Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20457 del 28/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 28/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/08/2017),  n. 20457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28859/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ALI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 527/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/09/2011 R.G.N. 357/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 15 settembre 2011 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra P.S. e Poste Italiane s.p.a. condannando la società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, al quale ha opposto difese P.S. con controricorso.

che è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale in data 28 settembre 2012 dal quale emerge che la controversia, successivamente al deposito del ricorso in cassazione, è stata amichevolmente definita alle condizioni nel verbale precisate.

Diritto

RITENUTO

che per conseguenza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese del giudizio devono essere compensate tenuto conto dell’evoluzione della vicenda processuale.

PQM

 

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA