Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20458 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30175-2018 proposto da:

FERROVIE APPULO LUCANE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. S. GIOVANNI IN

LATERANO 226-C, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA NOCCO;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA CAMASTRA ALTO SAURO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

B. TORTOLINI 30 presso lo studio dell’avvocato MICHELE PERRONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 464/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVA

STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 22.6.2004 la società FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Potenza la Comunità Montana Camastra Alto Sauro invocando la sua condanna al rilascio di alcune aree occupate dalla convenuta lungo il tracciato della dismessa linea Potenza – Laurenzana, nonchè al risarcimento del danno derivante dall’abusiva occupazione delle predette.

Si costituiva in giudizio la Comunità Montana convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo la carenza di legittimazione in capo all’attrice, in quanto non proprietaria delle aree oggetto di causa.

Con sentenza n. 343/2008 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda per difetto di legittimazione attiva, condannando l’attrice alle spese del primo grado.

Interponeva appello Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. e si costituiva in seconde cure, sia pure tardivamente, la Comunità Montana Camastra Alto Sauro, resistendo al gravame.

Con la sentenza n. 464/2018, oggi impugnata, la Corte di Appello di Potenza rigettava il gravame condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la Comunità Montana Camastra Alto Sauro. Con istanza in data 12.11.2018 la società ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per la notificazione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,342 e 345 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la sua carenza di legittimazione attiva, senza considerare che già in prime cure, nei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., la società aveva precisato di aver agito in qualità di gestore dei beni oggetto di causa, ed in particolare come successore della Gestione Comissariale Governativa per le Ferrovie Appulo Lucane, in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 422 del 1997 e dal D.P.C.M. 16 novembre 2000, nonchè della disposizione di cui alla L. 1 agosto 2001, n. 166, art. 11.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,342 e 345 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la mancanza della prova circa la sua qualità di gestore dei beni oggetto di causa.

Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che l’appellante non aveva allegato agli atti del giudizio “… il proprio atto di costituzione ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 31 nè il successivo affidamento ai sensi della L. n. 166 del 2002” facendo da ciò derivare la mancanza della prova della legittimazione attiva dell’odierna ricorrente.

Il collegio ritiene che in relazione alle tre censure proposte dalla società ricorrente, che riguardano, sotto vari profili, la prova della sua legittimazione attiva, esclusa dal giudice di merito, non si ravvisi l’evidenza decisoria e che sia quindi opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020

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