Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20450 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 11/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27161-2012 proposto da:

COMUNE DI EBOLI, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57,

presso l’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dagli

avvocati DOMENICO ROMANO, ALDO STARACE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S.S., M.A., M.G., M.L.,

M.V., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati PASQUALE GENOVESE, ANTONIETTA GLIELMI, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

SOCIETA’ CONSORTILE MISTA F.A., PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PER GLI

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE DI EBOLI, EREDI B.A. DI

C.B. & C. S.N.C., EREDI B. S.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 777/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato GENOVESE che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27.02.2009 al Comune di Eboli ed alla Società Consortile Mista per (Attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, L.S.S. con A., G., V. e M.L., proprietari in località “(OMISSIS)” di un terreno urbanisticamente ubicato nella zona di localizzazione di quel Piano, adivano la Corte di appello di Salerno e premesso che il convenuto Comune aveva temporaneamente occupato e con decreto prot. n. 4755 del 31.01.2009 espropriato il loro fondo, chiedevano la determinazione delle giuste indennità di esproprio e di occupazione legittima.

Sia il Comune di Eboli che la Società Consortile Mista assumevano il loro difetto di legittimazione passiva e infondatezza delle domande introduttive.

Con sentenza del 16.06-6.10.2011 la Corte di appello di Salerno, anche all’esito della CTU ed in accoglimento per quanto di ragione dell’ammissibile domanda proposta dagli espropriati. determinava in Euro 41.272,00 la giusta indennità per l’espropriazione di complessivi mq. 892, compresa la zona residua, ed in Euro 4.062.00 l’indennità di occupazione legittima spettante agli attori; ordinava, pertanto, al Comune di Eboli di depositare, presso la competente Agenzia, gli importi differenziali, oltre agli interessi nella misura legale e con le specificate decorrenze.

La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:

quanto al problema della legittimazione passiva posto sia dal Comune di Eboli che dal Consorzio e dalle Società assegnatarie, era noto che contrariamente a quanto operante nella precedente normativa, l’art 54 T.U. esproprio allargava la serie dei soggetti legittimati, attribuendo rilevanza giuridica oltre che al beneficiario dell’esproprio al promotore e ad ogni terzo che vi avesse interesse. Il Comune quale promotore dell’esproprio ed ente espropriante, il Consorzio quale delegato del Comune per il compimento di atti espropriativi e le società indicate quali soggetti alla fine assegnatari dei suoli erano legittimati a contraddire alla domanda di determinazione della stima e non potevano essere estromessi dal giudizio:

altra questione era quella relativa all’individuazione del soggetto tenuto all’effettivo pagamento dell’indennità che andava individuato in colui a cui favore il provvedimento di esproprio e di occupazione risultava adottato. E anche nell’ipotesi di concorso di più soggetti nella gestione dell’opera pubblica dovevasi avere riguardo a colui che nel provvedimento ablatorio risultava beneficiario dell’esproprio, salvo che dal decreto stesso non emergesse che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna, fosse stato conferito il potere e il compito di procedere all’acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente in nome proprio le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri (c.d. delegazione intersoggettiva in cui veniva attivato il trasferimento di funzioni e potestà proprie dell’espropriante al cessionario, che così diventava titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si collegavano). Nella fattispecie il rapporto instaurato tra il Comune di Eboli e la società consortile mista non era certo di concessione traslativa di poteri, dal momento che a quest’ultima veniva attribuita la mera gestione dell’attività correlata all’acquisizione delle aree comprese nel PIP; in sostanza la delega atteneva al compimento di adempimenti connessi alle acquisizioni, attività puramente esecutiva legata al rapporto privo di rilevanza esterna. E la prova dell’assunto scaturiva dalla Fondamentale circostanza che gli espropri definitivi vennero pronunciati dall’organo del Comune di Eboli in favore di esso ente che ovviamente acquisiva la proprietà del bene. Conseguentemente detto Ente territoriale era destinatario dell’ordine di pagamento.

Comunque ai fini diversi e soprattutto a quello sulla pronuncia delle spese non doveva essere sminuita l’attività svolta dalla Società Consortile titolare di attività di gestione e assuntrice di obblighi anche nei confronti degli assegnatari, che la rendevano direttamente interessata alle procedure, applicandosi cosi l’espresso principio giuridico della rilevanza della posizione di tutti i soggetti titolari di interesse all’esproprio.

Ancora doveva essere esaminata per il suo carattere generale la problematica relativa alla riduzione del 25% della indennità di esproprio prevista dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89. Era noto che nei giudizi di determinazione dell’indennità di esproprio pendenti alla data di pubblicazione della sentenza n. 348/07 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis non era ammissibile riferirsi al criterio previsto da tale norma, ma si aveva reviviscenza della L. n. 2359 del 1865, art. 39 onde doveva essere applicato il criterio del valore venale, d’altra parte riconosciuto dalla successiva normativa. Nè era applicabile per i procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità fosse stata emessa prima del 30.6.2003, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 che avendo introdotto modifiche al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 seguiva la disciplina transitoria dell’art. 57 D.P.R. citato; mentre la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90 prevedeva la retroattività della nuova disciplina della determinazione dell’indennità espropriativa solo per i procedimenti e non anche peri giudizi.

Ora trattandosi dell’ipotesi di dichiarazioni di pubblica utilità anteriori al 30.6.2003 (Piano PIP delibera 13.10.89 e succ. varianti) non poteva applicarsi la richiesta riduzione e l’indennità andava determinata sulla base del valore venale.

In ordine alla qualificazione dei beni, trattandosi di intervento volto alla realizzazione di Piano di Insediamenti Produttivi, gli stessi dovevano essere qualificati come suoli edificatori, non risultando difformi indicazioni e valutate le numerose varianti che sulla zona partivano dal (OMISSIS).

Per quanto concerneva le modalità di calcolo dell’indennità di esproprio relativa ad area edificatoria, il criterio sintetico comparativo era quello più apprezzato, fondandosi su dementi certi di valutazione e riguardando contrattazioni avvenute per immobili con caratteristiche analoghe, mentre il criterio analitico poteva valere solo come supporto ulteriore.

Nella fattispecie il CTU aveva diligentemente espresso una serie di accertamenti effettuati nel periodo vicino a quello dei decreti di esproprio, che si riferivano ad aree fabbricabili prossime a quelle in esame, con una valutazione di Euro 46,27 al mq.

I riferimenti erano tutti obiettivi e non contestabili anche perchè provenienti da Enti pubblici; in contrario le allegazioni offerte da parti convenute si appalesavano scarsamente rilevanti avendo riguardo ad immobili siti in località diverse meno appetibili ((OMISSIS)).

D’altra parte la suddetta valutazione era in sintonia con quanto già espresso in precedenti decisioni.

Pertanto doveva essere definitivamente fissato il valore di Euro 46,27 al mq.

I conteggi relativi alla determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima furono determinati correttamente ed approfonditamente dal CTU, pertanto i relativi calcoli erano di prezioso ausilio per le quantificazioni.

Pertanto la giusta indennità di esproprio relativa al fondo già di proprietà degli attori di cui al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), di complessivi mq. 797, era pari ad Euro 36.877,00 (46,27×797).

La giusta indennità di occupazione legittima relativa a detto fondo era pari agli interessi legali sui valori assunti annualmente dal bene, con riferimento al valore venale appena indicato.

Pertanto, considerato che l’immissione in possesso era avvenuta il 31.8.2004 e il decreto era stato emesso il 30.1.2009, la detta indennità era pari ad Euro 4.062,00.

All’indennità di esproprio andava aggiunta la somma di 4.395,00 per l’acquisizione delle aree residue di mq. 95,00, inutilizzabili.

Avverso questa sentenza il Comune di Eboli ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 20-21/23.11.2012 alla Società Consortile Mista P.A. per l’attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune Di Eboli, alla Società Eredi B.A. S.n.c. di C.B. & C. ed alla società E.B. S.r.l. che non hanno svolto difese, nonchè alla L.S. coi M. che il 15.12.2012 hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Comune di Eboli denunzia:

1 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si duole che sia stata omessa la pronuncia sulla sua domanda di garanzia/regresso esperita nei confronti della delegata società consortile mista per azioni e/o della Società Eredi B.A. S.n.c. di C.B. & C. assegnataria del lotto (OMISSIS).

Il motivo non ha pregio non solo per difetto di autosufficienza sul titolo fondante la pretesa, ma anche perchè l’esperita domanda era inammissibile, esulando dalla competenza per materia in unico grado dell’adita Corte di appello, che pertanto non era tenuta a pronunciarsi su di essa (cfr Cass. n. 24036 del 2015; n. 25718 del 2011).

2. “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 e succ. mod. ed integr. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 42 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo è inammissibile. Con esso s’invoca l’applicazione dei criteri riduttivi riferiti al valore dichiarato dall’espropriato ai fini dell’ICI, criteri superati dall’intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 338 del 2001, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità delle norme in forza delle quali l’indennità di espropriazione doveva subire una riduzione in relazione ai valori denunciati ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” con riguardo alla mancata applicazione della decurtazione del 25%.

Il motivo non merita favorevole sorte. La norma del TU del 2001 che prevede quella decurtazione è nella specie inapplicabile ratione temporis, giacchè il procedimento espropriativo in esame risulta promosso sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità risalente 13.10.1989 e perciò anteriore al 30.06.2003. Peraltro, a prescindere da tale rilievo di diritto intertemporale, va ribadito che, affinchè sussista il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai tini della determinazione dell’indennità, esso deve riguardare l’intera collettività o parti geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (cfr anche Cass. n. 11464 del 2016; n. 2774 del 2012; n. 2100 del 2011), presupposti nella specie insussistenti.

4. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Vizio logico di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” con riguardo alla quantificazione in Euro 46,27 (a fronte di Euro 24,03 della stima amministrativa) del valore venale unitario del terreno espropriato.

Il motivo è infondato, giacche l’avversata determinazione risulta per un verso sostenuta da esaurienti, logiche e puntuali argomentazioni, considerando anche la natura edificabile del suolo cd il metodo comparativo privilegiato per determinarne il valore venale, e per il resto inammissibilmente contrastata da generiche ed assiomatiche critiche in fatto, in parte pure carenti di autosufficienza circa l’intervenuta proposizione nel giudizio di merito.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente Comune di Eboli al pagamento in favore dei controricorrenti L.S.S. ed A., G., V. e M.L., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Eboli al pagamento, in favore della L.S. e dei M., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000,00 per compenso ed in 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA