Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20448 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/08/2017),  n. 20448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5809-2013 proposto da:

M.E., (OMISSIS), M.A.M. (OMISSIS),

M.V. (OMISSIS), D.P. (OMISSIS),

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FAIETA,

rappresentati e difesi dall’avvocato VITTORIO SABATINI;

– ricorrenti –

contro

L.G., (OMISSIS), L.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO MARCACCI BALESTRAZZI, rappresentate e difese dall’avvocato

CARLO ANTONETTI;

– controricorrenti –

e contro

S.M.V., D.F., D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 868/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

letta la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I sigg. M.E., E., A.M., V. premesso di essere comproprietari di due immobili siti in (OMISSIS) e che sul confine nord della loro proprietà era ubicato l’immobile appartenente ai sigg. D.F., D.A. nonchè quello dei sigg. L.L. e S.M.V., dedotto che l’accesso di via Indipendenza sia ad un immobile di proprietà M. sia a quelli di proprietà D. e L. avveniva attraverso una striscia di terreno compresa nelle particelle (OMISSIS) del NCT lato sud e che detto frustolo sul quale i sigg. D. e L. avevano una servitù di passaggio era di proprietà di essi attori, la prima parte come parte della particella (OMISSIS) acquistata per successione ereditaria insieme ad altri coeredi la seconda parte come parte della particella (OMISSIS) acquisita per intervenuta usucapione, rilevato che era accaduto che da alcuni mesi D.F. e A. avevano cominciato a parcheggiare le loro auto sul frustolo di terreno in questione pretendendo non solo di averne il diritto ad escludere essi esponenti. Tanto premesso con atto di citazione del 26 settembre 1994 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Teramo per ivi sentire dichiarare che: a) la striscia di terreno larga metri sei distinta nel NCT del Comune di Giulianova al foglio (OMISSIS) come parte della particella (OMISSIS) lato sud apparteneva in comproprietà ad essi attori con diritto di esercizio di tutte le facoltà domenicali non impeditive del passaggio, b) la striscia di terreno larga metri sei, distinta nel NCT del Comune di (OMISSIS), come parte della particella (OMISSIS) estremo lato sud, era stata acquistata da essi attori per intervenuta usucapione e, per l’effetto, riconoscere ad essi attori il diritto di esercizio di tutte le facoltà domenicali non impeditive del passaggio, c) dichiarare che la servitù di passaggio in favore dei confinanti gravante sulla striscia di terreno di cui si è detto non comprendeva la facoltà di sostare nel fondo con autoveicoli.

Si costituivano i sigg. D., chiedendo il rigetto della domanda attorea sostenendo che l’area di cui si dice non era stata mai oggetto di un atto idoneo a trasferirne la proprietà e, pertanto, la stessa doveva essere legittimamente considerata quale accessorio comune alla sola proprietà D. e L. con esclusione degli attori. In ragione di ciò, avanzavano domanda riconvenzionale per ottenere il riconoscimento dell’uso esclusivo dell’area per cui era causa o quanto meno la declaratoria della loro piena titolarità dell’intera particella (OMISSIS) e di parte comune della particella (OMISSIS).

Si costituivano L.L. e M. e S.M.V. i quali eccepivano che l’intera particella (OMISSIS) era di loro esclusiva proprietà.

Il Tribunale di Teramo con sentenza n. 17 del 2008 dichiarava che l’area facente parte della particella (OMISSIS) apparteneva in comproprietà agli attori M. i quali avevano ogni diritto di esercitare ogni facoltà dominicale nel rispetto della servitù di passaggio ivi esistente in favore dei convenuti b) dichiarava la suddetta servitù di passaggio gravante sul fondo degli attori, rigettava la domanda di usucapione e la domanda riconvenzionale.

Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello dell’Aquila, che, pronunciandosi su appello proposto da D.F. e D.A. e su appello incidentale proposto dai sigg. L. e S., a contraddittorio integro, con sentenza n. 868 del 2012 rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e condannava gli appellanti principali ed incidentali in solido al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, dall’esame dei documenti e dai rilievi riportati dal CTU risultava che ragionevolmente la particella (OMISSIS) era di proprietà esclusiva dei L. e S., e pacifico era la titolarità dei convenuti D. sulle particelle (OMISSIS). Risultava, altresì, dal titolo che era stata costituita una servitù di passaggio sulle particelle (OMISSIS) di proprietà L. e (OMISSIS) di proprietà M..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.E., M.A.M., M.V. D.P., C.M.T. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. L.G. e L.M. hanno resistito con controricorso, M.E., S.M.V., D.F. e D.A. in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo M.E., M.A.M., M.V. D.P., C.M.T., lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, nell’interpretare il contratto intercorrente tar L.- S. e A.M.G. del 4 maggio 1963, nel determinare l’oggetto del contratto (se compersa la particella (OMISSIS)), non avrebbe rispettato i canoni intrepretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.. Infatti, nonostante l’atto di compravendita, afferma che il venditore “(….) l’intero piano terra del fabbricato posto alla via Principe di Piemonte, composto da sei vani ed accessori distinto dia numeri civici (OMISSIS) con cortile più due vani annessi ad uso di magazzino. Il tutto distinto nel nuovo catasto Edilizio Urbano alla partita n. (OMISSIS) confinante nell’insieme con la strada privata a sud con proprietà D.V. ad ovest, con proprietà D.B. a nord, e con proprietà M. ad est. Le porzioni immobiliari oggetto del presente atto risultano meglio specificate in colore rosso nella pianta che, redatta per incarico delle parti dal geom. Mo.Fl. di Giulianova e dalle stesse firmate ed approvate, viene allegata al presente atto sotto la lettera A) (….)”, la Corte distrettuale afferma “(…) la descritta pianta allegata (….), effettivamente, nella colorazione rossa trascura la zona di cortile, ma, dalla osservazione della planimetria di accatastamento dei subalterni (OMISSIS), si vede, invece, sia la presenza della zona di cortile ed anche a sud dei subalterni medesimi con i quali l’oggetto delle vendita e tutt’uno e, quindi, ricompresa nella vendita, non mero arbitrio interpretativo del giudicante, sicchè l’accostamento tra il contenuto ideologico del negozio di vendita e tale planimetria non dà adito a confusione circa la materiale interpretazione dei titoli e dei riferimenti catastali in quanto perfettamente corrispondenti tra di loro (…)”. Pertanto, la Corte di appello, sempre secondo i ricorrenti, avrebbe assunto come criterio interpretativo del contratto l’accostamento tra il contenuto ideologico del negozio di vendita e la planimetria catastale, erroneamente esaminata per ricercare un significato diverso da quello letterale, trascurando di far riferimento ai confini risultanti dallo stesso contratto. Piuttosto, se avesse tenuto conto dei confini indicati nel contratto di compravendita, di cui si dice, avrebbe individuato la zona di cortile e la zona di passaggio comune, l’uno che restava compreso nella vendita e la zona di passaggio comune che, invece, resta esclusa dall’oggetto del contratto, posto che secondo i confini indicati l’immobile venduto era confinante nell’insieme con la strada privata a sud.

1.1.= Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non proponibile nel giudizio di cassazione, se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici. Piuttosto, il profilo della sentenza che riguarda la questione dell’individuazione dell’oggetto del contratto di compravendita intercorso tra L.- S. e A.M.G., del 4 maggio 1963, riguardava esclusivamente i motivi di appello, posti alla base dell’impugnazione proposta dai sigg. D.. Come risulta dalle conclusioni formulate dai sigg. M. nella fase di appello, e riportate dalla sentenza impugnata (pag. 2) “(…) in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda incidentale dichiarare e riconoscere che la striscia di terreno larga circa metri 6 distinta nel NTC del Comune di Giulianova foglio dieci come parte della particella 16 estremo lato sud, appartiene indistintamente e indivisa a M.E., A.M., V., a D.P. e C.M.T. per acquisto fattene per usucapione (….). I sigg. M. non risulta che abbiano messo in discussione la proprietà dei L., tanto è vero che gli stessi che, con la richiesta di acquisto per usucapione del terreno di ml 6 ricadente nella particella (OMISSIS), riconoscono implicitamente, che, anche la proprietà di tale parte di particella (OMISSIS) sia di proprietà dei sigg. L., essendo, ovviamente, possibile usucapire un bene solo ed in quanto di proprietà altrui.

1.2.= E, ad ogni buon conto, va osservato che l’applicazione del canone ermeneutico letterale è idonea ad escludere l’impiego di ogni altro criterio interpretativo unicamente nel caso in cui il testo letterale del documento negoziale evidenzi in maniera inequivoca la reale ed effettiva, comune intenzione delle parti, ipotesi argomentatamente esclusa nel caso di specie dalla Corte distrettuale, dovendosi valutare, in caso contrario, al fine di escludere incertezze interpretative, il comportamento attuativo del contenuto negoziale, mantenuto dalle parti, canone ermeneutico adottabile anche in relazione ai contratti soggetti a forma scritta ad substantiam. La valutazione di non esaustività del criterio letterale, sganciato da ogni riferimento all’elemento logico ed all’analisi del successivo comportamento mantenuto dai contraenti, costituisce apprezzamento di fatto, operato dal giudice del merito e sorretto da idonea motivazione.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e art. 345 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 (omesso riferimento in ordine alla domanda subordinata di declaratoria di intervenuta usucapione in comproprietà pro indiviso ed in parti uguali tra gli attori ed i convenuti L. S. della striscia di terreno definita passaggio in comune proposto con l’appello incidentale. Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Omessa considerazione di rilevanti risultanze processuali in ordine alla domanda principale di declaratoria di intervenuta usucapione dei soli M. della suddetta striscia di terreno. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale pur ritendo che i sigg. L. S. avessero acquistato l’area in contestazione con l’atto di compravendita pubblico, doveva, comunque, motivare la decisione in ordine alla domanda subordinata di declaratoria di usucapione in comproprietà pro indiviso ed in parti uguali da parte dei M. e dei L. S.. Per altro, anche la motivazione relativa alla domanda principale di declaratoria di usucapione dei soli M. sarebbe viziata da insufficienza per non aver tenuto conto di fatti controversi e decisivi per il giudizio quali sono le circostanze riferite dai testi Po. e Tr..

2.1.= Il motivo è infondato non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione, come già si è detto, ma, soprattutto, perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi.

Appare opportuno ribadire anche in questa sede quanto già espresso ripetutamente da questa Corte di Cassazione anche a SSUU (Cass. n. 5802 del 11/06/1998) e cioè: il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Ora, nel caso in esame, la motivazione oggetto di censura non solo è adeguata e priva di vizi logici, ma, soprattutto, tiene conto delle risultanze istruttorie (della prova testimoniale espletata) e delle emergenze processuali e documentali e coerente con i principi di pienezza ed esclusività del possesso, pubblico, pacifico e di durata ventennale, per potere condurre all’acquisto per usucapione.

2.2.= A sua volta, la Corte distrettuale ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere una pretesa usucapione specificando che “(…) pur tralasciando gli aspetti formali e processuali circa la proposizione, in questa sede, di nuovi e diversi profili (…)” rispetto all’originaria domanda di usucapione dell’intera particella (OMISSIS) (considerato che in sede di appello i sigg. M. aveva riformulato la domanda di usucapione quale domanda di usucapione in comproprietà pro indiviso), “(…)la domanda rimane priva di fondamento sul piano propriamente del merito (…..)” e soprattutto perchè “(…..) il possesso esercitato dai M. sulla particella (OMISSIS) così come quello esercitato dai convenuti D. costituisce estrinsecazione del diritto di passaggio sull’area facente capo al medesimo ma non ha valore e rilevanza atta ad eliminare una situazione possessoria per difetto dei requisiti dell’univocità ed esclusività idonea all’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà (….)”.

Come è del tutto evidente, dunque, la Corte distrettuale ha accertato che il rapporto tra i M. e la particella (OMISSIS) era riconducibile all’esercizio del diritto di servitù di passaggio ma non anche del diritto di proprietà, indipendentemente che la domanda proposta dai M. fosse quella di un’usucapione di proprietà esclusiva o di una usucapione di comproprietà pro indivisa, della particella (OMISSIS).

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido a rimborsare a parte ricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% dei compensi, ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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