Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20446 del 29/09/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20446 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 25526-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Di’rettore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro
CERUTTI GIUSEPPE;
– intimato avverso la decisione n. 971/2011 della Commissione Tribvutaria Centrale di
TORINO, depositata il 22/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2014
dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Data pubblicazione: 29/09/2014
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione del consigliere Antonino Di Blasi, di seguito
integralmente trascritta:
<< 1) Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
971/06/2011 in data 22.09.2011, depositata il 22 settembre
2011, con cui la Commissione Tributaria Centrale di Torino, Finanziaria, confermando la decisione di secondo grado, che
aveva ritenuto applicabile, nel caso, il termine decadenziale
di due anni di cui all'art.16 c.3 ° del dpr n.636/1972 e non
già, come sostenuto dall'Amministrazione, quello di diciotto
mesi previsto dall'art.38 del dpr n.602/1973.
La ricorrente Agenzia affida l'impugnazione ad un mezzo, con il
quale censura l'impugnata decisione, per violazione dell'art. 38
del dpr n.602/1973 e falsa applicazione dell'art. 16 del dpr n.
636/1972.
2)L'intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
3) Coostituisce oggetto di causa l'impugnazione del silenzio
rifiuto, opposto dall'Amministrazione Finanziaria, alla domanda
di rimborso IRPEF, relativa a ritenute operate dal datore di
lavoro su somme erogate nell'anno 1987.
-4)La questione posta dal mezzo va esaminata tenendo conto del
principio secondo cui "In tema di rimborso delle imposte sui
redditi, la disciplina dettata dall'art.38 del DPR 29
settembre 1973, n. 602, che opera in maniera
indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilita' del
versamento indebito (e tanto se l'errore 'si riferisca al
versamento, quanto nel caso in cui cada sull '"an" o sul
"quantum" del tributo), va necessariamente osservata, con
particolare riguardo al termine di decadenza, per ogni
istanza di rimborso che il contribuente intenda presentare con
riferimento alla specifica materia delle imposte sui redditi,
mentre e' inapplicabile l'art. 16, sesto comma, del DPR 26
ottobre 1972, n. 636 (ora, art. 21, secondo comma, del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), che prevede un termine
biennale per la presentazione dell'istanza, atteso il suo
carattere residuale e di chiusura per il càso in cui manchino
norme specifiche. Il decorso di novanta giorni dalla
presentazione della domanda nel termine previsto dal citato
Ric. 2012 n. 25526 sez. MT - ud. 18-06-2014
-2- Collegio n.06 ha respinto il ricorso dell'Amministrazione art. 38 del DPR n. 602 del 1973 e', poi, idoneo a formare il silenzio rifiuto, impugnabile dinanzi alle
commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 16, settimo
comma, del menzionato DPR n. 636 del 1972 (ora, art. 21,
secondo coma, del D.Lgs. n. 546 del 1992) (Cass. 3662/2004,
n.18522/2005, n. 3621/2006).
5) Ciò posto, la decisione impugnata sembra giustificare le e 380 bis cpc, la trattazione in camera di consiglio e la
definizione del ricorso, con il relativo accoglimento, per
manifesta fondatezza.» che la parte intimata non si è costituita;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la causa è stata discussa nell'adunanza in camera di consiglio del 18.6.14,
per la quale è stato nominato relatore il consigliere Antonello Cosentino;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide
gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata; non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel
merito, con il rigetto della domanda di rimborso del contribuente.
Le spese si compensano per le fasi di merito e seguono la soccombenza per il
giudizio di legittimità. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda di rimborso del contribuente.
Compensa le spese per il giudizio di merito e condanna l'intimato a rifondere
alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in £ 600, oltre le
spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 18 giugno 2014. formulate censure, per cui si propone, ai sensi degli artt. 375