Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20449 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 30/07/2019), n.20449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12606-2018 proposto da:

FONTANA SANTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE BALSAMO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1048/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

il tribunale di Trapani aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito proposta dalla Fontana Santo Srl in quanto l’Inps non aveva da un lato chiarito la ragione della propria pretesa creditoria e dall’altro provato il fatto giustificativo del credito.

La Corte d’appello di Palermo in riforma della sentenza emessa in primo grado rigettava l’opposizione proposta dalla Fontana Santo Srl avverso avviso di addebito dell’Inps con il quale era stato intimato il pagamento di Euro 482,45 per rettificazione contributi dovuti sul modello DM/10 per il mese di novembre 2012; sosteneva la Corte che la somma oggetto di contestazione attenesse al diritto della Fontana Santo Srl di fruire degli sgravi ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9 e che fosse dunque onere dell’opponente dimostrare la regolarità contributiva e la sussistenza di tutti gli altri presupposti per la fruizione dei benefici nei periodi considerati; detta prova non era stata minimamente fornita ed anzi, quanto al requisito della regolarità contributiva, essa era smentita dal precedente avviso di addebito per il periodo marzo 2010-febbraio 2011.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Fontana Santo srl con due motivi; l”Inps è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, (art. 360 c.p.c., n. 3) riguardo alla ragione decisoria del difetto del requisito della regolarità contributiva in sè, ritenuto insussistente dalla Corte a seguito dell’emissione del precedente avviso di addebito non opposto in violazione della norma citata che richiede invece il requisito del possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, il cui possesso in capo alla ricorrente non era stato mai contestato dall’Inps.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; nonchè violazione del principio di non contestazione (art. 360 c.p.c., n. 3), riguardo alla ragione decisoria del difetto di prova gravante sulla ricorrente della sussistenza degli altri presupposti per continuare a fruire degli sgravi contributivi revocati e richiesti in ripetizione con l’avviso di addebito impugnato.

3.- I motivi di ricorso i quali possono essere trattati unitariamente per la connessione delle censure, attinenti ai requisiti costitutivi del diritto agli sgravi ed al relativo onere della prova, sono manifestamente infondati.

4.- Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato il diritto agli sgravi anzitutto per mancanza del requisito della regolarità contributiva invece che del possesso del DURC richiesto dalla legge; sostiene altresì che l’Inps non abbia mai neppure contestato la perdita del possesso da parte della ricorrente del documento unico di regolarità contributiva.

5.- Ora è pacifico nella causa che il recupero degli sgravi operato dall’Inps derivasse dall’omesso versamento di contributi dovuti dalla società ricorrente per il pregresso periodo relativo ai mesi da marzo 2011 a maggio 2012.

6.- Sulla scorta di tale presupposto è del tutto evidente che alla ricorrente non potessero riconoscersi gli sgravi contributivi in oggetto sia perchè in detta situazione il DURC (documento che attesta appunto “la regolarità contributiva”; v. D.M. 24 ottobre 2007, art. 5) non poteva essere rilasciato legittimamente; sia perchè in ogni caso la ricorrente non ha mai neppure dimostrato (in materia, v. Cass. nn. 15312/2016, 7832/2014) di essere stata in possesso di tale documento; limitandosi ad affermare, con singolare inversione del relativo onere, che dovesse essere l’Inps a contestare la perdita del possesso relativo al DURC, ma senza nemmeno allegare di aver mai affermato all’interno del giudizio di essere stato in possesso di detto documento. Mentre com’è noto l’onere di contestazione presuppone una chiara affermazione del fatto da provare da parte della controparte (v. da ultimo sentenza n. 22055 del 22/09/2017, cui adde n. 12748/2016, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, nè tale specificità può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i Atti non contestati e quelli ancora controversi”).

7.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto sulle spese essendo l’IBPS rimasto intimato.

8.- Deve darsi atto invece che sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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