Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20456 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 11/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11350-2012 proposto da:

V.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in 0644029/5,

AVVMAURO-GMAIL.COM, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MAURO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIRO MARCELLO ANANIA;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI

15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI LENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1039/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 I1 Tribunale di Marsala sez. dist. Castelvetrano rigettò la domanda di reintegra nel possesso della metà di un muro comune avanzata da V.L. contro T.G., per avere quest’ultima realizzato un tetto in innesto ed appoggio alla proprietà comune.

2 La Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione della V. rilevando per quanto ancora interessa in questa sede:

– che contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il provvedimento di demolizione emesso dal Sindaco non aveva alcuna rilevanza, trattandosi di controversia concernente rapporti di vicinato regolati da norme di diritto privato;

– che le attente indagini svolte dal consulente tecnico di ufficio B. avevano permesso di accertare l’assenza di compromissione per la stabilità del muro divisorio;

– che il secondo CTU a distanza di otto anni aveva riscontrato piccole lesioni nell’appartamento della ricorrente senza alcuna correlazione agli interventi denunziati;

– che lo spessore del muro era di 20 cm mentre le travi infisse avevano erano di cm 12 x 5 ed altre travi, di cm 6 x 3 sorreggevano pannelli di alluminio coibentato.

Sulla base di tali accertamenti ha pertanto escluso la lesione possessoria lamentata.

3 La V. ricorre per cassazione con quattro motivi a cui resiste con controricorso la T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va premesso che, come chiarito dalle sezioni unite, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268).

Nel caso di specie, i quattro motivi di impugnazione denunziano violazioni di norme di diritto e dunque, non vi è dubbio sul riferimento, implicito, all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente (e fondata sul mancato richiamo ad uno dei casi di cui all’art. 360 c.p.c.) è pertanto infondata.

Venendo adesso all’esame delle singole censure, con la prima di esse, si denunzia la violazione dell’art. 880 c.c. Criticando l’affermazione del CTU (e condivisa dalla Corte d’Appello) sull’attribuzione della sommità del muro in proprietà esclusiva alla T. (quale proprietaria dell’immobile più alto), osserva la ricorrente che la presunzione di comunione stabilita dall’art. 880 c.c., comma 1 indica il criterio per individuare la proprietà tra i confinanti di un muro comune, ma nulla dispone in merito al suo possesso.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

La ratio decidendi su cui poggia la sentenza impugnata non sta nell’accertamento della appartenenza alla T. del muro in questione, ma si fonda sulla assenza di pregiudizi alla stabilità del muro divisorio in considerazione della natura precaria delle opere realizzate (v. pag. 2. ove si richiamano espressamente le indagini eseguite dal CTU B. e quelle eseguite dal secondo consulente, il quale ha negato ogni correlazione tra dette opere e le piccole lesioni riscontrate nel piano sottostante dell’appartamento V.).

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 884 c.c.. Ritiene che, vertendosi in materia possessoria, la norma non è applicabile; richiama inoltre la normativa antisismica e il contrasto delle opere con la stessa.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ sicuramente inammissibile perchè la questione di diritto della conformità alla normativa antisismica (implicante tipici accertamenti in fatto) non risulta specificamente sottoposta ai giudici di merito (che, infatti, non l’hanno affrontata). La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le varie, v. Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872).

Per il resto è infondato perchè non considera che la T. ha opposto un compossesso del muro ed un utilizzo nei limiti consentiti e la Corte d’Appello ha ritenuto l’assenza di pregiudizi al muro divisorio.

3-4 Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 884 c.c. in relazione all’immissione delle travi: si sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che le travi immesse nel muro non pregiudichino i diritto dell’istante Ritiene che il CTU non abbia verificato lo spessore totale del muro e si sostiene invece che l’esecuzione dei lavori di cui si discute abbia superato i limiti del compossesso trattandosi di travi inserite per tutta la profondità del muro (20 cm), affioranti e ben visibili dalla parete opposta in proprietà V., come si evince dalle foto eseguita in secondo grado dal geom. F.).

Col quarto ed ultimo motivo, infine, si deduce violazione dell’art. 884 c.c., u.c.: richiamando il provvedimento di demolizione delle opere adottato dal Sindaco di Castelvetrano il 15.6.1998, la ricorrente critica il giudizio espresso dalla Corte d’Appello sulla assenza di danni al muro divisorio e sulla precarietà della struttura, perchè in tal caso l’opera non avrebbe avuto bisogno di concessione edilizia e quindi non si sarebbe reso necessario l’ordine sindacale di demolizione. Richiama la relazione del CT di parte ing. A. contenente i calcoli in considerazione dell’azione sismica e l’accertamento della pericolosità per la stabilità della struttura portante.

Ancora, rileva che il CTU F., nominato dalla Corte d’Appello, ha attribuito alle travi la causa delle lesioni riscontrate nei piani inferiori della sua proprietà. Denunzia infine la violazione del D: 14.1.2008 in tema di progettazioni per le zone sismiche.

Le due censure possono essere esaminate simultaneamente e vanno dichiarate tutte inammissibili per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 6) perchè sono tutte incentrate su atti (ordinanze sindacali, fotografie, relazioni di consulenze tecniche di ufficio e di parte) non trascritti nè allegati al ricorso, sicchè alla Corte di legittimità – che, come è noto, non è tenuta a consultare gli atti del giudizio – è impedito ogni tipo di riscontro.

In conclusione, il ricorso va respinto e la ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA