Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20451 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20451 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 16568-2017 proposto da:
PASSAMONTI GIUSEPPE, ONORI DOMENICA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NADIA BRUNI;
– ricorrente Contro

GUBER SPA quale Procuratrice speciale di AUGUSTUS SPV SRL, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio
dell’avvocato DAMIANO DK ROSA che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CAROI,INA CAPALDO;
controricorrente Contro

Data pubblicazione: 02/08/2018

UNICRI

MAN(; FMFNTE BANK SPA, EDILIZIA

MONTEROSA 4RL, ONORI GASARE, FIORINO I40SA.;
– intimati avverso il provvedimento n. 4709/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 22/07/2016;

partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Ric. 2017 n. 16568 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
Giuseppe Passamonti e Domenica Onori proposero opposizione di
terzo all’esecuzione innanzi al Tribunale di Velletri nei confronti di
Banca di Roma. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta
sentenza proposero appello Giuseppe Passamonti e Domenica Onori.

rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che la tesi di parte
appellante, secondo cui il pignoramento era caduto su immobile con
dati catastali errati ed aveva perciò attinto immobile di loro proprietà
(acquistato dopo il pignoramento) e non di proprietà del debitore
esecutato, era stata smentita dagli accertamenti tecnici svolti, dai
quali era emerso che le due particelle in catasto al fg. 19 (217 sub 5
e 608 sub 7) riguardavano lo stesso immobile.
Hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppe Passamonti e
Domenica Onori sulla base di due motivi e resiste con controricorso la
parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di improcedibilità del
ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite
le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e
controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Osservano i ricorrenti che le due particelle, 217 sub 5 e 608 sub 7,
non riguardano lo stesso immobile in quanto la p.11a 608 sub 7 era
derivata dalla p.11a 217 sub 7 (soppressa) e che quindi il
pignoramento era nullo per erronea identificazione dell’immobile
pignorato.
Il motivo è inammissibile. La proposta denuncia di vizio
motivazionale attiene non all’omesso esame di fatti decisivi e
controversi ma alla valutazione delle circostanze fattuali la quale, in
quanto tale, è istituzionalmente rimessa al giudice di merito e non è
sindacabile nella presente sede di legittimità.

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Con sentenza di data 22 luglio 2016 la Corte d’appello di Roma

Parte ricorrente denuncia altresì l’erroneità della statuizione sulle
spese, liquidate in Euro 13.635,00, nonostante che fosse stata
avanzata una richiesta di risarcimento pari ad Euro 26.000,00.
Il motivo è manifestamente infondato. Ai fini della liquidazione
delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il

delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio
dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b)
per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento
o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione
all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato
dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli
effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in
base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui
l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente
il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia
determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile (Cass.
23 gennaio 2014, n. 1360).
Parte ricorrente indica nella censura quale valore che si sarebbe
dovuto considerare ai fini della liquidazione delle spese l’oggetto di
un’istanza risarcitoria proposta unitamente all’opposizione
all’espropriazione forzata, che è parametro estraneo a quelli sopra
enumerati.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

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valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico

contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie

agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2018
Il Presidente

nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed

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