Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20446 del 29/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20446 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 25526-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Di’rettore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;

– ricorrente contro
CERUTTI GIUSEPPE;

– intimato avverso la decisione n. 971/2011 della Commissione Tribvutaria Centrale di
TORINO, depositata il 22/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2014
dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Data pubblicazione: 29/09/2014

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione del consigliere Antonino Di Blasi, di seguito
integralmente trascritta:
<< 1) Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 971/06/2011 in data 22.09.2011, depositata il 22 settembre 2011, con cui la Commissione Tributaria Centrale di Torino, Finanziaria, confermando la decisione di secondo grado, che aveva ritenuto applicabile, nel caso, il termine decadenziale di due anni di cui all'art.16 c.3 ° del dpr n.636/1972 e non già, come sostenuto dall'Amministrazione, quello di diciotto mesi previsto dall'art.38 del dpr n.602/1973. La ricorrente Agenzia affida l'impugnazione ad un mezzo, con il quale censura l'impugnata decisione, per violazione dell'art. 38 del dpr n.602/1973 e falsa applicazione dell'art. 16 del dpr n. 636/1972. 2)L'intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede. 3) Coostituisce oggetto di causa l'impugnazione del silenzio rifiuto, opposto dall'Amministrazione Finanziaria, alla domanda di rimborso IRPEF, relativa a ritenute operate dal datore di lavoro su somme erogate nell'anno 1987. -4)La questione posta dal mezzo va esaminata tenendo conto del principio secondo cui "In tema di rimborso delle imposte sui redditi, la disciplina dettata dall'art.38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, che opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilita' del versamento indebito (e tanto se l'errore 'si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull '"an" o sul "quantum" del tributo), va necessariamente osservata, con particolare riguardo al termine di decadenza, per ogni istanza di rimborso che il contribuente intenda presentare con riferimento alla specifica materia delle imposte sui redditi, mentre e' inapplicabile l'art. 16, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 636 (ora, art. 21, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), che prevede un termine biennale per la presentazione dell'istanza, atteso il suo carattere residuale e di chiusura per il càso in cui manchino norme specifiche. Il decorso di novanta giorni dalla presentazione della domanda nel termine previsto dal citato Ric. 2012 n. 25526 sez. MT - ud. 18-06-2014 -2- Collegio n.06 ha respinto il ricorso dell'Amministrazione art. 38 del DPR n. 602 del 1973 e', poi, idoneo a formare il silenzio rifiuto, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 16, settimo comma, del menzionato DPR n. 636 del 1972 (ora, art. 21, secondo coma, del D.Lgs. n. 546 del 1992) (Cass. 3662/2004, n.18522/2005, n. 3621/2006). 5) Ciò posto, la decisione impugnata sembra giustificare le e 380 bis cpc, la trattazione in camera di consiglio e la definizione del ricorso, con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza.» che la parte intimata non si è costituita; che la relazione è stata notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive; che la causa è stata discussa nell'adunanza in camera di consiglio del 18.6.14, per la quale è stato nominato relatore il consigliere Antonello Cosentino; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione; che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso del contribuente. Le spese si compensano per le fasi di merito e seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente. Compensa le spese per il giudizio di merito e condanna l'intimato a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in £ 600, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 18 giugno 2014. formulate censure, per cui si propone, ai sensi degli artt. 375

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