Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20447 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 11/10/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 11/10/2016), n.20447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19501-2011 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso

l’avvocato ROBERTO ALLEGRUCCI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO SPINELLI, SALVATORE MACCARONE,

giusta procura speciale per Notaio dott. L.G.L. di ROMA –

Rep.n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2456/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. CARDILLO, con delega, che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per: manifestamente infondato e

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti pubblici notarili del (OMISSIS), la Sezione Autonoma di Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro quale parte mutuante stipulò con la Co.N.C.A.I. s.c.r.l. (poi fusa per incorporazione nella A.P.O. Ferrara s.c.r.l.) un contratto di mutuo agrario per complessive Lire 358.000.000 con ammortamento a 15 anni, da utilizzare, in ragione di Lire 258.050.000, per il consolidamento di passività della Cooperativa verso terzi e, per la differenza, per la realizzazione di investimenti programmati. Per entrambe le quote – la cui restituzione era garantita da ipoteca e da fideiussione della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia – era stato previsto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi della L. n. 194 del 1984, artt. 5 e 6.

Successivamente, la A.P.O. Ferrara venne, con D.M. 19 giugno 2000, posta in Liquidazione Coatta Amministrativa ed il Ministero delle Politiche Agricole, che aveva continuato a provvedere alla liquidazione semestrale degli interessi sino alla rata del 1.1.2001, emise nei confronti della B.N.L. ingiunzione di restituzione delle somme (Euro 6.069,73) indebitamente corrispostele medio tempore, avverso la quale la banca propose opposizione.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio tra le parti, rigettò l’opposizione, dichiarando altresì dovuti gli interessi dal (OMISSIS) sulla somma oggetto della ingiunzione di pagamento.

L’appello proposto dalla B.N.L., cui ha resistito il Ministero delle Politiche Agricole, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma, la quale ha ritenuto priva di fondamento la tesi della appellante secondo cui l’estinzione anticipata del mutuo e la sospensione del pagamento degli interessi, causate L. Fall., ex artt. 55 e 210 dalla apertura della procedura concorsuale nei confronti del debitore, non privavano di titolo giustificativo la obbligazione assunta dallo Stato, stante la sua intrinseca natura di garanzia in favore della banca mutuante della restituzione, nei limiti previsti, della somma mutuata. Ha in contrario osservato la corte distrettuale che il concorso nel pagamento degli interessi è previsto ad esclusivo beneficio degli imprenditori agricoli mutuatari e non risulta destinato – nè dalla legge nè dal contratto di mutuo – a garantire la banca mutuante, la quale è del resto garantita da ipoteca (essendo generica ed indimostrata la affermazione che tale garanzia fosse insufficiente o di valore Irrisorio), oltre che dalla fideiussione rilasciata dal F.I.G. a norma della stessa L. n. 194; e che quindi, sospeso il corso degli interessi dalla data del Decreto di sottoposizione dell’impresa agraria a L.C.A., anche il concorso nel pagamento degli interessi stessi deve ritenersi sospeso, conformemente del resto ad un orientamento più volte espresso da questa Corte di legittimità.

Avverso tale sentenza la B.N.L. ha proposto ricorso a questa Corte affidato ad unico motivo, cui resiste con controricorso il Ministero delle Politiche Agricole. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico mezzo l’Istituto bancario ricorrente insiste nella prospettazione in diritto, disattesa dalla Corte di merito, secondo la quale la funzione di garanzia in favore dell’istituto mutuante, che dovrebbe attribuirsi al contributo statale sugli interessi, sottrarrebbe tale obbligazione agli effetti della sottoposizione della impresa mutuataria ad una procedura concorsuale di insolvenza. Si duole, in particolare, della erronea qualificazione giuridica della fattispecie normativa di cui alla L. n. 194 del 1984, art. 6 e L. n. 153 del 1975, art. 20, comma 1 nonchè della falsa applicazione di quest’ultima norma.

Tali doglianze sono prive di fondamento, per le ragioni già ampiamente esposte ed illustrate da numerose sentenze di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: Sez.1 n.26308/08; Sez. 3 n. 19770/12; n. 9736/13; Id. n. 10328/14; Id. n. 7360/15; Sez. 1 n. 2756/16), alle quali per brevità si fa rinvio non risultando prospettate in questo giudizio questioni nuove. Ragioni che, in sintesi, possono così riassumersi:

a) il beneficiario del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dalla L. 4 giugno 1984, n. 194, art. 6, va identificato, alla luce del disposto testuale della norma e della sua ratio, esclusivamente nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell’istituto di credito mutuante (la corresponsione direttamente a quest’ultimo della quota di concorso non è idonea ad incidere su tale identificazione), sicchè, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell’impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione L. Fall., ex art. 55, richiamato dall’art. 201 per la liquidazione coatta amministrativa, nessun titolo ha l’istituto di credito per richiederne l’erogazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, tanto più che – comportando la natura accessoria dell’obbligazione di interessi che essa segua le sorti dell’obbligazione principale – l’obbligazione di pagare gli interessi non può permanere dopo la data in cui il debito si considera scaduto ai sensi delle richiamate norme della legge fallimentare; b) la qualificazione del contratto come mutuo di scopo non rileva a tal riguardo, bensì soltanto nel senso che il mutuatario, che riceve le somme dall’Istituto erogante, è tenuto a vincolarle al perseguimento dello scopo in ragione del quale gli è stato concesso il contributo agevolato; c) l’affidamento della banca su quel contributo, sulle garanzie offerte dal mutuatario e su quella differenziale del Fondo rientra nella valutazione complessiva di una scelta imprenditoriale di gestione, e non toglie che il contributo dello Stato agli interessi dovuti dal debitore, pur se direttamente versato alla banca, tale appunto resta, per quanto sia un contributo che, in relazione alle ordinarie vicende del rapporto di mutuo che restano estranee alla disciplina dell’insolvenza (alla quale consegue una procedura concorsuale regolata da norme dalle quali quel rapporto riceve significative limitazioni), non presenta rischi e che per questo viene annoverato dalla L. n. 153 del 1975, art. 20 tra gli elementi da imputare all’attivo del differenziale da garantire con la fideiussione del F.I.G.; d) vanno dunque tenuti distinti il diritto alla provvidenza pubblica – il quale sorge, nei confronti del soggetto pubblico, in base alla legge ed i cui presupposti sono accertati dal soggetto pubblico stesso – dal diritto al credito agrario, il quale, invece, sorge esclusivamente dal negozio di diritto privato concluso nell’ambito di un rapporto paritario tra l’imprenditore agricolo e la banca, tanto che non è configurabile, in capo all’imprenditore agricolo richiedente, un diritto potestativo al finanziamento nei confronti dell’istituto di credito, la cui posizione resta, per converso, negozialmente autonoma all’atto di determinarsi o meno alla concessione del finanziamento.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA