Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20454 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22523-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in L’Aquila, via Salaria

Antica est n. 86/D, presso lo studio dell’avv.to VALENTINA

PICCHIONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 986/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2019, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla tutrice di C.A. (minore d’età al momento della proposizione dell’appello), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale dell’Aquila aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello rilevava che il ricorso dinanzi al Tribunale dell’Aquila era stato proposto il 28 settembre 2017, successivamente all’istituzione delle sezioni specializzate per la protezione internazionale disposta dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017. Ai sensi dell’art. 35 bis introdotto dal D.L. sopra indicato, avverso il provvedimento collegiale adottato dalla sezione specializzata era ammesso unicamente il ricorso per cassazione. Tale normativa doveva applicarsi anche ai procedimenti di cui erano parte i minori stranieri non accompagnati, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 19 bis, u.p.. A tale conclusione doveva giungersi anche in applicazione del principio dell’apparenza della scelta del mezzo di impugnazione in base al quale il provvedimento giurisdizionale doveva essere impugnato nelle forme previste dalla legge per la domanda così come qualificata dal giudice che l’aveva emesso. La decisione in primo grado, infatti, era stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e, dunque, era esclusa la proponibilità dell’appello e doveva proporsi unicamente il ricorso per cassazione.

3. C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione in relazione al D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 de 2017 che ha introdotto l’art. 35 bis del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.L. n. 13 del 2017, art. 19 bis, u.p. introdotto dal D.Lgs. n. 220 del 2017, art. 2, comma 4.

A parere della ricorrente prima dell’introduzione dell’art. 19 bis ad opera del D.Lgs. n. 220 del 2017, art. 2, comma 4, ai minori non accompagnati si applicava ancora la normativa precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017. La norma che ha attribuito la competenza, anche per i minori, alle sezioni specializzate è stata introdotta solo nel gennaio 2018 con l’introduzione dell’art. 19 bis, comma 4 citato.

1.2 L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si duole del fatto che al momento di proposizione del ricorso dinanzi il Tribunale dell’Aquila in data 28 settembre 2017 era esclusa l’applicabilità del D.L. n. 13 del 2017. La legge di conversione del suddetto decreto, infatti, aveva aggiunto l’art. 19 bis che testualmente prevedeva che: “(Minori non accompagnati).

– 1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati”.

Solo con il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 pubblicato in G.U. il 16 gennaio 2018, e in vigore dal successivo 31 gennaio, all’art. 19 bis sopra citato sono state aggiunte le seguenti parole: “ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonchè di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 18, comma 2-ter”.

Tuttavia, la Corte d’Appello dell’Aquila fonda la sua decisione anche in applicazione del principio dell’apparenza nella scelta del mezzo di impugnazione, principio in base al quale il provvedimento giurisdizionale deve essere impugnato nelle forme previste dalla legge per la domanda così come qualificata dal giudice che lo ha emesso.

Nella specie la decisione del ricorso è stata assunta dal tribunale in composizione collegiale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis che esclude la proponibilità dell’appello e consente unicamente la proponibilità del ricorso per cassazione.

Il ricorrente non formula alcuna censura su questa seconda ratio decidendi del provvedimento impugnato. Deve farsi applicazione, pertanto, del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: “In tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa” (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 4293 del 2016).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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