Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20456 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/08/2017),  n. 20456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26311-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

T.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato LEONARDO GIORGIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

verso la sentenza n. 913/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/11/2010 R.G.N. 1685/2008.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 2 novembre 2010 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che aveva accolto la domanda proposta da T.L. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. ed aveva accertato che la causale del contratto di fornitura di lavoro temporaneo intercorso tra le parti dal marzo al settembre 2003 non corrispondeva all’effettiva ragione per la quale la società aveva ritenuto di rivolgersi all’agenzia di lavoro temporaneo e, per conseguenza ne aveva dichiarato la nullità condannando la società utilizzatrice al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, al quale ha opposto difese T.L. con controricorso. Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso è censurata la sentenza per avere: 1. con omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio anche in relazione alla L. n. 196 del 1997, artt. 1,3 e 10 ritenuto illegittimo il contratto sulla base di una istruttoria insufficiente che, se approfondita, avrebbe confermato l’effettiva sussistenza nel periodo di assunzione della lavoratrice delle “punte di più intensa attività” in base alle quali aveva trovato giustificazione il ricorso al lavoro interinale presso l’ufficio di (OMISSIS) cui la T. era stata destinata; 2. in violazione della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, lett. a) e dell’art. 12 disp. gen. per aver ritenuto che la causale indicata nel contratto (punte di più intensa attività) non corrispondesse poi in concreto alle esigenze da soddisfare (sostituzione di lavoratori assenti) senza considerare che quest’ultima era ricompresa nella prima; 3 e 4. In violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, artt. 1,3 e 10ritenuto che la mancata corrispondenza tra la previsione astratta con t. nel contratto e l’utilizzo in concreto riverberi sulla validità del contratto che invece è nullo solo ove si riscontri un vizio di forma scritta nella specie insussistente; 5. in violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 5 in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10 erroneamente ritenuto di sanzionare l’illegittimità del contratto con la conversione in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice. 6. Subordinatamente al rigetto delle precedenti censure, poi, chiede l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 sopravvenuta.

Che i primi cinque motivi di ricorso sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che in casi analoghi nel rammentare che la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo nelle seguenti ipotesi: “a) nei casi previsti dai ccnl della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4” (che prevede le situazioni in cui è vietata la fornitura di lavoro temporaneo) ha poi accertato che ove la causale indicata nel contratto di fornitura (nello specifico “punte di più intensa attività” derivata dal c.c.n.I.) non specifichi a quali contratti collettivi nazionali applicabili all’impresa utilizzatrice si fa riferimento il contratto è illegittimo, per violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre la previsione collettiva, posto che solo la indicazione precisa delle esigenze sostitutive sottese all’assunzione della lavoratrice avrebbe consentito il riscontro in termini probatori della effettività della ragione sottesa alla fornitura del lavoro della stessa nell’ufficio di adibizione e di escludere che il lavoro della predetta fosse funzionale alla diversa esigenza di sopperire ad ordinarie carenze di organico dell’Ufficio Postale indicato nel ricorso all’esame (cfr. tra le altre recentemente Cass. sez. 6-L 27/015/2016 n. 11061 ma già 13/05/2013 n. 11411). Quanto alle censure che investono la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione queste sono inammissibili perchè pretendono dalla Corte di Cassazione un diverso e più favorevole esame delle emergenze istruttorie ad essa non consentito. Va poi evidenziato che, in ogni caso, la documentazione che si asserisce pretermessa è stata implicitamente esaminata dal giudice di merito e ritenuta non confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi con motivazione che, in quanto aderente alle emergenze istruttorie completa e logica non può essere in questa sede censurata. Correttamente poi la Corte di merito ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto che si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Società Poste Italiane e la lavoratrice in conformità ai principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità (cfr. tra le tante oltre a quelle già citate Cass. 24/06/2011 n. 13960, Cass. 05/12/2012 n. 21837, Cass. 17/01/2013 n. 1148). E’, per contro, fondato l’ultimo motivo di ricorso con il quale è chiesta, con riguardo alle conseguenze risarcitorie l’applicazione della disciplina sopravvenuta dettata dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che a partire dalla sentenza n. 1148 del 17/01/2013 ne ha ripetutamente affermato l’applicazione ai contratti disciplinati dalla L. n. 196 del 1997. Si tratta di orientamento consolidato in relazione al quale non sono prospettate ragioni che convincano il Collegio dal discostarsene. che pertanto in accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che quantificherà l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la cessazione del rapporto e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461 del 2015) computando interessi e rivalutazione su detta indennità a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità del contratto (cfr. per tutte Cass. 3062 del 2016).

PQM

 

La Corte, accoglie l’ultimo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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