Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20449 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/08/2017),  n. 20449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 121 – 2013 R.G. proposto da:

D.L.S. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Giovanni

Marcangeli ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle

Milizie, n. 38, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Angelozzi;

– ricorrente –

contro

D.L.M.L. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, al viale delle Milizie, n. 140, presso lo studio dell’avvocato

Roberto Cremisini che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212 dei 30.6/29.12.2011 della corte d’appello

de L’Aquila;

udita la relazione nella camera di consiglio del 16 maggio 2017 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 12.9.2001 D.L.S., proprietario di un immobile adibito a civile abitazione in comune di Sante Marie, citava a comparire innanzi al tribunale di Avezzano la sorella, D.L.M.L..

Esponeva che perpendicolarmente al suo fabbricato alcuni anni prima la sorella aveva realizzato un manufatto con copertura a terrazzo in violazione delle prescritte distanze.

Esponeva segnatamente che il muro del fabbricato della convenuta era stato costruito in appoggio al muro ed al terrazzo del manufatto di egli attore, che la nuova costruzione della sorella era posta a distanza inferiore a tre metri da due vedute del suo immobile, che era stata aperta una veduta a distanza dalla sua costruzione inferiore a tre metri.

Esponeva inoltre che la copertura a terrazzo della limitrofa proprietà aveva cagionato infiltrazioni d’acqua nella sua proprietà con danni e disagi.

Chiedeva condannarsi la convenuta a conformare il suo immobile alle disposizioni in tema di proprietà e di distanze dalle costruzioni e dalle vedute nonchè a risarcire i danni arrecati.

Si costituiva D.L.M.L..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Assunte le prove articolate, espletata c.t.u., con sentenza n. 740/2006 il tribunale adito accoglieva in parte le istanze dell’attore e per l’effetto condannava la convenuta alla eliminazione della veduta determinatasi a seguito della trasformazione della copertura a tetto in copertura a terrazzo ovvero all’arretramento del parapetto del terrazzo; condannava altresì la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni, liquidati in Euro 600,00 oltre interessi, nonchè alle spese di lite.

Interponeva appello D.L.S..

Resisteva D.L.M.L.; esperiva inoltre appello incidentale.

Con sentenza n. 1212 dei 30.6/29.12.2011 la corte d’appello de L’Aquila rigettava ambedue i gravami e compensava le spese di lite.

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo dell’appello principale, che in assenza di contrari elementi il muro divisorio tra i due manufatti doveva presumersi comune a norma dell’art. 880 c.c.; che conseguentemente l’appellata, siccome comproprietaria, aveva diritto ex art. 885 c.c., di sopraelevarlo per la propria costruzione.

Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo dell’appello principale, che D.L.S. non aveva nè dedotto nè provato di aver acquistato il diritto, presupposto dalla disciplina di cui all’art. 907 c.c., di aver vedute dirette sull’immobile della sorella e si era limitato ad affermare che la limitrofa costruzione era posta a distanza inferiore a tre metri “da due vedute non meglio identificate nè qualificate (nel senso dell’essere vedute dirette o oblique)” (così sentenza d’appello, pagg. 4 – 5); che trattavasi di finestre “solo in grado di appello (…) approssimativamente identificate (…), con la conseguenza che nessuna contestazione (…) sarebbe stata possibile da parte della convenuta” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.L.S.; ne ha chiesto sulla scorta due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

D.L.M.L. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La controricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 880,885 e 2697 c.c., ed agli artt. 115 e 116 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la nullità della sentenza e del procedimento, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che dagli esiti istruttori si evince che gli immobili limitrofi in epoca sia antecedente sia successiva ai lavori di parte avversa avevano ed hanno altezze diverse, in particolare che il suo immobile era ed è più alto all’incirca di un piano, ed al contempo che controparte non ha innalzato il muro ma ha viceversa appoggiato la sua costruzione al muro preesistente; che di conseguenza la presunzione di comunione non riguarda la parte del muro che si innalza dal punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

Deduce altresì che parte avversa ha implicitamente ed indubbiamente ammesso che il muro è di proprietà esclusiva di egli ricorrente; che pertanto la sorella non poteva costruire in appoggio.

Il primo motivo è privo di fondamento.

Ed invero che il muro de quo agitur fosse e sia di proprietà esclusiva di D.L.S. per la porzione corrispondente alla più elevata altezza dell’immobile di costui è circostanza che si desume dallo stesso dettato codicistico (art. 880 c.c., comma 1: “il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune (…), in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”).

Nondimeno siffatta circostanza non esclude che D.L.M.L. potesse legittimamente (ai sensi dell’art. 885 c.c., comma 1, “ogni comproprietario può alzare il muro comune (…)”; ai sensi dell’art. 885 c.c., comma 3, “qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, (…)”) servirsi della sottostante porzione del muro – presuntivamente comune giacchè atto a dividere entità prediali omogenee – e dunque, in quanto comproprietaria, potesse servirsene onde innalzare il proprio manufatto, segnatamente onde appoggiarvi la parete della cucina.

In pari tempo del tutto ingiustificata è la prospettazione del ricorrente secondo cui l’originaria convenuta ha disconosciuto la presunzione iuris tantum di comproprietà del muro per aver dedotto di essersi limitata alla esecuzione di “semplici opere di manutenzione” (così ricorso, pag. 8).

Del resto in relazione alla pregressa formulazione dell’art. 115 c.p.c., (rilevante nel caso de quo ratione temporis) questa Corte di legittimità ha spiegato che i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici, rimanendo così la parte esonerata dalla relativa prova, soltanto quando essi siano stati esplicitamente ammessi dall’altra parte, ovvero questa, senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili col loro disconoscimento (cfr. Cass. 14.2.1995, n. 1576; e, più di recente, in rapporto comunque al previgente art. 115 c.p.c., Cass. 24.11.2010, n. 23816).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 907 e 2697 c.c. ed agli artt. 112,115,116,163 e 164 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la nullità della sentenza e del procedimento, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Deduce, con riferimento all’asserita mancata deduzione del diritto di aver vedute dirette sull’immobile della sorella, che la corte distrettuale ha in tal guisa rilevato una sorta di nullità dell’atto di citazione, “incorrendo tuttavia in ultrapetizione in ragione del fatto che la nullità (…) è categoria alla quale non è riconducibile l’omesso rilievo della mancanza degli elementi costituenti le ragioni della pretesa, che attiene all’interpretazione dell’atto introduttivo” (così ricorso, pag. 9).

Deduce ancora che alla stregua della consulenza tecnica espletata in primo grado la corte territoriale avrebbe certamente potuto rilevare e prendere atto della esistenza e qualità delle vedute “esercitate iure proprietatis” (così ricorso, pag. 10).

Il secondo motivo analogamente è privo di fondamento.

Ed invero la corte aquilana in alcun modo ha inteso sanzionare di nullità l’originario atto di citazione.

Più semplicemente ha puntualizzato che D.L.S. non aveva neppure dedotto di vantare un diritto di servitù di veduta diretta in direzione della proprietà della sorella, atto a giustificare l’operatività della distanza di tre metri di cui all’art. 907 c.c..

In tal guisa del tutto irrilevante è la deduzione del ricorrente secondo cui il diritto azionato ha natura di diritto autodeterminato, sicchè è “sufficiente la indicazione del fatto costitutivo (…), ovvero specificare la situazione sostanziale fatta valere” (così ricorso, pag. 9).

Si osserva, per altro verso, in ordine alla valenza che parte ricorrente ha inteso attribuire alla disposta c.t.u., che le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d’ufficio cosiddetta “percipiente” (che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l’accertamento di determinate situazioni di fatto), giacchè, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano – il che nel caso di cui alla presente controversia non è avvenuto – quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (cfr. Cass. 26.11.2007, n. 24620; cfr. Cass. 10.9.2013, n. 20695, secondo cui, benchè le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche).

Si osserva, da ultimo, in ordine al rilievo finale del ricorrente, secondo cui la corte d’appello non ha tenuto conto del comportamento di parte avversa, la quale nel corso delle fasi di merito “non ha minimamente posto in dubbio o contestato la deduzione dell’esistenza di due vedute per le quali la norma del codice civile impone per le nuove costruzioni il rispetto della distanza di tre metri” (così ricorso, pag. 11), che in proposito rivestono valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto dapprima menzionati (il riferimento è a Cass. 14.2.1995, n. 1576, ed a Cass. 24.11.2010, n. 23816).

Tanto ben vero in ordine al tenore formale e sostanziale della comparsa di risposta di D.L.M.L. (i cui passaggi salienti sono riprodotti a pag. 4 della memoria della medesima controricorrente).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, D.L.S., a rimborsare alla controricorrente, D.L.M.L., le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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