Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20450 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 28/09/2020), n.20450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21342/2019 proposto da:

A.S.N., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA

SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.S.M., cittadino (OMISSIS), proveniente da (OMISSIS), chiese alla Commissione Territoriale di Crotone il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

la domanda venne rigettata in sede amministrativa e venne proposta opposizione innanzi al Tribunale di Catanzaro che, disposta l’audizione del ricorrente, negò la protezione con ordinanza del 28.6.2017;

la decisione fu confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 14.1.2019;

la corte territoriale ritenne intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni del richiedente asilo ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); rigettò la richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) e la richiesta di protezione umanitaria;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.S.M. sulla base di quattro motivi;

il Ministero degli Interni ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè viziata da motivazione apparente in quanto la corte di merito non avrebbe preso in considerazione i documenti prodotti;

il motivo è inammissibile;

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione, previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad esplicitare le ragioni della decisione (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n. 8053);

il vizio di nullità è configurabile quando la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere, il che avviene quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

nella specie, invece, la motivazione della sentenza impugnata consente di seguire l’iter logico giuridico della decisione, basato sull’assenza di credibilità del ricorrente;

la corte di merito ha ritenuto che il racconto fosse scarsamente circostanziato e contraddittorio; che il ricorrente avesse presentato dopo molti anni dal suo arrivo in Italia la richiesta di protezione internazionale; e che la documentazione prodotta fosse di dubbi autenticità, oltre che non decisiva;

con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la valutazione della corte di merito in ordine alla credibilità del ricorrente, che avrebbe fornito una versione dettagliata in ordine all’attentato alla moschea del 24.12.2010 da parte del gruppo dei (OMISSIS) e dell’agguato del 3.1.2011, corredata da riscontri esterni, i quali sarebbero stati pretermessi nello scrutinio dell’attendibilità delle sue dichiarazioni;

con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 8, art. 14, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la corte di merito non avrebbe considerato il rischio di persecuzione per motivi religiosi, attestati da numerosi attacchi terroristici nei confronti della minoranza sciita e, quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria, non avrebbe tenuto conto della denuncia presentata contro il capo dei (OMISSIS), dopo gli attentati subiti; infine, sarebbe stata omessa qualunque indagine sull’inefficienza del sistema giudiziario pachistano, in quanto, nonostante le denunce contro gli attentatori, non avrebbe ricevuto alcuna tutela;

i motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati;

secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

la valutazione della credibilità deve avvenire tenendo conto del ragionevole sforzo, effettuato dal richiedente la protezione internazionale di circostanziare la domanda e di fornire al giudice gli elementi necessari per procedere all’istruttoria; ulteriore e significativo elemento è costituito dalla tempestività con cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale;

condividendo le conclusioni del Tribunale, la corte distrettuale ha ritenuto poco plausibile che il ricorrente, già destinatario di minacce da parte del gruppo terroristico dei (OMISSIS) prima dell’attentato del 24.12.2010, fosse sfuggito al presunto attentato nella moschea, nonostante non abbia nemmeno tentato di darsi alla fuga durante la sparatoria, così come all’agguato del 3.1.2011;

i dubbi sull’inverosimiglianza non erano stati fugati dalla documentazione prodotta, parzialmente illeggibile (era possibile leggere solo il titolo dei vari articoli e non il loro contenuto) oltre che di incerta provenienza;

– inoltre, la corte di merito ha accertato che in data 24.12.2010 non si era verificata alcuna strage in moschea, nonostante si trattasse di evento eclatante e di indubbia risonanza sicchè i certificati di morte dello zio e del fratello, anch’essi illeggibili, non erano decisivi per l’accertamento dei fatti narrati, nè il giudice è tenuto a verificarne l’accadimento tramite il ricorso alle autorità consolari del paese di provenienza;

– ulteriore elemento valorizzato dalla corte d’appello è stata la tardività della richiesta della protezione internazionale;

– dall’assenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 3, esaminati in modo unitario e globale, la Corte d’appello ha dunque tratto il convincimento dell’assenza di credibilità del ricorrente, posto a fondamento del rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste dall’art. 14, lett. a) e b);

– quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria di cui si sarebbe reso responsabile l’organo di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale non rende operante l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354);

– sulla base delle informazioni sulla situazione esistente nel paese d’origine, ha escluso, altresì una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018);

– con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito non avrebbe ravvisato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie nonostante fossero sussistenti condizioni di vulnerabilità, dovute al rischio di persecuzioni religiose, ed il pericolo di essere esposto alle situazioni che lo hanno spinto a fuggire;

il motivo non è fondato;

il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale;

il ricorrente non ha addotto la violazione di legge nell’accertamento delle i ragioni di vulnerabilità – correttamente valutate dalla corte di merito per insussistenza di una stabile integrazione e per la compromissione dei diritti nel paese di provenienza- ma si è limitato a ribadire le ragioni poste a fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

il ricorso va pertanto rigettato;

la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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