Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20457 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18661/2012 proposto da:

E.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE FUNGHINI;

– ricorrente –

contro

V.N.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO AMEDEO IWAN DAINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANTE VENCO;

– controricorrente –

e esatto

SUL RICORSO PROPOSTO DA V.N.F. (come sopra);

– ricorrente con ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 1658/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata udita la relazione della causa il 08/06/2011;

svolta nella pubblica udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott.

MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato Fungini Daniele difensore della ricorrente che ha

chiestol’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv.Venco Mario condelega depositata in

udienza dell’Avv.Dante Venco difensore delcontroricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento del settimo ed ottavo motivo, il rigetto

degli altri motivi del ricorso V., l’assorbimento del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, pronunciava in data 6 luglio 2009 sentenza con cui disponeva lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi E.V. e V.N., assegnando in proprietà esclusiva al secondo un immobile sito in (OMISSIS), dietro pagamento alla prima di un conguaglio di Euro 238.562,00, maggiorato di interessi legali dalla data della decisione; nella medesima pronuncia E.N. era condannata a versare, a titolo di rimborso, la somma di Euro 218.272,00, oltre interessi legali dalla data della domanda.

Interposto gravame da parte di entrambi contendenti, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata l’8 giugno 2011, riformava la pronuncia impugnata nel senso di limitare l’obbligazione di pagamento afferente i rimborsi di E.V. alla somma di E 127.068,11, oltre interessi calcolati al tasso legale fino al saldo e con decorrenza dal 19 novembre 1998 sull’importo di Euro 64.791,58 e, per quanto riguardava la somma residua, dalle diverse date di quattro disposizioni di bonifico; disponeva altresì che sulla somma di Euro 238.562,00 dovuta da V.N. a titolo di conguaglio divisionale, gli interessi legali fossero calcolati con decorrenza dal (OMISSIS).

La Corte di merito confermava la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta indivisibilità dell’immobile; in ordine al conto corrente cointestato, con riferimento al quale affermava sussistere un’obbligazione di rimborso a carico di E.V. in ragione del 50% per le movimentazioni da questa praticate a proprio vantaggio, rilevava non potersi escludere che quelle di esse che erano state attuate mediante assegni tratti dalla stessa E. in proprio favore e attraverso ordini di prelievo rivolti alla banca fossero finalizzate a spese sostenute nell’interesse della comunione legale e della famiglia. Osservava, inoltre, che il 50% dell’importo di una disposizione di bonifico, pari a Euro 61.692,84, era stato conteggiato due volte; con riferimento ad alcuni gioielli, il giudice dell’impugnazione riteneva, poi, che essi avessero la natura di beni personali e che fossero stati ricevuti dalla stessa E. a titolo di liberalità dal marito. Affermava che gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di conguaglio dovessero decorrere dalla data della domanda giudiziale di divisione mentre confermava la statuizione del giudice di prime cure che, con riguardo ai premi delle polizze assicurative sulla vita stipulate da E.V. in favore proprio e delle figlie, aveva ritenuto non essere provato che i premi relativi fossero stati corrisposti attingendo al conto corrente comune. Da ultimo asseriva che la compensazione integrale delle spese di lite trovava il suo fondamento giustificativo nella natura divisionale del giudizio e sul piano del rapporto intercorso tra le parti.

La sentenza è stata impugnata per cassazione sia da E.V., che ha fatto valere un unico motivo di ricorso, sia da V.N., che ne ha articolati tredici.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo oggetto del proprio ricorso E.V. lamenta la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione o falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.p.c.. Rileva l’istante che la Corte di merito dopo aver ammesso che l’immobile era in sostanza comodamente divisibile, ha poi deciso in senso opposto rispetto a tale premessa. In particolare, se, come rilevato dal giudice dell’impugnazione, la divisione dell’immobile in due unità abitative non presupponeva costi eccessivi, se era possibile ricavare due porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento e se la divisibilità dell’immobile non era preclusa dall’ipotetica comunione di alcuni spazi, l’iter logico seguito dalla Corte milanese non era convincente sul piano logico-giuridico e la pronuncia aveva erroneamente applicato la norma residuale di cui all’art. 720 c.c., a discapito di quella generale di cui all’art. 718 c.c..

Il controricorrente ha sollevato due eccezioni pregiudiziali, affermando che per un verso il ricorso avversario sarebbe carente dell’esposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 e rilevando, per altro verso, che sul capo della sentenza oggetto di impugnazione sarebbe caduto il giudicato.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Quanto alla prima, basterà osservare che il ricorso di E.V. contiene l’esposizione chiara ed esauriente, che non deve essere particolarmente analitica o particolareggiata, dei fatti di causa.

Quanto alla seconda, essa si fonda su una pretesa acquiescenza che, per essere anteriore alla pronuncia della sentenza di appello (essendo prospettata con riferimento a una opposizione all’esecuzione notificata il 15 marzo 2010), non potrebbe che investire la decisione di primo grado. Nondimeno, ove V. avesse inteso opporre il giudicato interno formatosi sul capo della sentenza del Tribunale inerente all’assegnazione dell’immobile in proprio favore, avrebbero dovuto proporre ricorso incidentale (Cass. 23 febbraio 2011, n. 4359; Cass. 10 giugno 2008, n. 15362).

Il motivo va comunque disatteso.

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (principio, questo, assolutamente pacifico: da ultimo, cfr. Cass. 19 agosto 2015, n. 16918).

Ora, la pronuncia della Corte di merito è basata su plurime valutazioni; in particolare, il giudice del gravame, per dar ragione della non comoda divisibilità, ha sottolineato distinti inconvenienti: il diverso dimensionamento che avrebbero avuto le unità immobiliari risultanti dal frazionamento, la conseguente insufficienza delle due unità per le esigenze di due nuclei familiari, il consistente deprezzamento che si sarebbe determinato per effetto della creazione di due distinte porzioni abitative.

L’affermazione resa dalla Corte distrettuale in punto di perdita di valore del cespite non è stata nemmeno censurata e si basa, comunque, sugli esiti di un accertamento peritale.

Ora, il deprezzamento in questione – alla stregua di quanto affermato da questa S.C. – era tale, di per sè, da far ritenere non comodamente divisibile l’immobile di cui trattasi.

La decisione impugnata è dunque corretta dal punto di vista giuridico. Nè essa può essere ovviamente sindacata in fatto nella presente sede, rilevando, in proposito, solo i profili della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (Cass. 14 maggio 2004, n. 9203; Cass. 7 febbraio 2002, n. 1738): vizi che la ricorrente era tenuta a prospettare – ma ha mancato di dedurre – con specifico riferimento al profilo del citato deprezzameno (visto che quest’ultimo risultava da solo decisivo ai fini della predicata indivisibilità).

Il ricorso proposto da V. si snoda, come accennato, in tredici motivi.

Il primo, rubricato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 192, 2697, 2727 e 2729 c.c., investe la sentenza impugnata laddove ha accolto il motivo di appello della controparte concernente le somme prelevate dal conto corrente cointestato. Assume l’istante che, in assenza della prova dell’utilizzo delle somme dal predetto conto per esigenze comuni, il giudice del merito avrebbe dovuto rigettare le eccezioni avversarie, nel mentre aveva invece fondato la propria decisione su una praesumptio de praesumpto.

Col secondo motivo è denunciata insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente cointestato per il soddisfacimento delle esigenze familiari. Si assume che la tesi secondo cui le somme prelevate dal conto corrente comune sarebbero state spese nell’interesse della comunione non solo era indimostrata, ma risultava smentita dalle risultanze probatorie. In particolare, all’udienza del 22 febbraio 2008 E.V. aveva dichiarato che le somme da lei prelevate dal conto corrente comune erano state tutte spese per la costruzione della casa di proprietà comune tra i coniugi: sennonchè, i prelevamenti erano stato effettuati fino al 2008, mentre i lavori in questione risultavano essere terminati alla data dell’11 ottobre 1993.

Il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, pure attinente al tema dell’appropriazione delle somme giacenti sul conto cointestato. Si duole il ricorrente della mancata pronuncia della Corte di merito sulle proprie istanze istruttorie aventi ad oggetto la rinnovazione della consulenza tecnica e l’esibizione di documentazione bancaria.

Di tali motivi è fondato il primo, con conseguente assorbimento degli altri.

Il Tribunale aveva determinato in Euro 218.272,00 l’importo che E.V. doveva rimborsare all’ex marito in ragione dei prelievi da lei operati dal conto corrente cointestato (oltre che da un libretto di risparmio) e in ragione, altresì, di un trasferimento di titoli da un conto deposito a un conto di cui la medesima odierna controricorrente era unica titolare. L’importo da restituire, con riferimento al conto corrente cointestato, era stato determinato in ragione del 50% delle liquidità oggetto di apprensione.

L’appello di E.V., secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, investiva la questione circa l’obbligo, da parte della appellante, di rimborsare al coniuge separato la metà di tutte le movimentazioni del conto corrente cointestato che si erano tradotte in prelievi o trasferimenti di fondi in proprio favore.

Non è oggetto di censura la decisione della Corte di merito di stornare dalle somme prelevate dal conto cointestato quelle reimpiegate nell’interesse della famiglia e della comunione legale: decisione che evidentemente si fonda sul disposto dell’art. 192 c.c., comma 1, secondo cui ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 186 c.c., tra cui sono comprese quelle per il mantenimento della famiglia, per l’istruzione e l’educazione dei figli e comunque contratte, anche separatamente, nell’interesse della famiglia.

Come si è accennato, la Corte di appello, con riguardo agli assegni all’ordine di E.V. e agli ordini di prelevamento da questa impartiti alla banca, ha osservato come “non potesse escludersi” che la conversione in denaro contante delle disponibilità bancarie fosse preordinata a consentire spese nell’interesse della comunione legale e della famiglia; ha inoltre sottolineato che la disposta consulenza tecnica contabile non aveva “offerto il riscontro documentale dell’appropriazione, mediante versamento su rapporti personali, di tali somme, in luogo dell’utilizzo delle stesse per spese ed acquisti nell’interesse della famiglia”.

In tal modo, la sentenza impugnata ha finito con l’invertire l’onere probatorio: si deve infatti ritenere che, a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione – quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia -, competa al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell’interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest’ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest’ultima si atteggia a fatto impeditivo dell’obbligazione restitutoria; sia in quanto la ripartizione dell’onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio del diritto in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. l luglio 2009, n. 15406; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484).

Se quindi il coniuge che ha effettuato il prelievo assuma, senza provarlo, che esso è finalizzato a soddisfare esigenze della famiglia o della comunione, la domanda restitutoria deve essere accolta, e non rigettata.

D’altro canto, l’affermazione secondo cui non potrebbe escludersi la finalizzazione dei prelievi al soddisfacimento di necessità della famiglia non appare nemmeno idonea a fondare una presunzione sorretta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Il fatto che il consulente tecnico non abbia constatato il trasferimento di fondi su conti intestati alla sola controricorrente non implica, per ciò solo, che essi siano stati impiegati per necessità familiari. Al riguardo, competeva alla Corte di merito esplicitare il ragionamento presuntivo sulla scorta di un criterio probabilistico, precisando da quali fatti noti ricavasse, secondo verosimiglianza, quelli ignoti; infatti, sebbene nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, è però necessario che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, in altri termini, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (per tutte: Cass. S.U. 13 novembre 1996, n. 9961; Cass. 31 ottobre 2011, n. 22656; Cass. 30 novembre 2005, n. 26081).

quarto motivo denuncia un vizio di ultrapetizione e la conseguente nullità della sentenza. Sostiene l’istante che, con riferimento alla ritenuta duplicazione dell’obbligazione di rimborso della somma di Euro 30.846,42, nessuna eccezione era stata mai sollevata da controparte nei precedenti gradi di merito.

Il motivo va accolto.

Nella citazione in appello la questione sulla indicata duplicazione non era stata sollevata: il dato è rilevato dal Collegio attraverso l’esame diretto dell’atto, venendo in discorso la denuncia di un error in procedendo. Ora, il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 c.p.c., per l’individuazione dell’oggetto della domanda di appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Ne consegue che, se il riesame esorbita dai motivi,

sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (Cass. 16 maggio 2003, n. 7629).

La quinta censura ha ad oggetto l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: ciò in relazione, specificamente, alla qualificazione dei gioielli come beni personali dei coniugi. Aveva errato la Corte distrettuale a ritenere che i preziosi avessero un valore modesto e costituissero liberalità d’uso. Era stata proprio la controparte a negare che i gioielli fossero doni del marito e ad affermare che essi fossero stati destinati a terzi soggetti.

Col sesto motivo si imputa alla Corte di merito la violazione o falsa applicazione degli artt. 177 e 179 c.c.. Sostiene l’istante che non si poteva attribuire a tali gioielli la qualifica di beni strettamente personali, tenuto conto dell’intrinseco, rilevante valore economico dei preziosi.

Il quinto motivo è carente di autosufficienza ed è perciò inammissibile.

Il ricorrente non chiarisce quale fosse il contenuto della decisione adottata dal Tribunale sul punto; in conseguenza, non si è in grado di comprendere a quali dei gioielli indicati nel corpo del quinto motivo faccia riferimento la Corte di appello. Ne discende che non è conferente la deduzione incentrata sul contenuto dell’interrogatorio formale reso da E.V., la quale dichiarò, nella circostanza, che solo alcuni dei preziosi furono destinati a terzi. Una tale affermazione non esclude – come è ovvio – che i gioielli restanti fossero oggetto di una donazione del marito in favore della moglie. La mancanza di un’esposizione esauriente della vicenda processuale, avendo particolarmente riguardo al thema decidendum devoluto al giudice di appello, integra dunque un difetto di autosufficienza del ricorso, precludendo a questa Corte di affermare alcunchè in ordine all’esattezza della decisione assunta sul punto dal giudice dell’impugnazione.

Quanto alla censura oggetto del sesto motivo, la denunciata violazione di legge non sussiste. L’art. 179, lett. b), estromette infatti dalla comunione i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione.

Il settimo mezzo denuncia violazione degli artt. 1282 e 720. Erroneamente il giudice dell’impugnazione aveva ritenuto che gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di conguaglio del condividente decorresse dalla data della domanda giudiziale di divisione, piuttosto che dal provvedimento definitivo di assegnazione.

Il motivo è fondato.

In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, e ciò indipendentemente dalla natura – dichiarativa o costitutiva – attribuita alla relativa sentenza, posto che anche nel primo caso l’efficacia retroattiva della pronuncia è limitata, ai sensi dell’art. 757 c.c., all’effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote. Ne consegue che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni,in pendenza del quale i frutti maturati fino al momento della divisione spettano ai comunisti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione (Cass. 10 febbraio 2004, n. 2483; cfr. pure Cass. 29 aprile 2003, n. 6653).

E’ oggetto dell’ottavo motivo la censura per omessa pronuncia sulle domande relative alla restituzione di beni o somme oggetto di comunione. Ad avviso dell’istante, la Corte di merito si era espressa unicamente sulle polizze di assicurazione stipulate in favore della controparte e delle figlie, omettendo invece di statuire sulle deduzioni svolte da esso ricorrente in merito alla somma investita in favore della figlia Lorella e del genero, oltre che di un autoveicolo di cui non si era riconosciuto il valore.

La censura ha fondamento.

La questione indicata costituiva oggetto del secondo motivo di appello incidentale (pagg. 17 s. della comparsa di risposta in appello di V.) e sul punto la Corte di Milano non ha reso alcuna pronuncia.

Col nono mezzo il ricorrente deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con particolare riguardo all’esclusione di altri beni e di altre somme oggetto di comunione. Il mezzo riguarda i premi di polizza di un’assicurazione sulla vita stipulata dalla controricorrente in proprio favore e di due assicurazioni sulla vita in favore delle due figlie.

Il decimo motivo censura la sentenza per l’omessa pronuncia sull’istanza di esibizione avente ad oggetto le polizze assicurative sottoscritte da E.V. dal (OMISSIS), sia in proprio favore, che in favore di terzi.

Il nono motivo va respinto, mentre il decimo rimane assorbito.

Il ricorso incidentale non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata che è incentrato sulla mancata censura della decisione di primo grado sul tema dei premi assicurativi corrisposti da E.V.. Il giudice dell’impugnazione, pronunciandosi sui premi delle polizze assicurative sulla vita stipulate da E.V. in favore proprio e delle figlie, ha infatti spiegato come non vi fosse prova che la medesima avesse attinto al conto corrente comune per il pagamento dei suddetti premi e rilevato, altresì, come tale argomento non avesse costituito oggetto di censura o di smentita da parte di V.. L’istante assume che la motivazione della sentenza impugnata non terrebbe conto delle prove fornite, ma nulla oppone al rilievo secondo cui la pronuncia del Tribunale non era stata impugnata con riferimento al fondamento argomentativo della statuizione sul punto adottata.

L’istante denuncia poi, con l’undicesimo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 177 c.c., comma 1, lett. a). Deduce, in proposito, che gli strumenti finanziari, come azioni, titoli, obbligazioni, quote di società debbano ritenersi acquisti rientranti nella comunione legale fra coniugi.

Il motivo ha carattere di novità ed è perciò inammissibile.

La sentenza della Corte di appello non affronta la questione e il ricorrente incidentale non chiarisce quando la stessa sia stata prospettata nel precedente grado del giudizio. Si ricorda, in proposito, che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).

Il dodicesimo motivo lamenta falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91, 92 e 785 c.p.c.. Asserisce il ricorrente che la Corte territoriale aveva impropriamente compensato le spese processuali senza considerare che in materia di giudizio divisionale si applicano i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze.

Sempre in materia di spese processuali è articolata una censura, la tredicesima, di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata non aveva considerato come la controparte avesse dato causa al processo con la propria condotta intransigente e che, nel corso del giudizio di primo grado, la medesima aveva dapprima negato i prelievi illeciti per poi cercare di darne una infondata giustificazione. La motivazione della pronuncia risultava infine insufficiente e incongrua con riferimento alle spese di consulenza tecnica, dal momento che era stata la condotta ostruzionistica di E.V. a rendere necessario l’esperimento dell’accertamento peritale.

I due motivi risultano assorbiti in ragione dell’effetto espansivo interno della cassazione della sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso principale è respinto. Del ricorso incidentale vanno accolti il primo, il quarto, il settimo e l’ottavo motivo; devono essere invece respinti il quinto, il sesto, il nono e l’undicesimo; quelli restanti rimangono assorbiti.

La sentenza è quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale; accoglie il primo, il quarto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso incidentale, di cui respinge il quinto, il sesto, il nono e l’undicesimo, dichiarando assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello Milano, cui è devoluta anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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