Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20458 del 11/10/2016

Cassazione civile sez. II, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26825/2012 proposto da:

B.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO V.E.

SPINOSO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA

GALLI;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 9/11, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE

ARCANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO DELUCCHI BARONI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1054/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato DE ARCANGELIS Giorgio, difensore del

controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata il 24 luglio 2007 il Tribunale di Chiavari rigettava le domande proposte da B.B. nei confronti di P.G., aventi ad oggetto l’accertamento della nullità della donazione di due libretti di deposito bancario posta in essere dalla defunta B.A. in favore del convenuto, nonchè la condanna, da parte di quest’ultimo, alla restituzione pro quota, per l’importo di Euro 971,13, di quanto contenuto nei predetti libretti, oltre che delle altre somme relative ad investimenti bancari della de cuius.

Proposto gravame da parte di B., la Corte di appello di Genova, nella resistenza di P., in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità della donazione dei due libretti di deposito, ma disattendeva la pronuncia restitutoria. Respingeva, inoltre, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., spiegata dall’appellato, e, con riferimento ad altro motivo di impugnazione, compensava parzialmente le spese del doppio grado. La Corte ligure riconosceva che era stata conclusa una donazione e negava che la stessa avesse natura remuneratoria o fosse di modico valore ex art. 783 c.c.. Respingeva, poi, la domanda di condanna alla restituzione, osservando come dalle prove orali e documentali acquisite al giudizio risultasse dimostrato che gli importi contenuti nel due libretti di deposito erano stati integralmente impiegati per il pagamento di spese e debiti ereditari relativi la successione di B.A., sicchè l’appellante non poteva pretenderne il rimborso, venendo in questione somma utilizzata per il soddisfacimento di obbligazioni a cui pure tale soggetto era tenuto pro quota. Adottava la pronuncia di compensazione parziale delle spese di giudizio in considerazione dell’accoglimento del primo motivo di appello e della peculiarità della controversia sottoposta al suo esame e respingeva la domanda ex art. 96 c.p.c., dell’appellato, ritenendo doversi escludere che l’appellante avesse agito in giudizio con malafede o colpa grave.

Contro detta sentenza ricorre per cassazione B., il quale fa valere un unico motivo di ricorso, mentre resiste con controricorso P., che ha pure svolto ricorso incidentale articolato su due motivi. Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo svolto nel ricorso principale titola: violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in punto di mancata condanna dell’appellato alla restituzione pro quota del valore della donazione dichiarata nulla. Assume il ricorrente e gli effetti della nullità dell’atto travolge tutti i successivi da esso conseguenti e che pertanto qualsiasi atto di disposizione patrimoniale che successivamente il convenuto avesse compiuto con riferimento al denaro contenuto nel due libretti di risparmio era da ritenersi anch’esso nullo. La Corte di appello, con motivazione erronea circa la valutazione delle risultanze istruttorie aveva affermato che la domanda restitutoria non potesse essere accolta, ma la controparte si era limitata a produrre copia delle ricevute di pagamento intestate al fratello U. per importi notevolmente inferiori alle somme contenute nei due libretti. La deposizione dello stesso P.U. non poteva del resto essere utilizzata, in quanto lo stesso rivestiva la qualifica di coerede ed era pertanto portatore di un interesse proprio nella causa. Impropriamente, poi, il giudice dell’impugnazione aveva affermato che esso ricorrente aveva mancato di fornire la controprova circa l’assunto che P.G. aveva informato i coeredi della destinazione dei due libretti: infatti, il ricorrente, nel proprio atto di appello, aveva richiamato le istanze di eccezioni già formulate in primo grado; nè poteva indicare quali testimoni gli altri beneficiari del testamento, per evidente incapacità degli stessi. Inoltre, la Corte di merito aveva omesso di valutare l’eccezione di tardività della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto appellato: eccezione che doveva ritenersi riproposta in fase di gravame. La decisione doveva ritenersi altresì erronea nella parte in cui faceva discendere la mancata restituzione della somma dovuta pro quota da affermazioni rese in sede testimoniale che il ricorrente aveva sempre negato e che non gli era stato consentito di contrastare con la prova contraria. Aggiunge che a norma dell’art. 485 c.c., il chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari è tenuto a fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità: circostanza quest’ultima che non era emersa; e, del resto, non risultava fossero state rispettate le formalità previste per la liquidazione dei creditori, secondo quanto disposto dagli artt. 499, 500 e 502 c.c.. Il giudice di appello inoltre non aveva dato esauriente motivazione della mancata assunzione delle prove orali e documentali offerte dal ricorrente, con particolare riferimento agli accertamenti presso gli istituti di credito al fine di accertare i rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius: accertamenti che avrebbero dovuto fare piena luce sulle disponibilità della defunta, pari a circa Lire 300.000.000, e che avrebbero richiesto la pronuncia di un provvedimento istruttorio diretto all’esibizione di tutta la documentazione contabile e contrattuale relativa ai rapporti tra la Banca di (OMISSIS) e della (OMISSIS) e la de cuius, oltre che l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio. L’istante poi menziona dichiarazioni rese dai sommari informatori davanti all’autorità di polizia giudiziaria da cui sarebbe emerso che B.A. aveva disposto in favore del controricorrente una donazione di somme coincidenti col contenuto di due libretti (nn. (OMISSIS)) recanti interessi di somme investite dalla de cuius: libretti che erano stati estinti da P.G.. Rileva infine che era erronea la decisione della Corte di appello di compensare parzialmente le spese di giudizio in quanto sul capo principale di domanda il ricorrente risultava vittorioso.

Il motivo è inammissibile e con esso il ricorso.

Il ricorrente cumula, nel motivo – veicolandola attraverso il generico richiamo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (violazione o falsa applicazione di norme di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia) – una serie disarticolata di doglianze che investono i diversi capi della sentenza: senza nemmeno cogliere, talvolta, la ratio decidendi della pronuncia impugnata (così è per la questione relativa alla distrazione della somma di Lire 300.000.000, rispetto alla quale la Corte di merito aveva evidenziato come l’appellante non avesse formulato alcun motivo di gravame contro la decisione del Tribunale resa sul punto).

Si osserva, in proposito, che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

In particolare, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 16 gennaio 2007, n. 828).

Inoltre, avendo riguardo al vizio di motivazione, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Ne consegue che il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Pertanto risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte e, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame: diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito (Cass. 23 maggio 2007, n. 12052).

Si aggiunga che il ricorrente fa confluire nella denuncia del vizio motivazionale veri e propri errores in procedendo (come quando si duole dell’inutilizzabilità di una deposizione per l’incapacità del testimone o del mancato esame dell’eccezione di tardività di una domanda riconvenzionale). Ora, se è vero che non è indispensabile che il ricorrente, denunciando un error in procedendo, faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato, essendo inammissibile, in una tale ipotesi, la deduzione della insufficiente motivazione (cfr. Cass. S.U. 24 luglio 2013, n. 17931, in tema di non corretta deduzione del vizio di omessa pronuncia).

Il ricorso è pure totalmente carente di autosufficienza, in quanto non riproduce il contenuto delle deduzioni, domande, istanze ed eccezioni svolte. In proposito, è da ricordare che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre alla sede processuale in cui è rinvenibile l’atto o il documento, il contenuto di questi mediante la riproduzione diretta o indiretta (si vedano: (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569).

P. ha depositato un ricorso incidentale basato, come si è detto, su due motivi.

Col primo è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso del giudizio. Si sostiene che la donazione oggetto di causa doveva essere qualificata come remuneratoria, essendo stato ampiamente provato che l’atto di liberalità di B.A. era stato compiuto per riconoscenza nei confronti delle cure e dell’affetto che il controricorrente le aveva dimostrato, soprattutto nei momenti di bisogno. La motivazione spesa dalla Corte di merito per escludere la fattispecie prevista dall’art. 770 c.c., doveva ritenersi insufficiente, tautologica e contraddittoria; esso inoltre contrastava con le risultanze di causa.

Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.. Rileva l’istante che impropriamente il giudice dell’impugnazione aveva disatteso la propria condanna al risarcimento per lite temeraria.

Non costituisce propriamente un motivo di ricorso quanto dedotto dal controricorrente in ordine alle conseguenze che, in punto di spese processuali, avrebbe dovuto trarre la Corte di appello ove avesse ritenuto che non ricorreva la nullità della donazione per difetto di forma.

Il ricorso incidentale è da dichiarare inefficace, giusta l’art. 334 c.p.c., comma 1, perchè, a fronte della inammissibilità del ricorso principale, esso è stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c.. Infatti, la sentenza impugnata risulta depositata il 28 ottobre 2011, mentre il ricorso incidentale è stato avviato per la notifica solo il 4 gennaio 2013.

La reciproca soccombenza delle parti impone la compensazione delle spese.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; dichiara inefficace il ricorso incidentale, compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA