Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20455 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.28/08/2017),  n. 20455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30707-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FRATELLI G.A. E P. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE C.F.

(OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 326, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO GUADAGNO (Studio Avv.ti RENATO E

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO), rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

MARINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA NORD S.P.A. (già Equitalia Sestri S.p.A);

– intimata –

avverso la sentenza n. 382/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/06/2011 R.G.N. 416/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che alla s.n.c. Fratelli G.A. e P. veniva richiesto mediante cartella esattoriale il pagamento dei contributi Inps omessi per i mesi di maggio, giugno e luglio 2003;

che l’opposizione proposta dalla società veniva accolta, avendo il giudice di primo grado ritenuto prescritti i crediti contributivi in quanto le denunzie retributive (MOD 770) non potevano costituire riconoscimento di debito perchè dirette all’Agenzia delle Entrate ed il verbale di quantificazione del credito era stato inviato dall’INPS solo nel settembre 2008 quando il termine prescrizionale di cinque anni era già scaduto;

che, proposto appello dall’INPS anche quale mandatario della S.C.C.I., la Corte d’appello di Genova rigettava l’impugnazione con sentenza del 14.06.2011, disattendendo la tesi dell’Istituto sulla efficacia interruttiva del termine di prescrizione dei contributi delle denunzie retributive dirette all’Agenzia delle Entrate;

che propone ricorso l’INPS anche quale mandatario della S.C.C.I., con due motivi relativi alla violazione e o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., il D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 4 e 10, in combinato disposto con il D.P.R. N. 322 del 1998 ed alla violazione e o falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 4 e 10, in combinato disposto con il D.P.R. n. 322 del 1988;

che la s.n.c. Fratelli G.A. e P. s.n.c. in liquidazione resiste con controricorso illustrato da memoria;

che il P.G. ha depositato conclusioni in data 27 marzo 2017 nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che contrariamente a quanto rilevato dalla società contro – ricorrente e dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni il Collegio non ritiene che ricorra alcuna condizione di inammissibilità del ricorso ed in particolare non possono ritenersi nuove le questioni che formano oggetto dei due motivi di ricorso giacchè la sentenza impugnata afferma che il motivo d’appello proposto dall’Inps si riferiva alla rilevanza, quale contro eccezione della prescrizione, del riconoscimento del debito contributivo insito nella denuncia delle retribuzioni corrisposte, effettuata con modelli MOD 770, sebbene indirizzati all’Agenzia delle Entrate in data 13 settembre 2004 e precisava, in punto di fatto, che la società era cessata nel luglio del 2003 ed aveva presentato le denunce mensili solo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2003;

che i motivi di ricorso non modificano in alcun modo i fatti appena ricordati o ne introducono di nuovi ma si limitano a ribadire, forse con maggiore consapevolezza della normativa di riferimento, che le denunce dei MOD 770 erano relative ai redditi ulteriori dichiarati a settembre 2004 ma relativi ai mesi da maggio a luglio 2003, prospettando una ricostruzione del solo quadro giuridico diversa rispetto a quella che aveva caratterizzato i gradi di merito;

che l’esame di tale questione giuridica non richiede specifiche indagini di fatto, precluse in sede di legittimità, emergendo direttamente dall’analisi della normativa applicabile, nella cui individuazione ed interpretazione questa Corte non è vincolata dal provvedimento impugnato nè dalle prospettazioni delle parti, potendo autonomamente procedere alla ricostruzione giuridica della fattispecie, nei limiti dei fatti accertati nelle fasi di merito (cfr. Cass., Sez. 6, 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., Sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6935).

che in particolare, la tesi prospettata nel presente giudizio, fermi i fatti storicamente dedotti sin dal primo grado, si snoda in due punti di cui il primo era già presente anche nelle fasi di merito e può riassumersi nell’affermazione secondo cui l’Agenzia delle Entrate non può ritenersi soggetto terzo rispetto al rapporto contributivo, per effetto del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 4 e 10, in combinato disposto con il D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 4 e 10; il secondo invece prospetta, quale conseguenza del fatto che il datore di lavoro con la presentazione annuale del MOD 770 può anche dichiarare di aver erogato redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati con i DM 10 e cioè con le dichiarazioni mensili, che il termine di prescrizione dei contributi dovuti decorra da tale comunicazione e non dal termine di versamento della retribuzione di riferimento;

che, quanto al primo punto dello sviluppo logico sotteso al primo motivo, muovendo dal fatto che il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, ha previsto che “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 10 (…) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”, così demandando all’Agenzia delle Entrate non solo un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, ma altresì di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, questa Corte ha già avuto modo di affermare (vd. Cass. n. 17769 del 2015; 13463/2017; 9881/2017), che non può logicamente sostenersi che, a seguito dell’attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l’Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all’art. 2943 c.c.;

che nel caso di specie, dunque, la dichiarazione della società in nome collettivo Fratelli G.A. e P., contenuta nel modello 770 del 13 settembre 2004, seppure diretta all’Agenzia delle Entrate, ha sortito certamente effetti all’interno del rapporto contributivo intercorrente con l’INPS, in quanto il debitore ha ammesso nei riguardi del creditore la maggior base retributiva su cui calcolare la contribuzione dovuta in data antecedente al decorso del termine di prescrizione quinquennale;

che, accolto per tale aspetto il primo motivo, negato dalla Corte di merito, deve darsi atto che risulta tutt’ora controverso tra le parti il significato di tale dichiarazione come è dimostrato dai contenuti di entrambi i motivi di ricorso, dipendenti dalla premessa sopra indicata quale presupposto dei motivi stessi;

che tale accertamento implica l’esercizio di poteri di valutazione dei fatti rilevanti, estranei al giudizio di legittimità e propri del giudice di merito per cui esso va demandato alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che giudicherà sulla attuale persistenza dell’obbligo contributivo riferito alla contribuzione dovuta per i mesi di maggio, giugno e luglio 2003 alla luce del citato principio secondo cui “le dichiarazioni dei datori di lavoro contenute nei modelli 770 e dirette all’Agenzia delle Entrate, relative ai redditi erogati ai propri dipendenti ed alla contribuzione ai medesimi relativa, equivalgono quanto agli effetti che ne scaturiscono all’interno del rapporto contributivo – a dichiarazioni rese nei confronti dell’Inps”;

che, pertanto, accolto per quanto di ragione il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di (Genova), in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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