Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20455 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20455
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Mazzone S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli), Sez. 41, n. 232/41/05 del 25 novembre 2005,
depositata il 29 novembre 2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 9 giugno 2011
dal Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Alessandro Maddalo per l’Agenzia delle Entrate;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’omesso versamento IRAP per l’anno 1999, secondo la società contribuente dovuto alla non computabilità nella base imponibile IRAP dei contributi per il ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto locale.
La Commissione adita accoglieva il ricorso avverso la cartella di pagamento e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe.
L’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La società contribuente non si è costituita.
Diritto
MOTIVAZIONE
Il ricorso per cassazione risulta notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma non è stata depositata in atti l’avviso di ricevimento, nè è stata documentata la presentazione all’ufficio postale per la richiesta della copia dell’avviso. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. S.U. n. 627 del 2008).
Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011