Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20457 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7728-2019 proposto da:

C.M.L., rappresentata e difesa dall’avvocato

Alessandro Antichi con studio in Grosseto, p.zza San Michele 3;

– ricorrente –

contro

SRL DUERRE COSTRUZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1895/2018 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 08/08/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/03/2020 dal Consigliere Dott.ssa Casadonte Annamaria.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-il presente giudizio trae origine dalla domanda di condanna della committente al pagamento dei lavori proposta dalla società Duerre Costruzioni s.r.l. nei confronti di C.M.L., la quale costituendosi eccepiva l’inadempimento dell’appaltatore e la legittima risoluzione di diritto del contratto;

-all’esito del giudizio di primo grado veniva accolta la domanda attorea e determinato il corrispettivo ancora dovuto e respinta la domanda di risoluzione del contratto formulata dalla convenuta;

– proposto gravame da parte della convenuta soccombente, la Corte d’appello di Milano l’ha rigettato argomentando che il giudice di prime cure non aveva dichiarato la risoluzione del contratto limitandosi a riconoscere il corrispettivo dovuto dalla committente all’appaltatore per le opere regolarmente eseguite; obbligazione – quest’ultima – sussistente a prescindere dallo scioglimento del contratto;

– rilevava, pertanto, la corte l’incompatibilità logica della contestazione sul mancato vaglio dell’eccezione di inadempimento;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla C. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato anche da memoria;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Duerre Costruzioni

s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1662 c.c., comma 2 e dell’art. 1460 c.c., comma 2 nonchè l’omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale vagliato l’eccezione di inadempimento dell’appaltatore;

-ritiene la Corte che la questione oggetto della censura non sia di evidenza decisoria e, dunque, la causa va rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo rimettendo la decisione della causa alla pubblica udienza.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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