Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20447 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 26/04/2011, dep. 06/10/2011), n.20447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 12/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VOLPE ANTONIO, che si riporta e

chiede l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso preliminarmente per

l’assegnazione del termine per rinotifica in subordine

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 12.6.2006 la sez. 19A della CTR di Bologna, accogliendo il ricorso del contribuente N.C. ed in riforma dell’appellata sentenza, rigettava la eccezione dell’Ufficio di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado e, decidendo nel merito, ritenuto che il contribuentE aveva ceduto le proprie quote di partecipazione con atto in data 11.7.1996, annullava la cartella di pagamento avente ad oggetto somme dovute dalla Litografia Artistica Panaro s.n.c. per ritardati ed omessi versamenti di IVA relativi ai mesi marzo-settembre 1996.

Avverso la sentenza di appello, notificata in data 2.8.2006, ha proposto ricorso la Agenzia delle Entrate con atto consegnato per la notifica in data 14.11.2006 indirizzato a ” N.G. (in qualità di ex socio della Litografia Artistica Panaro s.n.c.) nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Santangelo, via Farmi 39 41100 Modena” e notificato al predetto legale in data 21.11.2006 il quale – allegando che il destinatario N. G. era persona diversa dal proprio assistito N.C. – restituiva il giorno successivo l’atto all’Ufficio postale che provvedeva, pertanto, a trasmettere, all’Avvocatura erariale la ricevuta AR della notifica a mezzo posta recante cancellature di data e sottoscrizioni apposte sulla colonna “consegna del plico a domicilio” e la dicitura “sconosciuto”.

La Agenzia delle Entrate ha affidato la impugnazione a due mezzi di gravame.

Non si è costituito l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Occorre preliminarmente verificare la corretta instaurazione del rapporto processuale, accertamento da compiersi “ex officio” da questa Corte in quanto attinente alla ammissibilità del ricorso per cassazione.

Il ricorso è stato consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 14.11.2006 come da timbro datario UNEP Roma cron. 2-000294 A, risultando, pertanto, tempestiva la impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., coma 2 essendo stata notificata la sentenza della CTR alla Agenzia delle Entrate in data 2.8.2006.

Tuttavia dall’avviso della raccomanda AR indirizzata a ” N. G., via Favini 39 do avv. Santangelo 41100 Modena” (restituito ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 1 in esecuzione della notifica del ricorso per cassazione, effettuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c.) risultano cancellale nella colonna “consegna del plico a domicilio” la data e le sottoscrizioni della persona destinataria e dell’addetto al recapito, mentre nella colonna “mancata consegna del plico a domicilio” risulta apposta la data 21.11.2006 e la sottoscrizione dell’addetto al recapito e la casella “per irreperibilità del destinatario” e barrata con sovrascritto “SCONOSCIUTO”.

Dalla relata di notifica dell’Ufficiale giudiziario in data 17.11.2006 risulta che la parte resistente, destinataria dell’alto, veniva ulteriormente individuata come “ex socio della Litografia Artistica Panare s.n.c.” ma erroneamente identificata nelle generalità come N.G., anzichè, correttamente, come N.C., e che la notifica doveva essere esattamente eseguita “nel domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giorgio Santangelo, via Farini 93 41100 Modena”.

E’ stata depositata presso la Segreteria di questa Corte in data 6.3.2007 nota dell’avv. Santangelo diretta alla Segreteria della Sez. 5^della Corte nonchè alla CTR di Bologna, avente ad oggetto richiesta di copie esecutive della sentenza CTR di Bologna n. 81/19/05 depositata il 12.6.06 resa tra N.C. ed Agenzia delle Entrate Modena “non impugnata nei termini”, nella quale il legale afferma che in data 21.11.2006 gli era stato consegnato il plico contenente il ricorso per cassazione ma che, dopo averlo aperto, si era accorto delle diverse generalità del destinatario, ed aveva quindi provveduto a restituirlo il giorno successivo 22.11.2006 all’Ufficio postale -come da attestazione in data 22.2.2007 del direttore dell’Ufficio Postale (OMISSIS) allegata in copia alla predetta nota – specificando che la notifica aveva come destinatario un soggetto ( N.G.) diverso dal proprio cliente ( N.C.).

Tanto premesso i fatti descritti evidenziano: 1- che l’atto è stato regolarmente notificato presso il legale domiciliatario, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 1, e questi lo ha ricevuto verificando che la indicazione del nome della parte destinataria della notifica era diverso da quello indicato nel ricorso, restituendolo all’Ufficio postale anche se, in entrambi i casi, risultasse correttamente indicato il cognome della parte con la specifica qualifica di “ex socio della Litografia Artistica Panavo s.n.c”; 2- che la dicitura “sconosciuto” apposta sulla ricevuta AR restituita al richiedente la notifica deve, pertanto, intendersi riferita esclusivamente ad uno – il nome – degli elementi identificativi della parte, corrispondendo in tutto le altre indicazioni contenute nella relata e trascritte sul plico (L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2) al fine di agevolare la ricerca -cognome della parte, qualifica soggettiva di ex socio della s.n.c, professionista domiciliatario, luogo della nolifica – alla esatta individuazione del destinatario: l’agente postale si è, pertanto, limitato a condensare nella dicitura “sconosciuto” riportata sulla ricevuta AR una mera valutazione espressa dal domiciliatario che ha restituito all’Ufficio postale l’atto consegnatogli sull’esclusivo rilievo della difformità del nome del soggetto, omettendo di considerare tutti gli altri elementi idonei ad identificare correttamente la parte destinataria della notifica; 3- che pertanto, alla stregua delle considerazioni che verranno svolte nel prosieguo, la fattispecie in esame non può ricondursi alla ipotesi di “irreperibilità del destinatario” (nel duplice aspetto di inesistenza assoluta del soggetto destinatario o di mancanza assoluta di collegamento del soggetto – esistente – con il luogo o la persona eletti a domicilio presso i quali deve essere compiuta la consegna dell’atto), rimanendo integrata, piuttosto, la diversa ipotesi del rifiuto dell’atto notificato prevista della L. n. 890 del 1982, art. 138, comma 2, art. 141, comma 3 e art. 8, comma 1.

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel l’affermare che l’errore sulle generalità della parte evocata in giudizio, contenuto nell’atto introduttivo (citazione o ricorso) e nella relata di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nell’atto introduttivo o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell’atto che la notificazione è avvenuta appunto all’effettivo destinatario, può escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione (cfr. Corte cass. 2^ sez, 8.10.2001 n. 12325; Corte cass. sez. lav. 3.5.2004 n. 8344; id. 1 sez. 11.5.2005 n. 9928; id.

1^ sez. 6.12.1006 n. 26172 – ove l’errore sia commesso nei gradi di merito il relativo accertamento è demandato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici).

Ritiene il Collegio, aderendo al richiamato indirizzo giurisprudenziale, che la notifica del ricorso eseguita presso il domicilio eletto dal contribuente in primo grado (studio avv. Giorgio Santangelo), a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., deve ritenersi ritualmente eseguita in quanto:

a) il ricorso è stato notificato ritualmente presso il domicilio eletto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 (cfr. Corte cass. Sez. lav. 17.5.2002; Corte cass. 5^ sez. 6.2.2009 n. 2882 ; id.

2.7.2009 n. 15523 ; id. 24.9.2010 n. 20200). La circostanza, poi, che difetti in atti la prova della elezione di domicilio in primo grado da parte della resistente, riportando la sentenza impugnata soltanto la indicazione del “difensore”, non è di ostacolo al perfezionamento della notifica avendo questa Corte statuito che “l’art. 330 cod. proc. Civ., nella parte in cui dispone l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all’art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all’art. 330 cod. proc. civ., invece applicabile in virtù del richiamo contenuto nel D.Lgs n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 49 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all’introduzione della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore “ad litem”, in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata è facoltativa” (cfr. Corte cass. SU 15.12.2008 n. 29290; conf. 5^ sez. 2.7.2009 n. 15523; in precedenza vedi. Corte cass. 5^ sez. 3.8.2007 n. 17137);

b) la errata indicazione del nome – e non anche al cognome – del destinatario ( G. invece di C.) non ha determinato assoluta incertezza sull’effettivo destinatario della notifica, tenuto conto che l’errore materiale era agevolmente rilevabile dal domiciliatario avuto riguardo: 1) alla specifica indicazione di “ex socio della Litografia Artistica Panato s.n.c.” che accompagnava dette generalità unitamente alla esalta indicazione del domicilio eletto dalla parte; 2) alla intestazione ed al contenuto del ricorso notificato nel quale il contribuente N.C. risultava esattamente identificato nelle generalità, avendo lo stesso legale domiciliatario dichiarato, nella nota trasmessa alla Segreteria di questa Corte in data 6.3.2007, che “non appena ritirato ed aperto il plico, mi sono accorto che la notifica, come anche l’intestazione della busta chiusa era indirizzata a persona diversa dal mio cliente, il cui nome è N.C. e non N.G..

Pertanto la notifica non solo non è da ritenersi inesistente (essendo stato recapitato l’atto in luogo – domicilio eletto – ed a persona – domiciliatario incaricato della assistenza tecnica – idonei a realizzare il collegamento con la sfera di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario), ma neppure affetta da nullità in quanto, essendo chiaramente individuabile dal contenuto degli atti la identità del destinatario, la riconoscibilità dell’errore esclude la configurabilità della nullità (cfr. Corte cass. sez. lav.

24.3.2003 n. 4275). Ed infatti come è stato osservato “m materia di notificazioni, come l’incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia notificata dell’atto destinato ad un soggetto ben individuato produce la nullità della notifica stessa – salvo l’eventuale sanatoria – solo quando sia assoluta, e perciò tale da non permettere neppure di stabilire se tra consegnatario (ignoto) e destinatario (identificato) dell’atto esista quel legame giuridicamente significativo su cui riposa la ragionevole presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, così non può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l’incertezza sull’identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l’esistenza dell’indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell’atto medesimo; allorchè, invece, l’errore materiale nell’indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell’atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell’atto è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario sia legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente” (cfr.

Corte cass. 1^ sez. 22.1.2004 n. 1079 – che ha ritenuto valida la notifica eseguita al procuratore del destinatario sebbene quest’ultimo fosse stato erroneamente indicato a causa di mero errore materiale riscontrabile sulla base del contenuto dell’atto notificato). Con l’ulteriore conseguenza per cui, essendo la notificazione idonea a raggiungere i fini ai quali tende e dovendo essere considerato l’apparente vizio come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la mancata costituzione della parte evocata in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (ctr. Corte cass. 2^ sez. 27.3.2007 n. 7514).

La notifica del ricorso per cassazione deve in conseguenza ritenersi validamente eseguita (dovendo considerarsi eseguita la notifica alla data del rifiuto dell’atto), ed i motivi dedotti dalla parte ricorrente possono accedere all’esame di merito.

2) I Giudici territoriali hanno accolto l’appello del contribuente:

a) rigettando la eccezione dell’Ufficio finanziario di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal contribuente, rilevando che la mancata sottoscrizione in originale della copia del ricorso notificato – trattandosi di fotocopia dell’atto originale, recante la firma autografa della parte, depositato presso la segreteria della Commissione tributaria – non comportava l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 18c3 e dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 in quanto alla stregua degli artt. 2712 e 2719 c.c. la attestazione dell’Ufficiale giudiziario di conformità della copia notificata al ricorso in originale, in difetto di contestazione, attribuiva all’atto notificato la stessa efficacia probatoria dell’originale;

b) rilevando che il contribuente aveva depositato in giudizio copia dell’atto di cessione delle quote di partecipazione alla Società Litografia Artistica Panaro s.n.c. datato 11.7.1996, e che pertanto, successivamente a tale data non poteva essere considerato soggetto passivo di imposta non essendo più tra i soci della società dichiarata fallita.

3) La Agenzia delle Entrate censura la sentenza deducendo:

1- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22 in combinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c., avendo i Giudici di appello omesso di considerare che la norma processuale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 18 commina la sanzione della inammissibilità se tanto il ricorso in originale quanto la copia notificata non rechino la sottoscrizione autografa, e che tale norma, speciale e successiva, prevale sulle norme degli artt. 2712 e 2719 c.c.;

2- violazione degli artt. 2300 c.c. e L. Fall., art. 120 in quanto la società era stata dichiarata fallita nel 1997 e la procedura chiusa nel 1999, mentre la cartella di pagamento concerneva omessi versamenti IVA relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 1996, oltre a tardivo versamento per il mese di marzo, con la conseguenza che essendo stato trascritto l’atto di cessione quote soltanto il 12.11.1996 ed essendo soltanto da tale data opponibile al Fisco la detta cessione, il N. era tenuto quale socio all’adempimento della obbligazione tributaria.

4) Esame dei motivi di ricorso.

4.1 Il primo motivo è infondato.

L’atto introduttivo del giudizio avanti la Commissione tributaria – salvo trattasi di controversia di valore inferiore ad Euro 2.582,28 ipotesi che non ricorre nel caso di specie avuto riguardo al criterio di determinazione del valore della controversia avverso atti irrogativi di sanzioni stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5 – deve essere sottoscritto dal difensore e deve contenere la indicazione dell’incarico – conferito a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3 -, a pena di inammissibilità (art. 18, comma 3 e 4), non essendo sanabile il vizio neppure con la costituzione in giudizio del resistente (art. 22, comma 2: “l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce … “).

L’incarico di assistenza tecnica avanti le Commissioni tributarie deve essere conferito al difensore abilitato nelle forme prescritte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5 (con atto separato dal ricorso: atto pubblico, scrittura privata autentica; con atto contestuale: procura rilasciata a margine od in calce al ricorso; con dichiarazione resa a verbale della udienza pubblica: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3), e nel caso in cui il conferimento venga rilasciato in calce od a margine del ricorso, il difensore è chiamato a certificare l’autografia della sottoscrizione della parte.

Secondo un costante indirizzo di questa Corte, la prescrizione dei requisiti del contenuto minimo dell’atto introduttivo concernenti la sottoscrizione del difensore e la indicazione dell’incarico conferito allo stesso dal ricorrente D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 18, comma 3, risponde alla esigenza di difesa della parte destinataria della notificazione di verificare la provenienza della “vocatio in ius” da parte di un procuratore abilitato alla assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2 – e munito dei richiesti poteri di rappresentanza processuale.

La specificità del processo tributario, quale giudizio di tipo impugnatorio e di merito che non consente – attesi i tempi particolarmente brevi di impugnazione dell’atto- nel caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso di accedere nuovamente alla tutela giurisdizionale, ha richiesto, tuttavia, una attenta rimeditazione sulla applicazione delle norme processuali che comminano sanzioni di inammissibilità, e pertanto, anche sulla scorta delle pronunce 13.6.2000 n. 189 e 6.12.2002 n. 520 emesse dal Giudice delle Leggi (che hanno ribadito la necessità di una interpretazione di tali norme “in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare”), questa Corte è pervenuta ad elaborare principi interpretativi restrittivi delle predette norme (“in base al canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l’operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi”: Corte cass 5^ sez. 8.9.2004 n. 18088;

Corte cass 5^ sez. 10.3.2006 n. 5356; Corte cass. 5^ sez. 22.3.2006 n. 6391; Corte cass. 5^ sez. 15.6.2010 n. 14389) affermando il principio che il definitivo sacrificio dell’interesse ad agire del contribuente può essere giustificato (id est reso compatibile con il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.) soltanto nei casi in cui la particolare gravità del vizio che affligge l’alto introduttivo ed il conseguente impedimento alla prosecuzione de giudizio siano giustificati dal preminente interesse pubblico alla soddisfazione di quelle esigenze (appunto la tutela effettiva dei diritti) che la legge persegue nell’interesse generale attraverso il regolare svolgimento della funzione giudiziaria (ed il processo), e dunque soltanto nei casi in cui il vizio di forma sanzionato a pena di inammissibilità corrisponda ad un vizio di sostanza, o perchè l’atto viziato viene a pregiudicare altri interessi di natura sostanziale o processuale (ritenuti dalla legge prevalenti), o perchè il vizio è tale da non consentire di ricondurre l’atto, come in concreto compiuto, nello schema del modello legale della fattispecie disciplinata dalla norma processuale.

Pertanto con specifico riferimento al ricorso introduttivo ed al conferimento dell’incarico di assistenza tecnica ovvero della procura ad litem (nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi di un professionista legale) è stato affermato che:

– ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributane, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4, e art. 22, comma 2, l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorchè la copia dell’atto, notificata all’ufficio finanziario, sia una fotocopia dell’originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria (Corte cass. 5^ sez. 31.10.2005 n. 21170; id.

16.12.2008 n. 29394; id. 15.6.2010 n. 14389);

nel processo tributario, è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura sull’originale del ricorso introduttivo del giudizio, notificato a mezzo posta, essendo sufficiente che la sottoscrizione in originale della parte sia riscontrabile nella copia da inserire nel fascicolo destinato al deposito ai fini della costituzione in giudizio, in modo da consentire al giudice di valutarne la validità (Corte cass. 5^ sez. 5.3.2010 n. 5371);

– in tema di contenzioso tributario, la firma apposta dal difensore per l’autenticazione della procura (mandato “ad litem”) in calce al ricorso introduttivo consente di riferire al difensore stesso anche la paternità del ricorso medesimo (Corte cass. 5^ sez. 3.10.2006 n. 21326); la mancata sottoscrizione in originale della procura alle liti, nella copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributano è priva di conseguenze in ordine all’ammissibilità e validità del ricorso medesimo, essendo necessario che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale dell’atto, nonchè seguita dall’autenticazione del difensore ed, infine, che le copie contengano elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale, come la trascrizione o l’indicazione del mandato (Corte cass. 5^ sez. 15.6.2010 n. 14389);

nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo costituisce una mera irregolarità e non determina la nullità dell’atto (non comminata espressamente dalla legge, e non incidendo la irregolarità si requisiti essenziali per il raggiungimento dello scopo dello scopo dell’atto da individuarsi nella costituzione in giudizio del difensore ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale), a meno che la controparte non contesti espressamente l’autenticità della sottoscrizione (Corte cass. 5^ sez. 3.9.2004 n. 17845; id. 12.3.2008 n. 6591).

Alla stregua dei principi indicati va data dunque soluzione negativa al quesito di diritto sottoposto all’esame del Collegio, avendo correttamente deciso i Giudici territoriali in ordine alla ammissibilità del ricorso proposto dal contribuente, sottoscritto in originale nell’atto depositato presso la segreteria della Commissione tributaria e notificato in copia fotostatica all’Ufficio finanziario.

4.2 Il secondo motivo e fondato.

La perdita della qualità di socio nella società di persone (in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della partecipazione) integrando modificazione dell’atto costitutivo della società (cfr.

per la società in nome collettivo: art. 2295 c.c., n. 1), è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (che deve essere richiesta, entro trenta giorni, dall’amministratore, ovvero, se quest’ultimo non provveda, da ciascun socio, il quale può anche limitarsi a chiedere la condanna dell’amministratore ad eseguirla, ex art. 2300 c.c., comma 1 e ex art. 2296 c.c.) a pena di inopponibilità ai terzi, ua meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza” (art. 2300 c.c., comma 3).

Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 cod. civ., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l’obbligazione di versamento dell’IVA (cfr. Corte cass. 5^ sez. 1,2.2006 n. 2215; id. 2.2.2007 n. 2284; id. sez. lav.

12.4.2010 n. 8649 – con riferimento all’obbligo di fonte legale relativo al versamento di contributi previdenziali).

Tanto premesso in forza delle previsioni di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione (ed e appena il caso di rilevare che l’Amministrazione finanziaria assume la posizione di soggetto terzo rispetto al rapporto sociale ed all’atto di cessione delle quote sociali posto in essere dal socio di una società di persone, con la conseguenza che la data dell’atto non è ad essa opponibile, ai fini della dimostrazione della perdita della qualità di socio in epoca anteriore alla chiusura dell’esercizio finanziario, qualora la cessione risulti da una scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata, e non si sia verificato uno degli eventi che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., conferiscono certezza alla data dell’atto: cfr. Corte cass. 5^ sez. 31.3.2006 n. 7636).

L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicchè essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali: con la conseguenza che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di una tale deduzione difensiva, se l’anzidetto onere sia stato o meno assolto (cfr. Corte cass. 5^ sez. 1.2.2006 n. 2215;

analogamente, relativamente alla ipotesi di recesso volontario del socio: Corte cass. 5^ sez. 26.2.2002 n. 2812; id. 2.8.2002 n. 11569).

A tali principi non si è attenuta la Commissione tributaria regionale che, senza svolgere alcun accertamento in fatto in ordine all’eventuale conoscenza di fatto da parte della Amministrazione finanziaria della cessione di quote in data anteriore all’adempimento delle formalità relative alla pubblicità necessaria a rendere opponibile il negozio ai terzi (questione che sembrerebbe avere costituito invece oggetto di esame da parte della CTP, come è dato evincere dagli stralci di motivazione della sentenza di primo grado riportati nel ricorso della Agenzia delle Entrate), ha fondato la propria “ratio decidendi” affermando la estraneità del N. alla obbligazione tributaria sull’errato principio della mera anteriorità cronologica della data del negozio di cessione quote, errore tanto più rimarchevole considerato che la cartella di pagamento concerneva anche importi dovuti per ritardato pagamento IVA relativa al mese di marzo 1996 e dunque, anche in relazione al predetto atto di cessione, ad una obbligazione sociale insorta in data antecedente la perdita della qualità di socio.

5) In conseguenza il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo, infondato il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Emilia-Romagna che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi di diritto enunciati in motivazione al paragrafo 4.2 e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Suprema Corte di cassazione:

– accoglie il ricorso quanto al secondo motivo, infondato il primo motivo, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Emilia- Romagna che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi di diritto enunciati in motivazione al paragrafo 4.2 e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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