Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20448 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/10/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.E., (C.F. (OMISSIS)) e R.G. (C.F.

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Antonio Putignano (C.F. PTGNNL57R30C424F) ed

elett.te dom.ti presso lo studio dell’avv. Filippo Magno in Roma,

Via Archimede n. 112;

– ricorrenti –

contro

MPS BANCA PERSONALE S.P.A.

– intimata –

avverso la sentenza n. 322/11 della Corte d’appello di Lecce

depositata il 4 aprile 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

giugno 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i ricorrenti l’avv. Antonio PUTIGNANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque

l’infondatezza del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Risulta dalla sentenza impugnata che, con ordinanza ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 19 il Tribunale di Brindisi, dichiarata la nullità del contratto di acquisto di bond argentini stipulato nel (OMISSIS) dai sig.ri C.E. e R.G., condannò MPS Banca Personale s.p.a. alla restituzione delle somme investite dai predetti attori.

La Corte d’appello di Lecce, in accoglimento del gravame della banca convenuta, ha respinto la domanda sul rilievo che la violazione delle norme di comportamento imposte agli intermediari finanziari non produce la nullità dei contratti di acquisto dei titoli, come invece ritenuto dal Tribunale, ma soltanto responsabilità precontrattuale o contrattuale, a seconda dei casi, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nelle sentenze n. 26724 e 26725 del 2007.

I sig.ri C. e R. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. La banca intimata non si è difesa.

La difesa dei ricorrenti altresì presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa. Tale requisito, infatti, non può ritenersi soddisfatto quando il ricorrente – come nella specie – non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, così rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (per tutte, Cass. Sez. Un. 16628/2009).

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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