Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20453 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24273/2019 proposto da:

A.B.T., elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI

100 – ANCONA, presso l’avv. MARCO GIORGETTI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENENRALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TIRUBUNALE di ANCONA, depositato il

29/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 29/6/2019, ha rigettato il ricorso proposto da A.B.T., avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, reso dalla locale Commissione territoriale.

Il Tribunale ha ritenuto che, anche laddove credibili, le dichiarazioni del ricorrente erano da ritenersi confinate nei limiti di una vicenda privata e di giustizia comune, non sussisteva una situazione oggettiva di pericolo diretto per il ricorrente avuto riguardo alla situazione generale del Paese di provenienza, e che inoltre dalla narrazione del ricorrente emergeva la sussistenza di una rete di protezione locale, nonchè l’attività investigativa delle autorità di polizia e la capacità di colpire i colpevoli dell’omicidio del padre.

Il Tribunale ha considerato la situazione del paese di origine, Ibadan Oyo State, in Nigeria, avuto riguardo alle fonti consultate, concludendo nel senso che i territori posti a sud ovest, come l’Oyo, sono quelli più sicuri della Nigeria; ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come per il riconoscimento della protezione sussidiaria e dell’umanitaria, escludendo la situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente sia avuto riguardo al Paese di provenienza che alla situazione in Italia, in relazione alla quale nulla era stato allegato.

Avverso detto decreto A.B.T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; il Ministero dell’interno ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la nullità del decreto impugnato per vizio di ultra o extrapetizione, non avendo la parte chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato.

Col secondo mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha praticato alcun vaglio ulteriore rispetto alla Commissione territoriale, limitandosi a ritenere la non credibilità della narrazione della parte.

Col terzo mezzo, la parte denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis e vizio di motivazione; sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accertare, valendosi dei poteri istruttori officiosi, l’effettività della tutela in Nigeria, con riguardo alle persecuzioni perpetrate da organizzazioni autonome di soggetti privati.

Col quarto mezzo, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, sostenendo che il timore di ulteriori minacce e persecuzioni da parte di un’organizzazione sindacale, integra gli estremi del grave danno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e che il Tribunale avrebbe dovuto accertare se le autorità nigeriane siano nella concreta possibilità di fornire adeguata protezione.

Col quinto mezzo, la parte denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, come mod. dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 3 bis e vizio di motivazione.

Si duole dell’omissione della doverosa cooperazione istruttoria.

Col sesto mezzo, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma c-ter e vizio di motivazione, sostenendo la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria e dell’umanitaria.

Ciò posto, partitamente si rileva.

Il primo motivo è inammissibile, non avendo alcun interesse ex art. 100 c.p.c., la parte a denunciare il vizio di ultrapetizione sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato; il secondo motivo è parimenti inammissibile, stante che il Tribunale ha motivato sulla base della stessa narrazione del ricorrente, sia pure in via di ipotesi, di talchè il motivo è incongruente rispetto alla decisione.

Il terzo mezzo è a sua volta inammissibile, dato che la parte si è limitata a sostenere del tutto genericamente che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l’effettività della tutela in Nigeria, a fronte della valutazione condotta dal Giudice del merito alla stregua di specifiche fonti internazionali.

Anche il quarto mezzo non sfugge alla declaratoria di inammissibilità, dato che lo stesso si limita a prospettare la sussistenza sic et simpliciter del grave danno e di persecuzioni (che invero sosterrebbero la richiesta del rifugio), in tal modo limitandosi a contrapporre alla valutazione del Tribunale la propria valutazione.

Il quinto mezzo è del tutto genericamente inteso a far valere la mancata cooperazione istruttoria da parte del Tribunale, a fronte dell’ampia valutazione della situazione del Paese di origine alla stregua delle numerose fonti internazionali citate.

Il sesto mezzo, al di là del riferimento in rubrica a norme disparate, quali il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sui criteri applicabili all’esame delle domande da parte della Commissione territoriale, le norme sulla protezione sussidiaria e sulla umanitaria, nella parte espositiva si riduce ad una mera affermazione della sussistenza nel caso dei presupposti del rischio di grave danno nel Paese di provenienza e della compressione dei diritti fondamentali con conseguente condizione di vulnerabilità, e nel resto si citano arresti di legittimità sulla possibilità di riconoscere la protezione umanitaria avuto riguardo, in tesi, alle medesime condizioni fatte valere in relazione alla richiesta della protezione sussidiaria.

Conclusivamente, va ritenuto inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (vedi Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA