Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20448 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20448 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 12267-2017 proposto da:
FORNARO ORONZO, nella qualità di Amministratore
dell’Associazione di Volontariato CROCE VERDE, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BERNARDINO PASANISI;

– ricorrente contro
ALLIANZ SPA, BALDARI ELENA, RUSSO FABIO, RUSSO
CLAUDIO, RUSSO IVAN;

– intimati –

Data pubblicazione: 02/08/2018

avverso la sentenza n. 518/2016 della CORTE D’APPELLO di
LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
07/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. Oronzo Fornaro, n.q. di amministratore dell’associazione
Croce Verde ha proposto ricorso per cassazione illustrato da
memoria contro la Allianz s.p.a., Baldari Elena, Russo Fabio,
Russo Claudio e Russo Ivan, avverso la sentenza n. 518\2016 della
Corte di Appello di Lecce.
2. Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del
ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto
di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati
comunicati.

Considerato che:
1.11 Collegio non condivide le valutazioni contenute nella
proposta del relatore, ritenendo che, al contrario, il ricorso debba
essere accolto.
2.L’odierno ricorrente conveniva in giudizio la RAS s.p.a. nonché
Roberto Russo per chiederne la condanna al risarcimento dei

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partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

danni recati alla propria autoambulanza a seguito di uno scontro
automobilistico. La domanda veniva rigettata in primo grado.
3. la Corte d’Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello
in quanto l’appellante si sarebbe astenuto dal porre seriamente in

valutazioni sul decisum limitandosi a riproporre le argomentazioni
già svolte in primo grado circa il rispetto da parte del conducente
dell’ambulanza dei canoni di diligenza e la condotta colposa del
conducente dell’altro veicolo coinvolto nello scontro.
Il ricorrente denuncia la nullità del procedimento ex art. 360 n. 4
c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c. , al 111 Cost. al 132 cpc e asl
118 disp.att. c.p.c. , contestando la declaratoria di inammissibilità
dell’appello e ribadendo che la lettura complessiva dell’atto di
impugnazione, nonostante una certa frammentarietà di esso,
consentiva agevolmente di cogliere il quantum appellatum e le
ragioni a sostegno dell’impugnazione.
Nella proposta di decisione si diceva che il ricorso, così come
formulato, dovesse essere dichiarato inammissibile in quanto volto
a contestare esclusivamente la declaratoria di inammissibilità
dell’appello ex art. 342 c.p.c., mancando le censure sul merito della
decisione, mentre la sentenza, dopo una mera affermazione in
termini di inammissibilità dell’appello, procedeva all’esame del
merito, ed al rigetto di esso in quanto ritenuto infondato.
Osserva il collegio che, benché sinteticamente motivato, il decisum
della sentenza è comunque nel senso della imammissibilità
dell’impugnazione.

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discussione la fondatezza e l’incidenza causale delle correlate

Va quindi dato seguito al consolidato orientamento secondo il
quale con la pronuncia di inammissibilità il giudice si spoglia della
facoltà di decidere nel merito e quindi che tutto quello che è
inserito nella decisione dopo la statuizione di inammissibilità è

principio di diritto così recita: “Qualora il giudice, dopo una
statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di
competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi”
in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente
inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte
soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare;
conseguentemente é ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla
sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per
difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un
sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad
abundantiam” nella sentenza gravata” (più di recente, nello stesso
senso, Cass. 17004 del 2015, Cass. n. 15122 del 2013).
Ciò posto e quanto al ricorso, richiamando altra decisione su
analoga questione (Cass. n. 4541 del 2017) vanno richiamati i
criteri già elaborati da questa Corte in ordine all’esatta
interpretazione del nuovo testo dell’art. 342 cod. proc. civ. in
punto di contenuto e struttura dell’atto di appello (Cass.
05/02/2015, n. 2143): il nuovo testo normativo non richiede che le
deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma
o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma
impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed

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irrilevante, come statuito da Cass. SU n. 3840 del 2007, il cui

esauriente il qua ntum appellatum, circoscrivendo il giudizio di
gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza
impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e
formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso

idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione
censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato
rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso
ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che
l’atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora
specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione
della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice
(Cass. 07/09/2016, n. 17712); peraltro, tanto è, con evidenza,
avvenuto nell’atto di appello, come riportato in ricorso, ben
potendosi dire che esso rispettava i requisiti richiesti, come è reso
evidente dal fatto che il gravame è stato poi esaminato nel merito
dalla corte territoriale, nonostante la proclamata sua
inammissibilità.
Il ricorso va così accolto, con cassazione della gravata sentenza; il
giudice del rinvio provvederà ad un nuovo esame nel merito del
gravame, ritenuto ammissibile quanto al profilo invece non
correttamente escluso nella qui gravata sentenza, come pure alla
regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla
stregua dell’esito complessivo e finale della controversia.
Per essere, infine, stato accolto il ricorso, non si applica l’art. 13
comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito

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rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la

dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di
contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il
caso di reiezione integrale di questa.

P.Q.M.

Corte di appello di Bari, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19
giugno 2018

Il Presidente
Adelaide Amendola

la Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla

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