Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20447 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/08/2017),  n. 20447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 942-2013 proposto da:

D.B.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato UGO

RUFFOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

BERTI;

– ricorrente –

contro

M.I.D., ((OMISSIS)) in qualità di erede di

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2,

presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO LARESE;

– controricorrente –

e contro

D.A.B., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1470/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/06/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.L. e D.A.B. con atto di citazione del 22 novembre 2003 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Belluno A.M. chiedendo che venisse accertata l’usucapione in favore del solo L. di una cantina e di un terreno (mappale (OMISSIS)) ed in favore di entrambi gli attori di un altro terreno (mappale (OMISSIS)) in (OMISSIS) di recente acquistati dal convenuto in virtù del contratto di compravendita, stipulato il 21 novembre 2002 con il venditore D.B.G..

Si costituiva il convenuto contestando la domanda ed, in ogni caso, chiedeva la chiamata del proprio dante causa per essere garantito.

Si costituiva D.B.G., chiedeva il rigetto della domanda attorea ed, in via subordinata, il rigetto della domanda di garanzia, in quanto eccedente il prezzo della compravendita.

Il Tribunale di Belluno con sentenza n. 167 del 2009 rigettava le domande degli attori e compensava le spese. Secondo il Tribunale di Belluno, dalle prove orali non poteva ritenersi confermato che gli attori avessero esercitato un possesso in modo pacifico continuo ed ininterrotto per oltre quarant’anni come dedotto dagli attori.

La Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi su appello proposto Da L. e D.A. a contraddittorio integro con sentenza n. 1470 del 2012 accoglieva l’appello e per l’effetto accoglieva la domanda di L. e della D.A., condannava Del Bon al pagamento in favore di A.M. della somma di Euro 5.121,25, oltre gli interessi legali, e condannava A.M. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Secondo la Corte distrettuale, tutti i testi escussi avevano confermato l’assunto attoreo circa il possesso ultraventennale dei beni rivendicati, mentre nessuno avrebbe confermato che tali beni fossero stati posseduti nè dal convenuto A., nè dal suo dante causa immediato D.B. nè Z.. In considerazione dell’accoglimento dell’appello andava accolta la domanda di garanzia per evizione proposta da A. nei confronti del D.B..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.B.G. con ricorso affidato a due motivi. M.I.D. erede di L.L. ha resistito con controricorso. D.A.B. e A.M. in questa fase non hanno svolto attività giudiziale. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità formulata da D.B.G., perchè proposta nei confronti di due persone ( L.L. e D.A.B.) deceduti perchè, come è stato già detto da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 15295 del 04/07/2014) la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

Pertanto, nel caso in esame correttamente, D.B.G. disconoscendo o potendolo disconoscere, perchè non comunicato, nè formalmente dichiarato, l’evento della morte di L. e di D.A., ha proposto ricorso per cassazione nei confronti delle persone che risultavano costituite nel giudizio di appello.

2.= Con il primo motivo di ricorso D.B.G. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141,1158 e 2697 c.c. nonchè art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nell’affermare che “(…) nessuno dei testi ha confermato che tali beni siano stati in alcun modo posseduti nè dal convenuto A. nè dal suo dante causa D.B. nè dal precedente dante causa L. Z. (..)” avrebbe addossato al legittimo proprietario l’onere di provare di aver posseduto il bene, non considerando che, invece, ai sensi dell’art. 2697 c.c. l’onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda giudiziale incombe sull’attore e nel caso concreto sugli attori appellanti che avrebbero dovuto dimostrare il loro possesso utile ad usucapire. E di più, la Corte distrettuale, considerato che gli attori appellanti avrebbero dovuto dimostrare un possesso utile all’usucapione, dunque: il corpus possessioni e l’animus possidendi, avrebbe dovuto considerare che gli attori-appellanti non risiedevano più a (OMISSIS) da decenni e, dunque, erano nell’impossibilità di esercitare un’attività corrispondete all’esercizio del diritto di proprietà.

D’altra parte, apodittica sarebbe l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui gli attori appellanti avrebbero esercitato un possesso mediato, mediante terze persone, perchè dalle risultanze istruttorie è risultato che gli attori appellanti si sono limitati solo a commissionare a terze persone attività del tutto isolate e sporadiche, che di per se non integrano gli estremi di una detenzione da parte delle terze persone, giuridicamente rilevante agli effetti di un valido possesso mediato.

2.1.= Il motivo è infondato sotto tutti profili in cui si articola. Infatti: a) la sentenza impugnata non ha compiuto un’inversione dell’onere della prova. Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione, che qui si richiama e si conferma, dandone continuità: l’acquisto per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell’utilizzazione di essa. La pienezza e l’esclusività di questo potere, che soddisfano il requisito dell’univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, vanno però dal giudice del merito apprezzate e valutate non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso – secondo un criterio di normalità – è capace di procurare al proprietario e di cui il conseguimento costituisce, secondo un analogo criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento.

E, coerentemente ai questi principi la Corte distrettuale, ha accertato: da un verso, che gli attori-appellanti avevano dato prova di aver posseduto in modo pubblico, pacifico, ininterrotto per oltre vent’anni i beni oggetto di causa, mentre gli appellati non avevano dato prova di eventuali atti interruttivi di un siffatto possesso. Come afferma la sentenza impugnata “(….) Risulta in effetti che quasi tutti i testi escussi (….) hanno confermato l’assunto attoreo circa il possesso ultraventennale dei beni rivendicati, mentre nessuno ha confermato che tali beni siano stati in alcun modo posseduti nè dal convenuto A. nè dal suo dante causa immediato D.B., nè del presente (asserito) dante causa Luciano Z. (….)”. Appare del tutto evidente, dunque, che per la Corte distrettuale, gli attuali resistenti aveva dato prova, come sarebbe dovuto essere, di aver posseduto uti dominus i beni oggetto di causa.

b) la Corte distrettuale ha avuto modo di chiarire che, nel caso in esame, non sussisteva il difetto del requisito del corpus possessionis, precisando che “(….) mal si comprende quale sia la conseguenza che il Tribunale di Belluno ha inteso trarre (….) dall’affermata conservazione del possesso solo animo in capo agli attori poichè emigranti, posto che tale circostanza di per sè non indica perdita del possesso, qualora il possessore abbia la possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa, nè risulta che nel caso di specie tale possibilità sia stata preclusa dal fatto di terzi (il che soltanto avrebbe determinato la perdita del possesso (…)”. D’altra parte, è affermazione pacifica, in dottrina, accolta anche dalla giurisprudenza, che la prova della continuità del possesso ad usucapionem va intesa come dimostrazione non del fatto che in ogni momento il potere sulla cosa sia stato conservato, ma dell’esistenza di circostanze significanti in ordine alla protrazione di uno stato di fatto senza soluzione di continuità.

c) La Corte distrettuale ha avuto modo di chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso in esame gli attori appellanti avevano posseduto i beni di cui si dice anche mediante terze persone (possesso mediato). In particolare la sentenza impugnata, afferma che “(….) il fatto poi che il teste P.S. abbia affermato di ritenere che la cantina appartenesse ad A.E. non smentisce, ma, semmai, conferma la tesi attorea, che è quella di aver posseduto ex art. 1140 c.c., comma 2, mediante l’inquilino detentore A.E.: Ed è del tutto ovvio, che i terzi ignorassero (o potessero ignorare) a che titolo A. si trovasse nel godimento del bene se di proprietà, di locazione o di comodato (….), ma di certo il godimento del bene da parte di un conduttore tale per contratto scritto versato in atti, non sta certo ad indicare un utilizzo diffuso del bene (..l..), nè l’ignoranza dei terzi circa il titolo in base al quale il detentore è stato immesso nel bene fa vanir meno il carattere pubblico (….)”.

d) Generica e come tale irrilevante, è la considerazione del ricorrente secondo la quale la Corte distrettuale non avrebbe considerato che le sporadiche ed isolate attività (falciatura, la pulizia dei due terreno, e la custodia della chiave della cantina) commissionate a terzi escludevano la continuità della detenzione e, dunque, del possesso mediato, posto che il ricorrente non considera che la continuità del possesso va posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto e l’intermittenza dei relativi atti di godimento, quando rivestono carattere di normalità in relazione a detta destinazione, non esclude la persistenza del potere di fatto sulla cosa (Cass. n. 9238 del 12/07/2000).

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali. Secondo il ricorrente la sentenza impugna si rende censurabile per violazione dell’art. 116 c.p.c. perchè: a) la Corte sarebbe pervenuta alla conclusione della sussistenza di un possesso utile all’usucapione sulla base di un’incompleta e non equilibrata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare la Corte distrettuale, pur avendo affermato correttamente che il possesso solo animo persiste fin che permane la possibilità per il possessore di recuperare ad libitum la detenzione della cosa, non ha tenuto conto, però, che quella possibilità viene meno se, nel frattempo, altri abbia instaurato sulla medesima cosa il proprio possesso. E, comunque, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che il D.B. ha sempre esercitato sui beni per cui è causa attività materiali, espressione del proprio diritto domenicale, come risulterebbe dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dall’attuale ricorrente e, comunque, anche da altri testi se, correttamente valutati. D’altra parte, è risultato incontestabilmente il compimento da parte dell’odierno ricorrente e del sig. A. di atti di esercizio di facoltà domenicali quali il pagamento di imposte relativi ai beni oggetto di causa e la dichiarazione di successione in morte del sig. Z. L..

b) non avrebbe considerato che dagli atti riferibili agli attori appellanti emergeva che gli stessi riconoscevano un diritto dir proprietà in capo a D.B.. C) La Corte distrettuale non avrebbe valutato correttamente il fatto che nel contratto di compravendita tra D.B. e A. si dava atto che la cantina era detenuto senza titolo dalla sig.ra An. che rappresenterebbe al prova del fatto che le sporadiche attività materiali poste in essere sui beni del giudizio da parte dei sigg. An. avvenissero unicamente sulla scorta della mera condiscendenza manifestata dai legittimi proprietari.

2.1.= Il motivo è infondato sia perchè si risolve nella richiesta di una rivalutazione della prova testimoniale e, comunque, delle risultanze istruttorie, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, sia, perchè i dati indicati dal ricorrente (denuncia di successione presentata dal D.B. e il pagamento delle imposte) non integrano gli estremi di atti interruttivi del possesso, e, a sua volta, la produzione di un secondo testamento da parte di L. e D.A., non implicava rinuncia a far valere l’usucapione.

a) E’ giusto il caso di evidenziare, anche in questa occasione, quanto è affermato ripetutamente e costantemente da questa Corte e cioè: Il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.

b) In tema di possesso “ad usucapionem”, con il rinvio fatto dall’art. 1165 e 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicchè non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacchè la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. E, nel caso in esame le attività richiamate dal ricorrente, denuncia di successione presentata dal D.B. e il pagamento delle imposte, non rientrano, nè direttamente, nè indirettamente, nell’elenco degli atti interruttivi. E comunque posto che l’interruzione del possesso può verificarsi tutte le volte in cui si ha la perdita materiale del potere di fatto sull’immobile, le attività richiamate dal ricorrente, denuncia di successione presentata dal D.B. e il pagamento delle imposte, non hanno efficacia interruttiva del possesso perchè, comunque, non esprimono esercizio di un potere di fatto sul bene.

c) L’esclusione che i documenti prodotti da parte attrice integrassero un’ipotesi di riconoscimento dell’altrui diritto è stata adeguatamente e in modo convincente motivata dalla Corte distrettuale. Come afferma la sentenza impugnata, la produzione di un secondo testamento di L. Z. (preteso dante causa del D.B.) in favore di D.A., non implicava rinuncia a far valere l’usucapione, ma solo contestazione del titolo avversario, così come, l’inoltro al Comune dell’esposto per contestare la destinazione a piazza pedonale da parte dei due appellanti (oggi resistenti) insieme a L.S., qualificandosi tutti e tre comproprietari, non escludeva il possesso dei primi due, specificando, altresì, che i documenti da 12 a 15 non poteva essere valorizzata come circostanza contraria alla tesi attorea. A sua volta la circostanza che l’occupazione da parte della An.Lu. dell’immobile compravenduto risultasse anche dall’atto di compravendita tra D.B. e A. risultava favorevole agli attori posto che tale detenzione essendo preesistente all’acquisto di A. faceva ritenere attendibile le dichiarazioni della An. favorevoli al L..

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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