Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20446 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 30/07/2019), n.20446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 54-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., P.B., nella qualità di eredi di

P.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 39, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO GUERRA, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA;

– controricorrenti –

contro

C.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 301/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello del Ministero della Difesa avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di C.I., P.B. e B.M. riconoscendo loro i benefici previsti dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, per i soggetti equiparati alle vittime del dovere in relazione al decesso subito dal loro congiunto P.G. i ex dipendente dell’Arsenale Militare Marittimo della Maddalena1 e riconducibile alle particolari condizioni ambientali operative di un servizio comandato rientrante nel concetto di missione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Difesa con due motivi di ricorso ai quali si sono opposti gli intimati con controricorso.

E’ stata notificata alle parti la proposta della relatore unitamente al decreto di fissazione della adunanza non partecipata.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6 (con riferimento dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) attesa la assoluta carenza di motivazione in punto di asserita straordinarietà del rischio cui sarebbe esposto il signor P.; ciò in quanto la sentenza impugnata – mentre si fondava sulla premessa giuridicamente corretta della necessità della connotazione come straordinaria della missione in occasione della quale un dipendente abbia contratto un’infermità permanente invalidante o alla quale consegua il decesso – aveva poi affermato/ in contrasto con la premessa che “l’imbarco su unità navali o lo svolgimento di attività lavorative che abbiano comportato l’esplosione prolungata all’amianto non può che essere ritenuta un fatto che ha esposto il dipendente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”; tale rilievo era da ritenere assolutamente apodittico, manifestamente illogico, assolutamente inidoneo a consentire la ricostruzione dell’iter logico che aveva condotto la Corte d’appello di Cagliari a ritenere la straordinarietà del rischio a cui era stato esposto il signor P. nel corso dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze della Marina Militare;

2.- con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza impugnata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto il vizio denunciato con il primo motivo dava anche luogo alla nullità della sentenza impugnata;

3.- i motivi di ricorso, da valutare unitariamente per la connessione delle censure, sono privi di fondamento;

4.- va infatti osservato che la sentenza impugnata nell’interpretare il concetto di straordinarietà che deve connotare lo svolgimento di una missione, ha affermato che per missione deve essere inteso lo svolgimento dei compiti di istituto e che la straordinarietà consiste nella sussistenza di circostanze e fatti che abbiano esposto il dipendente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; sulla scorta di tali corrette premesse (del tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità per come delineata oramai da tempo dalle Sez. Unite di questa Corte, v. ad es. sent. n. 759/2017) la stessa Corte territoriale ha poi sostenuto che “la prolungata esposizione ad amianto di un dipendente all’interno di navi o nello svolgimento di attività lavorative costituisce un fatto che espone il dipendente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; atteso che lo svolgimento delle ordinarie afone di aggiustatore meccanico e motorista non implica affatto l’e.00si.zione all’amianto”;

4.- si tratta di una motivazione che, a differenza di quanto si afferma nel ricorso, non è soltanto logica e connotata da intrinseca coerenza tra premesse e conclusioni, ma è altresì rispondente all’esatta portata dei presupposti delineati dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564; D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, comma C) e necessari ai fini del riconoscimento dei benefici in questione, secondo l’interpretazione che risulta oramai consolidata nella giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all’ambito delle malattie professionali (v. da ultimo Cass. 2019/4238);

5.- il ricorso, pertanto, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, non sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3200, di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA