Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20452 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24245/2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA 23 – ASCOLI

PICENO, presso l’avv. VITTORIO D’ANGELO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del legale rapp.te;

– intimato –

avverso il decreto del TIRUBUNALE di ANCONA, depositato il

04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 4/7/2019, ha rigettato il ricorso proposto da I.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, reso dalla locale Commissione territoriale.

Il Tribunale ha ritenuto che, anche a ritenere credibile il racconto dello straniero, la vicenda vissuta dalla parte resta confinata nei limiti della vita privata, e di miglioramento socio-economico, attesi i timori di non poter sostenere la famiglia tuttora in Patria; che era insussistente la grave violazione dei diritti umani; ha valutato la situazione del paese di origine del ricorrente, avuto riguardo alle fonti consultate, ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come per il riconoscimento della protezione sussidiaria e dell’umanitaria, rilevando che il ricorrente non poteva ritenersi in condizioni di elevata vulnerabilità, tenuto conto che la parte non aveva provato di avere un lavoro in Italia nè di avere intrapreso alcun percorso di integrazione, e ha comparato detta situazione a quella del Paese di origine.

Avverso detto decreto I.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente.

Sostiene che la motivazione addotta dal Tribunale potrebbe essere utilizzata per qualsiasi altro richiedente asilo, di non avere neppure richiesto lo status di rifugiato, che quanto alla protezione sussidiaria, quanto rilevato dal Tribunale è apodittico e generico, privo di riferimenti alla situazione di specie, che, quanto all’umanitaria, non v’è alcun riferimento alla vicenda della distruzione della propria abitazione a causa dell’alluvione.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che, per giurisprudenza costante, si ha motivazione apparente, quale vizio previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (così la recente pronuncia 3819/20), o, come afferma tra le altre la pronuncia 9105/17, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (conf., la pronuncia 20921/19).

Ciò posto, alla stregua di detto principio, va esaminata la pronuncia impugnata, che, sin da pagina 2, sub par. 4, sintetizza i passaggi decisionali sviluppati nei successivi paragrafi, indicando, del tutto linearmente, che le dichiarazioni del ricorrente restano confinate nell’ambito di una vicenda privata” e di miglioramento socio-economico, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori circa la necessità di sostenere la famiglia di origine tuttora in patria”; afferma, ai fini della protezione umanitaria, che la mera deprivazione economica o l’esigenza di ripartizione della ricchezza non giustificano il permesso provvisorio, che nel Paese di provenienza non si riscontrano compromissioni all’esercizio dei diritti umani e che il ricorrente non può far valere l’esigenza di mantenersi economicamente ed il percorso di integrazione lavorativo e sociale in Italia; il Tribunale, nei successivi paragrafi, valuta le condizioni del paese di origine, in relazione allo status di rifugiato, valuta la situazione del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ed infine, passa ad esaminare la domanda di protezione umanitaria.

Il percorso logico seguito dal Tribunale è perfettamente chiaro, tale da supportare adeguatamente la decisione assunta, nè a riguardo possono incidere eventuale vizio di ultrapetizione o il riferimento a passi motivazionali che potrebbero a ragione essere utilizzati anche per valutare le condizioni di altri ricorrenti e di altri Paesi.

Nè, infine, il mancato riferimento all’alluvione che avrebbe comportato la perdita del terreno e della casa può indurre a ritenere la mancanza dello stesso iter motivazionale in relazione alla situazione specifica del ricorrente (situazione alla quale il Tribunale si riferisce, sia pure sinteticamente, nell’indicare i timori della parte per procurarsi il sostentamento per la sua famiglia e per la deprivazione economica).

Conclusivamente, va respinto il ricorso; nulla sulle spese, non essendosi difeso il Ministero con il deposito di controricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (vedi Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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