Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20458 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 01/03/2017, dep.28/08/2017),  n. 20458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11797/2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO E DEI BACINI FLEGREI C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABI 8, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

RAIMONDO VADILONGA;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA

BAFILE, 2 INT. 10, presso lo studio dell’avvocato MAFALDA MATTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO LOMBARDI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9520/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, nei cui confronti, si è costituita la parte contribuente, mentre il concessionario non ha spiegato difese scritte, il consorzio impositore impugnava la sentenza della CTR della Campania, in materia d’opposizione a cartella esattoriale per contributi richiesti a titolo di oneri consortili, lamentando la violazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, art. 860 c.c. e L.R. Campania n. 4, art. 3, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul medesimo profilo di censura, in quanto erroneamente i giudici d’appello avrebbero disatteso il combinato normativo di cui alla rubrica, secondo il quale, alla luce della giurisprudenza della S.C., l’elaborazione (e la relativa approvazione da parte dell’autorità regionale) del “piano di classifica” e l’inserimento degli immobili nei “perimetro di contribuenza” vale a integrare il presupposto impositivo previsto dalle summenzionate norme, esonerando il Consorzio dall’onere della prova della esistenza di concreti benefici derivati a ciascun fondo, dalle opere di bonifica, come, invece, opinato dalla CTR.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo” (Cass. sez. un. n. 26009/2008, 24070/14, 21176/14, 421/13, 9099/12, secondo Cass. sez. un. n. 11722/10, ai soli fini del quantum è determinante l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio).

Nel caso di specie, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto che in caso di contestazione da parte del contribuente, era onere del Consorzio dimostrare l’avvenuta realizzazione, in concreto, di attività e opere tali da essere suscettibili di arrecare, comunque, un beneficio all’immobile ricompreso nel perimetro.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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