Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20451 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24345/2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY

23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TIRUBUNALE di ANCONA, depositata il

04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 4/7/2019, ha rigettato il ricorso proposto da C.M., cittadino della (OMISSIS), avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, reso dalla locale Commissione territoriale.

Il Tribunale ha ritenuto che, anche a ritenere credibile il racconto dello straniero, la vicenda vissuta dalla parte resta confinata nei limiti della vicenda risalente alla guerra civile ed all’avvicendamento politico in Costa d’Avorio, tenuto anche conto del percorso di pacificazione intrapreso dal nuovo presidente.

Il Tribunale ha valutato la situazione del paese di origine del ricorrente, avuto riguardo alle numerose fonti consultate, ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, considerato che, pur avendo il ricorrente allegato di essere affiliato politicamente e di aver preso parte anche alle attività delle associazioni per i diritti umani, si trattava di un unico episodio riferito, occasionale e relativo al periodo di instabilità del proprio paese, tale da escludere la reiterazione da parte degli aggressori, e che infine il timore rappresentato dal richiedente non era giustificato nè poteva essere ricondotto ad atto di persecuzione diretto e personale, tale da giustificare il riconoscimento del rifugio.

Il Tribunale ha altresì escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria e dell’umanitaria, rilevando che il ricorrente non poteva ritenersi in condizioni di elevata vulnerabilità, e che il modello unilav in atti era inidoneo a provare un effettivo rapporto di lavoro ed una retribuzione adeguata.

Avverso questo decreto C.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell’interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare “atto di costituzione”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; sostiene che non si comprende perchè il Tribunale ha ritenuto non rilevante la persecuzione subita dal ricorrente, riporta diversi passi del report di Amnesty International 2017/2018 sulla libertà di espressione, d’associazione e riunione, sulla situazione delle immunità e responsabilità sociale delle imprese, nonchè un breve passo della scheda del Ministero degli Esteri sulla Costa d’Avorio, in cui si afferma che dopo la grave crisi del 2010/2011, “si registrano progressi in materia di ordine pubblico”, pur occorrendo del tempo per ristabilire una situazione di piena sicurezza; allega che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria può rilevare la situazione generalizzata di violenza e persecuzione degli appartenenti a confessioni religiose, gruppi etnici, oppositori politici; sostiene che la compromissione dei diritti alla salute ed all’alimentazione comporta il riconoscimento della protezione umanitaria, afferma di essere titolare del pieno diritto alla protezione umanitaria affinchè allo stesso ed alla relativa famiglia sia garantito un livello di vita adeguato, a fronte della situazione nel Paese di origine.

Il motivo è largamente inammissibile, dato che il ricorrente del tutto genericamente si è limitato a contrapporre ai rilievi del Tribunale la propria differente visione, anche nel riferimento a fonte internazionale (il riferimento alla scheda del Ministero, come sopra riassunta, depone peraltro per il progressivo miglioramento della situazione di ordine pubblico), a fronte della ampia valutazione condotta dal Tribunale sulla base di recenti, plurime fonti compulsate, nè, soprattutto, il ricorrente ha allegato quale fosse stata e quando si sarebbe verificata la ” forma di persecuzione politica” di cui sarebbe stato oggetto, di talchè manca persino il collegamento, in tesi, tra la vicenda personale e le condizioni del Paese di origine.

Del tutto assertive e generiche sono le affermazioni in merito alla specifica vulnerabilità ed alla inadeguatezza in re ipsa delle condizioni di vita nel Paese di origine (inoltre, a fronte del riferimento in rubrica alle forme maggiori di protezione, il ricorrente inserisce nel motivo il generico accenno alla protezione umanitaria).

Con il secondo motivo, è denunciato “omesso/errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Costa d’Avorio”; il ricorrente ribadisce che il Giudice è tenuto ad utilizzare tutti i mezzi a disposizione per raccogliere elementi necessari a comprovare la domanda.

Il motivo è inammissibile; nella rubrica, il ricorrente ha richiamato il vizio di motivazione, che, ex art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato, applicabile ratione temporis, prevede quale vizio suscettibile di esser fatto valere con il ricorso per cassazione l'” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; nel corpo del motivo, non ha neppure indicato quale sarebbe il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, limitandosi a riportare considerazioni del tutto generiche sul dovere di cooperazione istruttoria, senza alcun aggancio alla situazione di specie.

Col terzo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; sostiene che il Giudice è tenuto alla cooperazione istruttoria e che sono pertanto inaccettabili diagnosi di non credibilità e coerenza.

Il motivo è inammissibile, dato che consiste nel mero generico riferimento al dovere di cooperazione istruttoria e sembra dolersi della non credibilità, mentre il Tribunale ha valutato nel merito la vicenda come narrata dal richiedente asilo.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso; nulla sulle spese, non essendosi difeso il Ministero con il deposito di controricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (vedi Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA