Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20455 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6661-2012 proposto da:

I.T., (OMISSIS), G.S. (OMISSIS) in proprio e

quali eredi di G.G., G.L. (OMISSIS), G.C.

(OMISSIS) quali eredi di G.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNA FIORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO BERTELLI LEONESIO;

– ricorrenti –

contro

B.G. COSTRUZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA TRENTINI,

GIOVANNI ONOERI;

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO LUTTI;

– controricorrenti –

e contro

IL PALAZZO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato BERTELLI LEONESIO Enrico, difensore dei ricorrenti

che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi in atti;

udito l’Avvocato RAMADORI Paola difensore per la Società che ha

chiesto il rigetta del ricorso;

udito l’Avvocato ROMANELLI Lorenzo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Guido ROMANELLI difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con ricorso 22.5.2004 G.G., I.T. e G.S. domandarono al Tribunale di Brescia – sez. dist. Salò la reintegra o la manutenzione nel possesso del loro immobile sito nel Condominio (OMISSIS), deducendo che nel contiguo edificio di proprietà della srl Il Palazzo erano in corso lavori di demolizione e ricostruzione (eseguiti dalla Biondo Costruzioni spa sotto la direzione dell’arch. V.G.) che avevano provocato fessurazioni e crepe. Denunziarono inoltre che, a sostegno di una paratia formata con micropali, erano stati apposti tiranti trasversali sporgenti in parte nel sottosuolo di loro proprietà.

La società Il Palazzo, la ditta esecutrice e l’architetto direttore dei lavori si opposero alla domanda deducendo (i primi due) la decadenza e comunque l’infondatezza.

2 Il Tribunale accolse la domanda possessoria, ma la Corte d’Appello di Brescia, dopo avere disposto una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 20.4.2011, ha ritenuto fondata l’impugnazione della società B.G. Costruzioni rigettando la pretesa dei ricorrenti per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello ha rilevato, per quanto ancora interessa in questa sede:

– che al momento della proposizione della domanda sussisteva l’interesse ad agire in possessorio in considerazione della profondità del suolo ove erano stati eseguiti gli interventi e della natura degli stessi;

– che secondo quanto accertato dal CTU – dalle cui conclusioni non vi erano ragioni per discostarsi – la rimozione dei tiranti avrebbe determinato una situazione identica a quella attuale, dovendosi necessariamente riempire i vuoti con iniezioni di calcestruzzo o particolari resine, mentre invece il sottosuolo aveva raggiunto un equilibrio stabile.

3 Per la cassazione di questa sentenza ricorrono con tre motivi I.T., nonchè S., L. e G.C. (questi ultimi due quali eredi di G.G., deceduto nelle more, ed i primi due in proprio e quali eredi del predetto).

Resistono con separati controricorsi la Società Biondo Costruzioni e l’architetto V.. La società Il Palazzo non ha svolto attività difensiva in questa sede.

I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 100 c.p.c. rimproverando alla Corte di merito di avere dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire discostandosi dal principio di diritto secondo cui l’interesse ad agire presuppone l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile prescindendo da ogni esame nel merito della controversia e persiste anche quando il provvedimento possessorio non sia più attuabile.

1.2 Col secondo motivo denunziano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 840 c.c. nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il vizio di contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Osservano innanzitutto che il richiamo all’art. 840 c.c. fatto dall’appellante era stato fatto solo in modo incidentale e rilevano l’incongruenza della motivazione laddove nella parte relativa alla qualificazione della domanda ritiene esistente l’interesse ad agire e poi, in altro passaggio, reputa inesistente l’interesse sostanziale “attuale”. Riportano quindi i punti da essi ritenuti contraddittori.

1.3 Con un terzo ed ultimo motivo i ricorrenti deducono l’omessa e insufficiente motivazione: a loro avviso, la Corte d’Appello, oltre a confondere l’interesse ad agire con l’interesse sostanziale e con l’interesse ad eseguire la sentenza, non si è accorta del fatto che la decisione di primo grado era ben eseguibile mediante la rimozione dei tiranti. Procedono ad interpretare le considerazioni del CTU ritenendo che lo stesso, nella sua rigorosa forma mentis di ingegnere, si era attenuto all’espressione “avulsione dei manufatti” ma aveva comunque dato incidentalmente delle indicazioni per rimuovere i tiranti e tutto il blocco piazzato sotto il Condominio (OMISSIS), attraverso uno scavo un pò più difficile del normale, paragonabile ad uno scavo in roccia. Ritengono che la Corte d’Appello abbia totalmente trascurato tale aspetto benchè in precedenza avesse riconosciuto apprezzabile ai fini dello spoglio l’inserimento di un corpo estraneo in calcestruzzo con funzione di rivestimento dei tiranti che renderebbe necessario uno scavo di 8 mc. per la sua rimozione. Ribadiscono che le eventuali problematiche riscontrate appartengono al processo di esecuzione.

2 I primi due motivi – che ben si prestano a trattazione unitaria – sono fondati.

La cessazione della materia del contendere – che, se si verifichi in sede d’impugnazione, giustifica non l’inammissibilità dell’appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perchè prive di attualità – si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perchè altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009 Rv. 607814; Sez. 1, Sentenza n. 19160 del 13/09/2007 Rv. 599004).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha dato atto dello svolgimento di una attività di terzi ad una profondità tale da creare problemi all’immobile dei G. I. ed ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 840 c.c.. In particolare, ha accertato dissesti conseguenti agli interventi nel sottosuolo riconducibili all’Impresa B. ed una modifica idonea a compromettere in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso del sottosuolo (inserimento di un corpo estraneo in calcestruzzo con funzione di rivestimento dei tiranti: v. pagg. 9 e ss).

Cionondimeno, la Corte di merito ha escluso l’interesse attuale dei ricorrenti alla rimozione dei tiranti perchè, come accertato dal consulente tecnico, una volta estratti, occorrerebbe riempire i vuoti con iniezioni di calcestruzzo o di particolari resine ritenendo quindi che la situazione post intervento sarebbe comunque identica a quale attuale.

La Corte ha però anche affermato che per la rimozione del corpo estraneo in calcestruzzo con funzione di rivestimento dei tiranti occorrerebbe procedere ad uno scavo di 8 mc (v. pag. 9).

Da tale precisazione sembra di poter capire che per la riduzione in pristino dei luoghi (e quindi per la completa reintegra nel possesso) la soluzione tecnica comunque esista e sia rappresentata dallo scavo di 8 mc.

La contraddittorietà di tali affermazioni appare allora evidente e non lascia assolutamente comprendere come possa ritenersi cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, a fronte di una oggettiva e rilevante manomissione del sottosuolo e della possibilità di un risolutivo intervento ripristinatorio mediante scavo (che poi,a ben vedere, concretizza l’interesse dei ricorrenti ai fini della tutela possessoria del sottosuolo da essi invocata, essendo evidente che la presenza di corpi estranei inseriti da terzi incide negativamente sul pieno esercizio del potere di fatto sull’immobile, impedendo ad esempio di realizzare, vani interrati).

Altro notevole profilo di criticità della sentenza impugnata sta nell’avere affrontato questioni che esulano dal giudizio possessorio ma investono la successiva fase dell’esecuzione (come quelle riguardanti la scelta dell’intervento da eseguire in concreto).

Si rende pertanto inevitabile, in accoglimento dei motivi in esame, la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte bresciana che, attenendosi ai principi esposti, riesaminerà la vicenda sulla scorta delle risultanze istruttorie e provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

L’esame del terzo motivo resta logicamente assorbito.

PQM

accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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