Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2045 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2045 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

sul ricorso 22556/2013 proposto da:
ICS Grandi Lavori S.p.a., già Ing. Claudio Salini S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Dora n.2, presso lo studio dell’avvocato Mariani Marco
Simone, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 26/01/2018

Palancolati S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini
n.34, presso lo studio dell’avvocato Conti Irma, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati Consolo Claudio, Massella
Michele, giusta procura a margine del controricorso e procura

del 29.8.17;
-controricorrente avverso la sentenza n. 1196/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

In un procedimento tra ICS Grandi Lavori SPA (già Ing. Claudio
SALINI S.p.A.) e PALANCOLATI srl, avente ad oggetto opposizione a
decreto ingiuntivo, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data
19/12/2012 / depositata il 28/2/2013, accogliendo l’appello della
PALANCOLATI SRL, dichiarava inammissibile la predetta opposizione ,
per inesistenza della notifica.
Ricorre per cassazione
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Resiste con controricorso targett;0,ythe pure deposita memoria
difensiva.
Va accolto l’unico motivo di ricorso, ove si contesta l’inesistenza della
notificazione.

speciale per Notaio dott. Giacomo Gelmi di Verona – Rep.n. 16.131

Va preliminarmente esclusa l’inammissibilità del ricorso, invocata
dalla controricorrente, secondo cui la censura si configurerrebbe
come sollecitazione ad una diversa valutazione di fatto rispetto a
quella effettuata dal Giudice a quo. In realtà non si discute di una
diversa individuazione della persona che ricevette la notificazione o

degli effetti giuridici derivanti da una situazione di fatto non
contestata.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, (tra le altre, Cass. S.U.
22642 del 2007; 14917 del 2016) la distinzione tra notificazioni nulle
(come tali suscettibili di sanatoria ex tunc) e inesistenti (al contrario
insanabili), presuppone un collegamento tra il luogo in cui è avvenuta
la notifica o la persona che l’ha ricevuta, e l’effettivo destinatario
della notifica stessa.
Nella specie non può negarsi l’esistenza di un preciso collegamento:
la notifica fu effettuata alla persona e nel luogo (avv. Franchi / con
studio in Roma, Via Gramsci n. 28), dove la PALANCOLATI SRL aveva
eletto domicilio nel ricorso per ingiunzione, notificato alla SALINI
S.P.A. E l’atto ha sicuramente raggiunto il suo scopo, in quanto la
PALANCOLATI SRL dimostrò di aver notizia dell’opposizione,
depositando istanza di concessione della esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto nella quale eccepì la nullità della notifica della
opposizione, e successivamente comparendo all’udienza del
10/11/2009, per insistere nell’accoglimento dell’istanza.

Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con
rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma, in diversa
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del luogo in cui tale notificazione venne eseguita, ma, al contrario,

composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio
per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma, in diversa
composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
Roma, 12/9/2017
Il Funzionrio Giu7i3 io
Dott.ssa Fabrizio BAR ‘E

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