Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20450 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20450 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 13976-2017 proposto da:
PASCUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GREGORM VII 416, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
CLEMENTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ITALFONDIARIO SPA, in proprio e nella qualità di mandataria di
CASTI FTNANCE SRL, in . persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA AURELIANA 2,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA,
che le rappresenta e difende;

COntrOtirOrrellti

avverso la sentenza n. 1969/2017 della CORTE D’APPELLO di
RONL\, depositata il 23/03/2017;

Data pubblicazione: 02/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata

del,s 10/07/2018 ag

Consigliere DAtt. ENRICO

scopyrri.

Ric. 2017 n. 13976 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-2-

Rilevato che:
secondo quanto risulta dal ricorso, Stefano Pascucci convenne in
giudizio innanzi al Tribunale di Roma Italfondiario s.p.a.. Il Tribunale
adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il
Pascucci. Con sentenza di data 23 marzo 2017 la Corte d’appello di

Ha proposto ricorso per cassazione Stefano Pascucci sulla base di
quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore
ha ravvisato un’ipotesi di improcedibilità del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2855 cod. civ..
Osserva il ricorrente che, contemplando l’art. 2855, connma 3, gli
interessi solo nella misura legale, è da escludere ogni riferimento a
saggi d’interesse stabiliti in misura superiore.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1971 e
1972 cod. civ.. Osserva il ricorrente che in altro giudizio è stato
ridimensionato l’importo preteso da Italfondiario per essere state
addebitate sul conto del Pascucci, quale fideiussore, somme non
dovute e che la transazione doveva essere annullata.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1966 cod. civ..
Osserva il ricorrente che, avendo avuto luogo la trattativa per la
sottoscrizione dell’impugnata transazione fra il primo ed il secondo
incanto della vendita in sede di esecuzione forzata, la volontà del
Pascucci era stata coartata.
Con il quarto motivo si denuncia errata condanna ai sensi dell’art.
96 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che non condivisibile è la
condanna per lite temeraria posto che, come confermato dalla
sentenza che aveva ridotto gli importi pretesi dalla controparte, il
Pascucci era stato costretto alla sottoscrizione della transazione e che

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Roma rigettò l’appello.

le spese processuali dovevano comunque essere addebitate alla
controparte o compensate.
Il ricorso è improcedibile. Ai fini del decorso del termine per
impugnare ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. la sentenza è stata
notificata in forma telematica in data 30 marzo 2017, come dichiarato

d’improcedibilità, dall’ art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il
difensore che propone ricorso per cassazione contro un
provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche,
deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia
analogica, con attestazione di conformità ai sensi della Legge n. 53
del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter del messaggio di posta
elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del
provvedimento impugnato, allegati al messaggio (Cass. 22 dicembre
2017, n. 30765 la quale con specifica valenza nomofilattica ha
confermato l’indirizzo consolidatosi sulla scia di Cass. 14/07/2017, n.
17450; si vedano in particolare Cass. 10/10/2017, n. 23668; Cass.
16/10/2017, n. 24292; Cass. 16/10/2017, n. 24347; Cass.
17/10/2017, n. 24422; Cass. 26/10/2017, n. 25429; Cass.
09/11/2017, n. 26520; Cass. 09/11/2017, n. 26606; Cass.
09/11/2017, n. 26612; Cass. 09/11/2017, n. 26613). Come
affermato in particolare da Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765,
«qualora, trascorsi venti giorni dalla notificazione del ricorso per
cassazione non siano state depositate le copie analogiche dei suddetti
documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, nel
senso sopra indicato, e qualora le stesse, con attestazione di
conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non
siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile».
Il ricorrente non ha assolto l’onere di attestazione di conformità
nei termini indicati, sia con riferimento alla relazione di notificazione
della sentenza che con riferimento alla sentenza impugnata, né

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dal ricorrente. Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena

risulta altrimenti il deposito della documentazione in discorso con
relativa attestazione di conformità da parte del controricorrente. Non
rileva l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio in quanto non è

previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio
debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che

successivo alla definizione del giudizio (Cass. 15 settembre 2017, n.
21386).
Peraltro la sentenza è stata depositata in data 23 marzo 2017 ed
il ricorso è stato notificato in data 29 maggio 2017, oltre il termine di
sessanta giorni dal deposito della sentenza. Non può pertanto
attingersi a quella giurisprudenza secondo cui pur in difetto di
produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il
ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove
risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato
del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della
sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso
(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura
comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire
al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del
ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui
all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n.
17066).
Ricorre pertanto la causa di improcedibilità prevista dall’art. 369,
comma 2, n. 2 cod. proc. civ..

E’ appena il caso di aggiungere che il ricorso è carente del
requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto a
pena d’inammissibilità dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., essendo del
tutto mancante l’indicazione del contenuto dell’originaria domanda,
dello svolgimento del giudizio di primo grado, della sentenza di primo

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non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento

grado, dell’atto di appello, dello svolgimento del giudizio di secondo
grado e della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio

dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2018
Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Amendola

(0.

4 Cuu

2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi

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