Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20448 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2189-2019 proposto da:

LOADRUN SRL ORA INCORPORATA IN ASI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO FISCON;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 817/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Equitalia Nord S.p.a. notificò, in data 13.12.2013, alla Loadrun s.r.l. cartella di pagamento per il recupero di un credito di imposta indebitamente indicato, in quanto maturato ma non esposto nella dichiarazione per l’anno 2008 e successivamente riportato e utilizzato in sede di dichiarazione per l’anno 2009. L’Amministrazione disconobbe quindi il credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo, cui il ricorrente aveva diritto ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 280, poichè non indicato dal contribuente nel Modello Unico del 2010.

La Loadrun impugnò la cartella davanti alla CTP di Padova, precisando che effettivamente nella compilazione del quadro RU nel modello unico del 2010 aveva errato nel compilare la sezione concernente il credito in oggetto. Tuttavia, il ricorrente diede atto di aver sanato l’errore con la presentazione della dichiarazione integrativa relativa all’anno 2013.

Il giudice di prime cure accolse il ricorso sul presupposto che l’errore era stato corretto mediante la presentazione della dichiarazione integrativa.

L’Agenzia delle entrate propose ricorso davanti alla CTR Veneto, sostenendo che la dichiarazione integrativa doveva essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva a quella in cui è avvenuto l’errore ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Secondo la ricorrente nel caso di specie, trattandosi di rettifica della dichiarazione per l’anno di imposta 2008, il termine sarebbe scaduto il 30/09/2010, mentre la dichiarazione integrativa risaliva al 30/12/2013.

La CTR adita accolse il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Secondo il giudice di merito il D.M. n. 275 del 1998 prevedeva espressamente che il credito di imposta doveva essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso. La CTR rilevò come a detto onere la L. n. 317 del 1991, art. 11 aggiungeva che la dichiarazione prevista all’art. 10 della stessa legge fosse allegata alla medesima dichiarazione, oppure a quella relativa all’anno di imposta successivo. Da questa impostazione discendeva che l’esposizione in dichiarazione del credito di imposta utilizzato in compensazione non poteva considerarsi una dichiarazione di scienza circa la sussistenza dei presupposti per beneficiare del credito, integrando piuttosto l’adempimento di un preciso onere imposto dalla legge a pena di decadenza dal beneficio.

La Loadrun S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata non si è costituita.La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ritiene non ricorrenti i presupposti per la decisione in camera di consiglio e rimette gli atti alla sezione Quinta civile ai seni dell’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rimette gli atti alla sezione quinta civile.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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