Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20456 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4715-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio

Cesare, 14, presso lo studio dell’avvocato Paolo Borghini,

rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Bigi;

– ricorrente –

contro

F.P., V.F., MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 786/2018 della Corte d’appello di Perugia,

depositata il 13/11/2018 e notificata il 5/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/06/2020 dal Consigliere Dott.ssa Casadonte Annamaria;

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da F.P. ai sensi dell’art. 2932 c.c. nei confronti di F.M. al fine di conseguire la sentenza costitutiva dell’obbligo di contrarre relativamente ad un terreno edificabile che il convenuto F. gli aveva promesso in vendita con scrittura privata del 30 aprile 2004 per il corrispettivo di Euro 198.000,00 di cui Euro 10.000,00 versati a titolo di acconto;

– il contratto definitivo non era stato stipulato perchè in data 13/9/2004 era stata trascritta sull’intera area di proprietà del F. la domanda di esecuzione in forma specifica di un altro preliminare, stipulato il 7/11/1997 fra il F., quale promittente alienante, ed il V., quale promissario acquirente ed avente ad oggetto altri lotti della proprietà F.; in ragione di ciò il F. aveva anche formulato domanda di risarcimento danni;

-costituendosi nel giudizio il convenuto F. aveva aderito alla domanda ex art. 2932 c.c. allegando che essendo stata corretta l’illegittima trascrizione effettuata su richiesta del V. anche su beni non costituenti parte del preliminare del 7/11/1997, non vi erano ostacoli al trasferimento dei beni promessi in vendita e si opponeva alla domanda di risarcimento dei danni;

– il F. chiedeva comunque di essere autorizzato alla chiamata in causa del V. e del Ministero dell’economia e delle finanze eccependone la responsabilità per avere il primo chiesto ed il funzionario facente capo al secondo eseguito l’illegittima trascrizione;

– con sentenza non definitiva l’adito Tribunale di Perugia inizialmente accoglieva la domanda di trasferimento coattivo disponendo la prosecuzione del giudizio per le altre domande;

– il pagamento del prezzo di vendita avveniva da parte del F. solo a seguito di procedura esecutiva promossa a seguito di ottenimento da parte del F. di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;

– con la sentenza definitiva veniva respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta dal F. nei confronti del F. e quelle di manleva da quest’ultimo proposte nei confronti dei terzi chiamati con condanna del F. sia alla rifusione delle spese di lite a favore del F. che dei terzi chiamati;

– il F. proponeva gravame avverso detta sentenza, contestando fra l’altro, e per quanto ancora qui di interesse, la condanna alle spese di lite a favore del F.;

– la Corte d’appello di Perugia rigettando l’impugnazione ricostruiva la decisione di primo grado sulle spese in termini di compensazione, ritenendola giustificata in ragione dell’esito complessivo delle contrapposte domande delle parti: osservava, cioè, come per un verso il F. aveva aderito alla domanda attorea ex art. 2932 c.c. e ciononostante era stato costretto a ricorrere allo strumento dell’art. 186 bis c.p.c. per ottenere dal F. il pagamento del prezzo ed il giudizio era proseguito poi solo in ragione della domanda di danni rispetto alla quale l’attore era risultato soccombente;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal F. con ricorso affidato ad un unico motivo;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati F.P., V.F. ed il Ministero dell’economia e finanze;

Diritto

CONSIDERATO

che:

-con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per grave ed irriducibile contrasto fra il rigetto dell’appello sul punto relativo alla condanna del F. alla rifusione delle spese del primo grado e la compensazione in appello;

– nella motivazione della sentenza come sopra richiamato si rinviene l’affermazione che la compensazione delle spese in primo grado fra F. e F. è stata ampiamente col, giustificata, mentre, deduce il ricorrente, via sentenza di primo grado il F. era stato condannato alla rifusione delle spese a favore del F.;

– la sentenza d’appello è censurata per la sua contraddittorietà atteso che nel dispositivo si conferma la sentenza di primo grado che aveva condannato il F. alle spese a favore del F., sicchè la motivazione della sentenza d’appello appare in contrasto con il dispositivo là dove afferma che il giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese fra il F. ed il F.;

– ciò posto, va preliminarmente rilevato che il ricorso risulta notificato all’intimato Ministero dell’economia e delle finanze, ope legis rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, all’indirizzo PEC ads.pqmailcertavvocaturadellostato.it corrispondente all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non all’indirizzo PEC dell’Avvocatura generale dello Stato (ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) utilizzabile per le comunicazioni e notifiche processuali alle P.A. intimate avanti a questa Corte;

– la notifica del ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato è quindi nulla; tale nullità è sanabile ex art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. 710/2016) ed a tale fine il Collegio assegna al ricorrente il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione del ricorso al Ministero dell’economia e delle finanze presso l’Avvocatura generale dello Stato, disponendo rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso a cura del ricorrente nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile -2, il 3 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020

 

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