Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20458 del 02/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 20458 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso 7867-2016 proposto da:
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. 06382641006, in
persona del

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO

BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA
PERSIANI, che la rappresenta e difende, giusta procura
2018

in atti;
– ricorrente –

658
contro

PICCOLO VITTORINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 02/08/2018

MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 330/2016 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/01/2016, r.g. n. 4326/2015;

udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
uditi

gli

avvocati

Valerio

Maio

per

delega

dell’avvocato Mattia Persiani e Fabio Ponis per delega
dell’avvocato Marco Petrocelli.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

n. r.g. 7867/2016

FATTI DI CAUSA

Trascorso il periodo di oltre un anno dal compimento del sessantaseiesimo
anno dì età, Vittorino Piccolo aveva infatti formulato domanda per la
prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 70° anno, ai sensi dell’art.24
comma 4 d.l. 201 del 2011 conv., in I. n.214 del 2011. L’azienda, pur non
rendendo una formale risposta, lo aveva mantenuto in servizio e solo
successivamente, trascorsi sedici mesi, aveva formulato una proposta di
risoluzione consensuale del rapporto che era stata, tuttavia, rifiutata dal
lavoratore.
La Corte territoriale, nello scrutinare la articolata vicenda, muoveva dalla
considerazione, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
l’art.24 c.4 d.l. n.201 del 2011 convertito in I. n.214/2011 non attribuisce
al lavoratore un diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino
al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non
crea alcun automatismo ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali
di incentivo alla prosecuzione del rapporto. La disposizione in esame
prevedeva infatti la possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di
trasformazione calcolati fino al 70° anno, si determinassero le condizioni
per consentire ai lavoratori interessati di proseguire nel rapporto di lavoro
oltre ì limiti previsti dalla normativa di settore e fermo restando il consenso
del datore di lavoro. Per la prosecuzione del rapporto era dunque
necessario il consolidarsi dei coefficienti di trasformazione e il consenso del
datore di lavoro.
Nello specifico la Corte riscontrava la sussistenza dì entrambi i requisiti,
ritenendo che un accordo per la prosecuzione del rapporto – non
necessariamente da esprimersi in forma scritta – fosse intervenuto fra le
parti.
Facendo richiamo, quale canone ermeneutico dello statuto negoziale, agli
obblighi di correttezza e buona fede, espressione di un generale principio di
solidarietà sociale imposto dall’art.2 Cost., che imponeva alla società di
prendere tempestiva posizione sulla domanda, il giudice del gravame
argomentava che il comportamento assunto da parte aziendale,

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 21/1/2016
rigettava il reclamo proposto ex art.1 comma 58 1.92 del 2012 dalla RAI
Radiotelevisione Italiana s.p.a. nei confronti di Vittorino Piccolo avverso la
pronuncia emessa inter partes dal Tribunale della stessa sede, con la quale
erano state accolte le domande del lavoratore volte a conseguire la
declaratoria di illegittimità del licenziameno intimato dalla società, in data
30/5/2014.

n. r.g. 7867/2016

pienamente consenziente alla prosecuzione del rapporto per un periodo di
oltre 16 mesi dalla domanda e ben al di là del raggiungimento dell’età
pensionabile, integrasse un elemento significativo, univoco e concludente
nel senso di configurare una tacita accettazione della proposta contrattuale
formulata dal lavoratore.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la Rai s.p.a. affidato
ad unico motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con unico articolato motivo la società ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art.24 comma 4 legge n.214/2011, dell’art.4 comma
2 legge n.108/1990, dell’art.46 c.c.n.l. RAI nonché degli artt.1175, 1337,
1375, 1321, 1322 comma 1c.c., 1325 comma 1 n.1 c.c. e 1326 c.c. in
relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c..
In estrema sintesi, la ricorrente stigmatizza l’impugnata sentenza per il
richiamo disposto ai principi di correttezza e buona fede, mediante i quali si
deduce sia stato surrettiziamente introdotto in capo al datore di lavoro, in
assenza di una specifica disposizione normativa o contrattuale in tal senso,
un obbligo/onere di risposta rispetto alla richiesta di prosecuzione del
rapporto di lavoro sino ai 70 anni avanzato dal lavoratore.
Argomenta che nell’ambito di una relazione contrattuale l’esercizio di un
diritto non può mai costituire inadempimento della prestazione principale
dedotta nel medesimo contratto e neppure delle obbligazioni strumentali
come quelle di buona fede e correttezza. Nello specifico afferma di avere
esercitato il proprio diritto di risolvere il rapporto di lavoro al
raggiungimento della età pensionabile; e questa condizione era di per se
stessa ostativa rispetto alla affermata violazione ed all’inadempimento
ritenuti dirimenti dalla sentenza impugnata.
La società deduce, poi, che la Corte distrettuale è incorsa in violazione di
legge quando ha qualificato la condotta posta in essere dalla Rai s.p.a.
quale comportamento concludente idoneo ad integrare una manifestazione
tacita di volontà alla prosecuzione del rapporto modificando il limite
temporale della prestazione, tralasciando di considerare la mancanza del
requisito di univocità del comportamento ai fini della verifica della sua
concludenza.

2

Resiste con controricorso la parte intimata.

n. r.g. 7867/2016

La pronuncia non avrebbe considerato che il contegno imputato come

concludente, era neutro rispetto alla scelta di rinunciare o meno alla libera
recedibilità del rapporto, essendo perfettamente compatibile anche con la
volontà della azienda di non accogliere la proposta del lavoratore,
avvalendosi della disciplina di legge in tema di licenziamento.

Occorre premettere che l’art.24, comma 4, di. n. 201 del 2011, che
disciplina la descritta fase del rapporto, così dispone: per i lavoratori e le
lavoratrici la cui pensione e’ liquidata a carico dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della
medesima, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo’
conseguire allieta’ in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento delliattivita’ lavorativa e’ incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,
dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino allieta’ di
settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti
dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni
e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle
disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite
massimo di flessibilitai.
Per quel che in questa sede rileva la succitata disposizione è stata
interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte nel senso che … “non
attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del
rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o
la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che, grazie
all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settanta
anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la
prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di
settore. E’ questo il senso della locuzione “è incentivato … dall’operare dei
coefficienti di trasformazione …”, la quale presuppone che non solo si siano
create dette più favorevoli condizioni previdenziali, ma anche che, grazie
all’incentivo in questione, le parti consensualmente stabiliscano la
prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di
interessi” (vedi in motivazione, Cass. S.U. 4/9/2015 n. 17589). La
disposizione dell’ultimo periodo dell’art. 24, c. 4, sopra riportata – prosegue
la Corte – consente di ritenere che, ove siano maturate le condizioni
previste dalla prima parte del comma (e quindi siano intervenuti i
3

2. La articolata censura va disattesa per quanto di seguito esposto.

n. r.g. 7867/2016

coefficienti di trasformazione ed il rapporto di lavoro sia consensualmente
proseguito) la tutela prevista dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori

3. La Corte distrettuale nel proprio incedere argomentativo, ha, dunque,
disposto corretta applicazione degli enunciati principi, così come
correttamente ha proceduto alla esegesi del comportamento delle parti
successivo al raggiungimento del limite di età per l’accesso al trattamento
pensionistico, onde verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla
legge, per la prosecuzione del rapporto entro il limite di flessibilità ivi
previsto.
Viene in rilievo, al riguardo, l’acquisita consapevolezza della intervenuta
costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e
correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di
solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce
forza normativa e contenuti, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio
alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale (cfr., Cass. S.U.
15/11/2007 n. 23726, Cass. S.U. 13/9/2005 n.18128). Se, infatti, si è
pervenuti, in questa prospettiva, ad affermare che il criterio della buona
fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso
modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del
giusto equilibrio degli opposti interessi, deve riconoscersi che un siffatto
originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio,
debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale,
dello stesso (vedi in motivazione, Cass. S.U. cit. n.23726/2007).
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, costituisce, dunque, un
autonomo dovere giuridico implicante un obbligo di reciproca lealtà di
condotta che deve presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua
formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua
fase (vedi Cass.5/3/2009 n.5348).
In coerenza con gli enunciati e condivisi principi, la Corte di merito ha,
dunque, interpretato proprio quella fase di trattativa intercorsa fra le parti e
presupposta per legge, secondo corretti canoni ermeneutici con approccio
che, conforme a diritto, e congruamente motivato in fatto, si sottrae ad
ogni critica in questa sede di legittimità.
La Corte distrettuale,
ha,
invero,
indagato sul significato del
comportamento assunto da parte aziendale tradotto nel prolungato
mantenimento in servizio del dipendente, filtrandolo alla luce del criterio
4

continua ad applicarsi “entro il predetto limite di flessibilità”, ovvero entro il
periodo massimo consentito per il prolungamento del rapporto di lavoro,
costituito dal raggiungimento del settantesimo anno di età.

n. r.g. 7867/2016

ermeneutico enunciato, e facendo leva su di una pluralità di elementi quali
la puntualità e completezza della proposta formulata dal lavoratore, il quale
manifestava il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto; il silenzio
della società in relazione a tale proposta, cui ha fatto riscontro il protratto
esercizio dei poteri datoriali per un periodo superiore ai sedici mesi; l’avvio

Nell’ottica descritta la condotta osservata da parte aziendale non poteva
assumere connotati di neutralità, secondo la tesi dalla medesima
accreditata, ma andava a delineare un comportamento concludente, perché
definito da una serie di molteplici indici significativi della manifestazione del
consenso delle parti alla prosecuzione del rapporto.
4. Sul punto, peraltro, non può sottacersi che l’apprezzamento circa
l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze, rientra nei
compiti affidati al giudice del fatto, senza che il convincimento espresso in
relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale e
non con riferimento singolare a ciascuno di essi, possa essere suscettibile di
un diverso o rinnovato apprezzamento in sede di legittimità, se non in base
alle rigorose regole imposte dalla disciplina del vizio secondo i dettami
dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Laddove il giudice intenda desumere da fatti noti l’esistenza di una comune
volontà delle parti tesa allo scioglimento del contratto, per il tramite di una
inferenza logica, trovano infatti applicazione gli artt. 2727 e 2729 c.c., così
come interpretati da una consolidata giurisprudenza che ha stabilito i
fondamenti ed i limiti del ricorso alla prova presuntiva (per una estesa
ricognizione v. Cass. 13/3/2014 n. 5787).
Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il
giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della
formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere
discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di
prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli
elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a
dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta al
giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni,
individuare il fatto da porre a fondamento del relativo processo logico e
valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto a
lui riservato (vedi ex plurimis, Cass. 12/12/2017 n.29781, Cass.
27/10/2010 n. 21961).
5

di una trattativa per l’ulteriore protrazione del rapporto per tre mesi, che
lasciava presupporre l’avvenuto prolungamento del rapporto di lavoro inter
partes.

n. r.g. 7867/2016

Nello specifico, per quanto sinora detto, tale potere risulta congruamente
esercitato dal giudice del gravame; onde la pronuncia, resiste alle censure
all’esame.

Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater
all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2018.

5. In definitiva, il ricorso è respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in
dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA