Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20454 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 11/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2215-2011 proposto da:

C.A., (OMISSIS), C.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFONSO

TERAMO;

– ricorrenti –

e contro

C.D., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 346/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del 4 motivo

rigetto dei restanti motivi del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Oggetto di ricorso sono le sentenze della Corte d’appello di Messina – non definitiva, depositata il 10 ottobre 2005, e definitiva, depositata il 4 giugno 2010 – con le quali è stato accolto parzialmente appello proposto da A. e C.S. avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 7 novembre 2002 e nei confronti di C.D., + ALTRI OMESSI

1.1. – La vicenda processuale trae origine dall’atto pubblico del 20.12.1956 con il quale C.B., in qualità di procuratore speciale di I.S., cedette al figlio C.G. un immobile abitativo e tre fondi siti in (OMISSIS).

L’acquirente aveva poi rivenduto i beni rispettivamente a A.S. (l’immobile ed uno dei fondi) con atto del (OMISSIS), ed a Be.Gi. e M.S. (un fondo ciascuno) con atto del (OMISSIS). La sig.ra A., con atto pubblico del (OMISSIS), aveva donato la nuda proprietà del pianterreno dell’immobile al figlio C.S. per la metà ed alle figlie Gr. e C.S. per un quarto ciascuna, nonchè la nuda proprietà del primo piano al figlio C.A. per la metà ed ai figli An. e Ma. per un quarto ciascuno. In esito a contestuale donazione tra i fratelli C., S. ed C.A. erano infine divenuti nudi proprietari dell’intero immobile.

1.2. – Con sentenza del 16.3.1967, resa all’esito del giudizio introdotto con citazione trascritta il (OMISSIS), la Corte d’appello di Messina dichiarò l’inefficacia della prima vendita immobiliare per intervenuta revoca della procura conferita a B. C. da I.S., e dispose il rilascio degli immobili in favore dell’effettiva procuratrice, T.M., la quale con successivo atto del (OMISSIS) vendette a Ce.Ma. e C.D. gli stessi beni, già pervenuti a S. ed C.A. per effetto delle successive donazioni.

1.3. – Con citazione del 24.9.1972 Ma. e C.D. convennero in giudizio A.S. (poi deceduta in corso di causa), S. ed C.A. (poi anche in qualità di eredi della madre), per ottenere l’accertamento dell’inefficacia delle donazioni e il rilascio dei beni.

I fratelli C. formularono domanda riconvenzionale per il riconoscimento del diritto all’indennità per le migliorie apportate ai beni. Il giudizio fu riunito a quello dagli stessi proposto nei confronti di C.G. con domanda di garanzia per evizione e risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Messina dichiarò l’inefficacia delle donazioni e dispose il rilascio dei beni e la restituzione dei frutti, rigettando la domanda riconvenzionale relativa alle migliorie e si dichiarò incompetente sulla domanda proposta nei confronti di C.G..

1.4. – La Corte d’Appello rigettò la domanda di garanzia e danni formulata da S. ed C.A. nei confronti di C.G., riconoscendo il diritto di costoro a percepire un’indennità per le migliorie apportate al fondo e riliquidando l’importo da loro dovuto a Ma. e C.D..

1.5. – Sul ricorso proposto da questi ultimi, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12561 del 17.2.1993, rilevò che in primo grado la causa non era stata riassunta nei confronti di tutti gli eredi della sig.ra A., dichiarò la nullità della sentenza con rimessione della causa al Tribunale.

Riassunto il giudizio da parte di M. e C.D. con la domanda di rilascio dell’immobile, il Tribunale ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.G., e per esso degli eredi P., F. e Ce.Ma. (figli) e G.C. (coniuge), e quindi accolse la domanda di rilascio, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese dovute per i canoni e i miglioramenti.

2.1. – La decisione fu impugnata in via principale da A. e C.S. e in via incidentale da Ma. e C.D. proposero appello incidentale.

2.2. – La Corte d’Appello, con la sentenza non definitiva in data 10 ottobre 2005 ha dichiarato l’inefficacia della vendita intervenuta fra C.G. e A.S. e del successivo trasferimento degli immobili dalla sig.ra A. ai figli A. e C.S., confermando l’ordine di rilascio a carico di questi ultimi, e ha disposto la prosecuzione del giudizio per l’espletamento di una consulenza tecnica volta ad accertare l’entità dei frutti percetti e delle migliorie apportate agli immobili. Con la sentenza definitiva in data 4 giugno 2010, notificata unitamente alla precedente il 12 novembre 2010, la stessa Corte ha accertato il danno da illegittima occupazione degli immobili in favore di Ma. e C.D., quantificato nell’importo corrispondente ai canoni locativi non percepiti nel periodo di occupazione, nonchè il diritto degli occupanti A. e C.S. ad ottenere un’indennità per le migliorie apportate, che ha posto in compensazione con il maggior controcredito.

3. – Per la cassazione delle sentenze d’appello ricorrono A. e C.S. sulla base di quattro motivi, anche illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., violazione di legge e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello, con la sentenza non definitiva, li ha condannati al rilascio dell’immobile senza preventiva dichiarazione di inefficacia nei loro confronti degli atti pubblici di trasferimento del (OMISSIS) (vendita C.B.- A.S.) e del (OMISSIS) (donazione A.S. – A. e C.S.), in assenza di domanda specifica della controparte, e senza considerare che a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, tutti gli atti del procedimento erano stati caducati, sicchè l’ordine di rilascio doveva essere necessariamente preceduto da una nuova dichiarazione di inefficacia dei due contratti resi con atto pubblico. Si lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione che, per un verso, ha dato atto della erroneità della pronuncia del Tribunale concernente il rilascio dell’immobile oggetto di causa, in assenza di una preliminare pronuncia della inefficacia degli atti che quell’immobile avevano attribuito ai convenuti e della contestuale inopponibilità di quegli stessi agli attori, e, per altro verso, ha ritenuto ammissibile la formulazione di tale domanda in grado di appello, in contrasto con il divieto di nova sancito dall’art. 345 c.p.c..

Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto: “se, a seguito di cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al tribunale in un procedimento per dichiarazione di inefficacia di alcuni atti di vendita per l’anteriorità della trascrizione dell’atto di citazione di revoca della procura fatta dal proprietario al venditore, e della conseguente inopponibilità al proprietario medesimo di quegli atti, la condanna al rilascio dei beni immobili oggetto degli atti notarili presuntamente inefficaci deve essere preceduta dalla formale declaratoria di inefficace degli atti di che trattasi, ed ancora se una tale pronuncia deve trovare corrispondenza in una espressa domanda formulata da parte attrice e quindi se sia ammissibile la formulazione di una tale domanda solo in grado di appello, ed infine se debba ritenersi contraddittoria la motivazione della sentenza che, preso atto della mancata espressa formulazione di una tale domanda in primo grado, ne ammetta l’ammissibilità della sua formulazione in grado di appello”.

1.2. – La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata.

La questione processuale della mancata formulazione, nel giudizio di primo grado, della domanda di inefficacia degli atti di trasferimento non risulta sottoposta al giudice d’appello: la sentenza impugnata non contiene alcuna presa d’atto della mancata formulazione in primo grado della domanda di inefficacia degli atti di trasferimento, nè i ricorrenti indicano se e dove sia stata posta la questione.

Nel merito, va osservato che la Corte d’appello ha esaminato il motivo di gravame con il quale S. e C.A. avevano censurato la statuizione del Tribunale di rilascio dei beni senza preventiva declaratoria di inefficacia degli atti di trasferimento, e lo ha rigettato, rilevando correttamente che l’inefficacia degli atti di trasferimento era una conseguenza del giudicato formatosi sulla nullità del primo contratto di vendita, di cui all’atto pubblico 20.12.1956, giudicato di cui dà atto la sentenza della Corte di cassazione n. 12561 del 1993.

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2659 e 2665 c.c.. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, nella sentenza non definitiva, abbia ritenuto opponibile alla loro dante causa A.A. la sentenza che aveva dichiarato inefficacia la vendita di cui all’atto pubblico (OMISSIS), e ciò sul rilievo della validità della trascrizione della relativa domanda, quantunque questa riportasse nella nota, in luogo del nome della parte, quello del suo procuratore. Sul punto è formulato il seguente quesito di diritto: “se il cognome e nome della parte attrice, da indicarsi nella nota in doppio originale di trascrizione di un atto di citazione ai sensi dell’art. 2659 c.c., può essere sostituito dal nome, cognome e dalle altre indicazioni anagrafiche del suo procuratore e se, ancora, tale sostituzione costituisca omissione o inesattezza che, ai sensi dell’art. 2665 c.c., nuoce alla validità della trascrizione”.

2.1. – La doglianza è inammissibile.

L’accertamento dell’idoneità della nota di trascrizione a dirimere il possibile conflitto tra più acquirenti dello stesso bene (con l’eventuale rilievo della sua inesattezza e la conseguente inopponibilità nei confronti del terzo in buona fede) costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 264 del 2006), sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione. La Corte d’appello ha dato conto esaustivamente delle ragioni per cui la nota di trascrizione era riferibile alla parte rappresentata I., e l’argomentazione non è oggetto di censura da parte dei ricorrenti.

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa dell’art. 948 c.c. e art. 116 c.p.c., e si contesta la statuizione di rilascio dei beni a fronte dell’eccepito difetto di prova del diritto di proprietà della controparte sui beni stessi. I ricorrenti evidenziano che la controparte non aveva provato l’acquisto a titolo originario entro il periodo occorrente per l’usucapione, essendosi dichiarata proprietaria dei beni in forza dell’atto pubblico di acquisto del (OMISSIS), mentre in tale atto i beni venivano indicati come pervenuti al venditore in virtù della sentenza della Corte d’Appello di Messina del 15.9.1967, senza menzione di alcun successivo formale atto di trasferimento.

Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto: “se la domanda di rilascio di un bene immobile, avanzata da parte attrice nei confronti di un acquirente, presuntamente a non domino per dichiarazione di inefficacia dell’atto di acquisto, avanzata a titolo di rivendica del predetto bene, possa ritenersi fondata solo sulla base della dichiarazione giudiziale di inefficacia di tale atto di acquisto, ovvero non debba piuttosto essa domanda essere sostenuta da una idonea prova di acquisto in quel bene in forza di titolo di per sè valido ed opponibile all’acquirente a non domino, per l’anteriorità della trascrizione della domanda di inefficacia del primo atto, ed in particolare se la questione relativa all’anteriorità della trascrizione debba ritenersi secondaria rispetto alla condizione primaria dell’effettivo acquisto del bene di che trattasi, da parte del soggetto rivendicante”.

3.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’Appello ha ritenuto correttamente che l’azione esperita fosse di carattere personale, non essendo in discussione l’accertamento della proprietà dei beni ma l’anteriorità della trascrizione della citazione contro il dante causa. Era pacifico, infatti, sia l’avvenuto trasferimento degli immobili da I.S. a Ce.Ma. e C.D. con atto del (OMISSIS), sia l’accertamento, coperto da giudicato, della inefficacia del precedente trasferimento ((OMISSIS)), con conseguente ripristino della proprietà dei beni in capo a I.S..

4. – Con il quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, e vizio di motivazione, e si contesta l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello nella sentenza definitiva, sul motivo di gravame con il quale era censurata l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di garanzia per evizione nei confronti di C.G. (e per esso dei suoi aventi causa) e sulla conseguente domanda di risarcimento danni, in relazione alla quale avevano chiesto ed ottenuto un sequestro conservativo sui beni del predetto C.G..

4.1. – Il motivo è fondato.

Risulta dagli atti che la Corte d’appello, con la sentenza non definitiva, ha rimesso la causa in istruttoria anche per l’accertamento dei danni richiesti da A. e C.S. a C.G., dante causa della sig.ra A., e ai suoi eredi. Per contro, la sentenza definitiva non contiene alcuna statuizione sul punto, limitandosi a definire gli importi di rispettiva spettanza delle parti in relazione all’illegittima occupazione dei beni ed alle migliorie apportate dagli occupanti. Sussiste pertanto il vizio di omessa pronuncia.

5. – Il ricorso è accolto e la sentenza definitiva impugnata è cassata limitatamente alla predetta doglianza, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che pronuncerà sul motivo di gravame pretermesso, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettai primi tre motivi, cassa la sentenza definitiva in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA