Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20449 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/10/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.E. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe Lanciaprima (C.F.

(OMISSIS)) ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in

Teramo, Via G. Milli n. 15;

– ricorrente –

contro

S.T., P.E., P.G., P.P., P.M.

IN T., P.S., PE.GI., eredi di P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 376/2011 della Corte d’appello dell’Aquila

depositata il 12 aprile 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

giugno 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

di ricorso e il rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ottobre 1996 il sig. F.E. propose opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di Lire 10.000.000 emesso nei suoi confronti dal Pretore di Teramo su richiesta del sig. P.A., il quale pretendeva tale somma per avergliela in precedenza mutuata e aveva prodotto, a fondamento della pretesa, due assegni, di Lire 2.000.000 e Lire 8.000.000, emessi in suo favore dall’opponente.

Quest’ultimo negava il debito da mutuo e deduceva che gli assegni erano stati da lui tratti in pagamento di un debito di gioco, onde l’opposto era privo di azione. Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, il pagamento del prezzo della fornitura di 150 litri di olio all’anno, che aveva eseguito in favore del P. per otto anni.

Il Tribunale di Teramo, subentrato nelle more alla Pretura, accolse l’opposizione e la domanda riconvenzionale. Quanto alla prima, osservò che l’opposto aveva esperito l’azione causale, ma non aveva formalmente offerto in restituzione e depositato in cancelleria i titoli di credito, ai sensi dell’art. 58, Legge ass., essendosi limitato ad allegarli al proprio fascicolo di parte, che avrebbe potuto ritirare in qualsiasi momento.

La Corte dell’Aquila, adita con appello principale degli eredi del sig. P., deceduto nelle more, sig.ri S.T. ed E., Pe.Gi., G., M., P. e S., e con appello incidentale del sig. F. sulle spese processuali, ha accolto il primo gravame e, operata la compensazione tra il credito del P. relativo agli assegni e il controcredito del F., ha condannato quest’ultimo al pagamento del residuo debito di Euro 3.537,73 oltre interessi.

Più in particolare, la Corte ha anzitutto respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello principale per difetto di specificità, osservando che invece esso presentava il requisito minimo di contrapporre, su specifiche contestazioni della sentenza impugnata, le argomentazioni dell’appellante a quelle svolte nella sentenza.

Ha quindi accolto la contestazione dell’appellante principale a proposito della omissione, affermata dal Tribunale, dell’offerta di restituzione degli assegni, statuendo:

che la relativa questione non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dal Tribunale, in difetto di eccezione di parte;

che l’offerta di restituzione comunque non era necessaria, essendo alla data della decisione impugnata (giugno 2005) ormai prescritta l’azione cartolare, sicchè era escluso il rischio di un doppio pagamento da parte dell’emittente, e ciò in quanto i titoli, benchè privi di data, erano stati prodotti a corredo della richiesta di decreto ingiuntivo, risalente al 20 luglio 1996, e dunque erano certamente anteriori a tale data;

che in ogni caso, infine, l’offerta in discussione non necessitava di forme sacramentali e doveva perciò ritenersi assolta anche col semplice inserimento dei titoli nel fascicolo di parte.

Da ciò la Corte ha fatto derivare l’accoglimento dell’appello principale e la conseguente condanna del F., come detto, al pagamento del suo residuo debito.

Il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 342 c.p.c., e vizio di motivazione si ripropone l’eccezione d’inammissibilità dell’appello principale per difetto di specificità dei motivi.

Il ricorrente deduce che gli appellanti principali avevano articolato un solo motivo specifico di gravame, volto a contestare la statuizione preliminare del Tribunale di omissione del necessario deposito dei titoli di credito in cancelleria; nulla essi avevano specificamente dedotto, invece, quanto al merito della domanda, in ordine al quale si erano limitati a rinviare genericamente a quanto già dedotto in primo grado. Quest’ultima omissione – ad avviso del ricorrente – integrava appunto violazione del principio di specificità dei motivi di appello, che la Corte di merito invece non aveva colto, peraltro con motivazione “oscura, mancante, imprecisa”.

1.1. – Il motivo è infondato.

Va anzitutto sgomberato il campo dalla censura di vizio di motivazione, priva di autonoma rilevanza allorchè si tratti di questioni processuali, in ordine alle quali il giudice di legittimità ha ampio potere di diretto esame e valutazione degli atti del giudizio di merito (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 8077/2012).

Quanto alla censura in rito, va poi osservato che non è esatto l’assunto del ricorrente, secondo cui gli appellanti principali avrebbero dovuto anche dedurre specifici motivi di gravame a proposito del merito della controversia. Posto, infatti, che il Tribunale aveva definito la causa sulla base della sola affermazione della necessità del deposito dei titoli in cancelleria, le contestazioni degli appellanti non potevano riguardare altro che tale statuizione, risolvendosi il requisito della specificità dell’appello appunto nella deduzione di argomenti critici nei confronti delle statuizioni effettivamente contenute nella sentenza impugnata. Le questioni di merito, chiaramente assorbite dalla preliminare statuizione di difetto del deposito, ben potevano quindi essere puramente e semplicemente riproposte mediante semplice rinvio a quanto già dedotto nel giudizio di primo grado, che il giudice di appello aveva il dovere di esaminare d’ufficio una volta superata, grazie all’impugnazione, la questione preliminare – alla quale si era arrestato invece il primo giudice – e dunque rimosso l’ostacolo all’esame delle altre questioni.

2. – Con il secondo motivo si denuncia “omessa motivazione sul merito”, violazione dell’art. 132, n. 4, e nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ai sensi della predetta disposizione. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, dopo aver accolto il motivo di gravame riguardante la necessità – da essa esclusa – del deposito dei titoli in cancelleria, abbia ritenuto per ciò solo fondata la domanda di controparte, omettendo del tutto di motivare sul merito della stessa, ossia sulle ragioni del fondamento della relativa pretesa.

2.1. – Il motivo è fondato.

Si è osservato, nel disattendere il primo motivo di ricorso, che la Corte d’appello, una volta superata l’eccezione preliminare basata sull’art. 58 legge ass., avrebbe dovuto esaminare il merito della domanda atto-rea. In proposito, però, la sentenza impugnata si limita ad enunciare un semplice dispositivo di accoglimento, quasi che questo sia conseguenza necessaria e inevitabile del superamento della questione preliminare, ed omette completamente qualsiasi motivazione di merito, pur in presenza di articolate difese dell’opponente relative al rapporto fondamentale, contestato sull’assunto che i titoli si riferivano a un debito di gioco. Le ragioni dell’accoglimento della domanda dell’intimante restano perciò del tutto indecifrabili: il che integra il vizio di nullità del capo di sentenza riguardante quella domanda per difetto del requisito della motivazione, di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4.

3. – Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omessa pronuncia su eccezioni riguardanti quel capo di sentenza, nonchè sulla domanda di restituzione di quanto indebitamente riscosso dagli eredi P. in sede di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, resta assorbito nell’accoglimento del motivo precedente.

4. – Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 58 legge ass. e vizio di motivazione, si censura infine il superamento della questione preliminare della necessità del deposito dei titoli in cancelleria. Si fa presente che le argomentazioni della Corte d’appello non hanno rilievo nel caso in cui, come nella specie, i titoli consistano in assegni privi di data di emissione: questi, infatti, potrebbero in ogni momento essere messi in circolazione o presentati all’incasso dall’attore cui sia lasciata facoltà di ritirarli unitamente al proprio fascicolo di parte, con conseguente danno per l’emittente nel caso di girata in favore di terzi di buona fede che mettano il titolo all’incasso.

4.1. – Il motivo è infondato, anche se occorre rettificare la motivazione in diritto della sentenza impugnata.

L’assegno bancario privo di data di emissione, invero, è nullo, non vale cioè come tale (art. 2, comma 1, legge ass.), bensì come mera promessa di paga-mento (Cass. 4804/2006, 4368/1995); conseguentemente non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 legge ass., e in particolare l’onere del deposito in cancelleria, rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare e all’azione causale (Cass. 6/1985).

L’eventualità che il portatore metta in circolazione il titolo nonostante la mancanza di data, può essere fonte di pregiudizi di puro fatto – non già di diritto – per il traente, dato che agli effetti della validità dell’assegno bancario occorre che il requisito dell’indicazione della data sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrato successivamente, ad opera del prenditore o di altri; e ciò sia perchè la data di emissione serve a stabilire, a norma dell’art. 32 legge ass., il giorno dal quale deve decorrere il termine di presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall’azione di regresso, sia perchè il bollo apposto in misura fissa sull’assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia, infine, perchè, in mancanza della data di emissione, l’assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale (cfr. Cass. 828/1967).

Nè è esatto che l’emittente sarebbe esposto, come sostiene il ricorrente, all’azione cartolare dell’eventuale giratario di buona fede, atteso che l’eccezione di nullità del titolo per difetto di forma (agevolmente documentabile, peraltro, in tale ipotesi, data la precedente presentazione di esso in giudizio) ha natura reale, non personale, e dunque non è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 1993, comma 2, e art. 25 legge ass.

5. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale integrerà la motivazione sul merito della domanda di pagamento della somma di cui agli assegni di cui trattasi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo e il quarto motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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