Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2045 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3719-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS) già EQUITALIA PRAGMA SPA, in persona del

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HOTEL AURORA SRL, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA SCARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2543/2014 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. DE STEFANO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del 4^ e 5^ motivo

di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Equitalia Sud spa ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza del 4.8.14 con cui il tribunale di Taranto – sez. dist. di Manduria, ha accolto l’opposizione proposta dalla Hotel Aurora srl al pignoramento di crediti presso terzi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis eseguito da Equitalia Pragma spa sulle somme depositate presso la Banca di Credito Cooperativo di Avetrana scrl fino alla concorrenza di Euro 321.002,76. Le intimate non svolgono attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Con il primo motivo si denuncia la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost.; dell’art. 281 quinquies c.p.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., punto 3 e 4”: al riguardo esponendo la ricorrente che il giudice, all’udienza a cui aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni, oltretutto direttamente a scioglimento di riserva in esito alla fase sommaria dell’opposizione, dopo che l’opponente aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e la procuratrice dell’opposta termine per conferire con la cliente, si era riservato la decisione per poi pronunciare direttamente la sentenza oggi impugnata, senza concedere i termini previsti dall’art. 190 c.p.c..

3. – La doglianza è manifestamente fondata, risultando la denunciata sequenza processuale dall’esame degli atti – idoneamente riportati in ricorso e prodotti in allegato nel fascicolo di parte ricorrente – ed integrando quella un’evidente lesione del diritto di difesa delle parti, avendo comportato la singolare soppressione dell’intera fase di instaurazione del giudizio di merito e, comunque, dei termini previsti dagli artt. 281 quinquies e 190 c.p.c., per la fase decisoria: è sufficiente richiamare una fattispecie analoga a quella per cui è causa, decisa con Cass. 20 ottobre 2016, n. 21258, alla cui motivazione può quindi bastare qui fare integrale richiamo, con assorbimento degli altri motivi di doglianza, di cui è pertanto perfino superfluo dare qui anche solo sommario conto.

4. – Accolto il ricorso, vanno disposti la cassazione della gravata sentenza ed il rinvio al medesimo ufficio giudiziario, ma in persona di diverso giudicante ed alla sua sede centrale, anche per le spese del presente giudizio di legittimità; nè può poi trovare applicazione – già solo per non essere stato il ricorso rigettato, nè dichiarato inammissibile o improcedibile – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Taranto, in persona di diverso giudicante, pure per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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