata nei giorni successivi) e, cioè, successivamente al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, (che, all’art. 1, comma 561, fissa al 1 gennaio 2013 la propria entrata in vigore); pertanto, deve trovare applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, e applicabile in forza della citata Disp., comma 18).

Pertanto, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Dogane le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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