Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20450 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/08/2017),  n. 20450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13796 – 2013 R.G. proposto da:

S.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato

Francesco Marchetti ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Cosseria, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Laura Tricerri;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro

tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in

calce al controricorso dall’avvocato Annamaria Giannecchini ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Trinità dei Monti,

n. 16, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Fornaro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 452 dei 5.4/13.4.2012 della corte d’appello di

Genova, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 maggio

2017 del consigliere Dott. Luigi Abete;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 15 e 25 settembre 2007 l’amministratore del condominio (OMISSIS), citava a comparire dinanzi al tribunale di S.M.A. e S.G.C..

Esponeva che T.V., madre e dante causa dei convenuti, aveva acquistato con atto in data 29.9.1976 quattro unità immobiliari al 3^ piano e quattro unità immobiliari al 4^0 piano dello stabile condominiale; che l’acquisto era comprensivo dei pianerottoli delle scale del 3^ e del 4^ piano e dei corridoi di accesso alle medesime unità immobiliari; che successivamente al decesso della madre le unità del 3^ piano erano state acquisite da S.A., le unità del 4^ piano da S.G.C..

Esponeva che nel corso dell’anno 2005 aveva appreso che i pianerottoli del 3^ e del 4^ piano ed i corridoi erano di proprietà esclusiva dei convenuti.

Chiedeva che i convenuti fossero condannati a titolo di indebito arricchimento ad indennizzare il condominio per gli esborsi sostenuti dal 29.9.1976 al 2005 per la pulizia e l’illuminazione dei pianerottoli e dei corridoi.

S.A. e S.G.C. non si costituivano.

Con sentenza n. 826/2008 il giudice adito condannava i convenuti a corrispondere, ciascuno, al condominio la somma di Euro 6.888,00, oltre i.v.a. ed interessi, nonchè a rifondere all’attore i 2/3 delle spese di lite.

Interponevano appello S.A. e S.G.C..

Resisteva il condominio.

Con sentenza n. 452 dei 5.4/13.4.2012 la corte d’appello di Genova dichiarava inammissibile il gravame e condannava gli appellanti alle spese.

Premetteva la corte che gli appellanti avevano chiesto unicamente l’annullamento della sentenza di primo grado e non avevano dunque domandato la decisione nel merito.

Indi evidenziava che, al di fuori delle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., i vizi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, sicchè l’appello deve investire anche il merito ed il giudice del gravame non può limitarsi a pronunciare la nullità della sentenza.

Avverso tale sentenza S.A. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il condominio (OMISSIS), ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che la corte di merito non ha aderito alla più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 bis, 164 e 112 c.p.c..

Deduce che aveva impugnato la decisione di primo grado per violazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c., atteso che con l’avverso atto di citazione in rinnovazione non era stato concesso il termine di 90 giorni ai fini della comparizione; che la mancata concessione del termine risultava palesemente dagli atti; che la corte distrettuale ha omesso al riguardo ogni pronuncia.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c..

Deduce che dall’art. 354 c.p.c., si evince che il giudice d’appello, allorchè gli è preclusa la rimessione della causa al primo giudice, deve senz’altro decidere “e, nel caso in cui il giudizio di primo grado sia nullo, deve decidere come Giudice di Unico grado” (così ricorso, pag. 11).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., u.c., e art. 164 c.p.c., comma 3.

Deduce che la sanatoria, conseguente alla proposizione dell’atto di appello, della nullità che ha inficiato l’atto di citazione di prime cure, si è prodotta con effetti ex nunc non già con effetti ex tunc; che conseguentemente “se la citazione rimane sanata resta il diritto incontrovertibile del convenuto di avere il termine di 90 gg.” (così ricorso, pag. 12).

Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero non si risolve propriamente in una censura della statuizione impugnata.

Il secondo ed il terzo motivo sono strettamente connessi.

Il che ne suggerisce la disamina contestuale.

Ambedue i motivi comunque sono privi di fondamento.

In primo luogo è da escludere che la corte territoriale sia incorsa nel vizio di omessa pronuncia.

E difatti la corte genovese ha specificato che “l’inosservanza del termine di comparizione delle parti costituisce un vizio della vocatio in ius al quale consegue la nullità dell’atto di citazione” (così sentenza d’appello, pag. 3) e che “la nullità della vocatio in ius è sanata dalla proposizione dell’appello della parte che è stata irritualmente dichiarata contumace nel primo grado di giudizio” (così sentenza d’appello, pag. 3).

In secondo luogo la corte d’appello ha ineccepibilmente opinato nel senso che la sanatoria della nullità della citazione di prime cure, correlata alla proposizione del gravame, non consentiva tuttavia il regresso in primo grado del giudizio e nel senso che si sarebbe imposta la prospettazione da parte dell’appellante di “censure relative al merito della sentenza impugnata” (così sentenza d’appello, pag. 3; cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2053, secondo cui è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito, è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione; Cass. 3.12.2015, n. 24612).

In particolare la corte di merito ha correttamente posto in risalto che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e l’effetto devolutivo dell’appello ostavano alla decisione della causa nel merito, nè rilevava “il fatto che successivamente – in corso di causa e con la precisazione delle conclusioni – la difesa dell’appellante (avesse) formulato – per la prima volta – le conclusioni di merito (…) che, essendo tardive” (così sentenza d’appello, pagg. 3 – 4), non potevano essere prese in esame (cfr. Cass. sez. lav. 24.5.2001, n. 7088, secondo cui i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l’atto di appello e l’appellante non può, quindi, aggiungere altre censure nel corso dell’ulteriore attività processuale in quanto il diritto di impugnazione si esplica e si consuma con l’atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame).

Il quarto motivo parimenti è privo di fondamento.

E’ ben evidente, alla stregua dei rilievi cui è ancorato il dictum di seconde cure, che del tutto irrilevante è la modalità con cui si determina la sanatoria della nullità della citazione.

Più esattamente il mezzo di impugnazione de quo agitur non si correla in modo puntuale alla ratio decidendi.

Da ultimo si precisa che, pur ad ammettere che S.G.C. ha veste di litisconsorte necessario, ben si può prescindere, in dipendenza del rigetto del ricorso, dalla necessità dell’adozione – nei suoi confronti – dei provvedimenti di cui all’art. 331 c.p.c., (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 20.5.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, A.S., a rimborsare al controricorrente, condominio (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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