Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20446 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/08/2017),  n. 20446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2901/2013 proposto da:

G.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEL CARAVAGGIO 6, presso lo studio dell’avvocato GERARDO TUORTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE CARDENIA;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3011/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Velletri, con sentenza del 25/11/2004, in accoglimento della domanda avanzata da G.L., condannò S.G. ad eseguire le opere indicate dal CTU, al fine di incanalare le acque meteoriche, che dal fondo superiore di quest’ultimo si riversavano su quello inferiore dell’attore, a cagione dell’intervenuta modifica operata dal convenuto, mediante la installazione di serre, nonchè a risarcire il procurato danno;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6/6/2012, in riforma di quella di primo grado, rigettò la domanda;

che il diverso opinare aveva alla base le seguenti determinanti considerazioni: sul fondo della G. si riversavano le acque meteoriche provenienti da tutte le proprietà poste a monte, e fra queste, quella della stessa attrice, la quale aveva anche mutato il corso del deflusso, proteggendo il terreno di sua proprietà posto, appunto, a monte, mediante la messa in opera di un cordolo di cemento, che deviava lo scorrere dello scolo stradale; le serre, per loro natura non necessitavano di canali di raccolta; il terreno dello S., esteso 8.000 mq, aveva la capacità di assorbire l’acqua piovana proveniente dalla copertura delle serre;

ritenuto che G.L. propone ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando quattro motivi di censura, e che la controparte non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 913 c.c., comma 2, nonchè vizio motivazionale, per non avere la Corte locale tenuto conto che le serre messe in opera sul terreno dello S., estese 2.293 mq e collocate in prossimità del fondo del ricorrente, avevano causato uno scolo dannoso ai danni del predetto terreno sottostante, non è fondato, in quanto la sentenza gravata non ha affatto ignorato o male interpretato la disposizione invocata, commettendo errore di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, bensì, vagliando le emergenze istruttorie, ha escluso la sussistenza della ipotesi;

che, quanto al denunziato vizio motivazionale deve rilevarsi che con la censura in esame la ricorrente, in definitiva, invoca la complessiva rivalutazione della ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte territoriale, che impinge nelle preclusioni del giudizio di legittimità, essendosi più volte chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 24434, 30112016, v. 642202), con la conseguenza che, pur trovando qui applicazione il testo del citato n. 5, prima della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), resta escluso già in tesi che la sentenza censurata sia incorsa nel denunziato vizio;

considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della violazione della L. Lazio n. 34 del 1996, art. 4, prospettando, inoltre, vizio motivazionale, assumendosi l’abusività dei manufatti, nonchè la loro irregolarità perchè privi di strutture destinate all’incanalamento e regimentazione delle acque, è del pari infondato in quanto, a prescindere dall’assenza di autosufficienza dell’asserto circa la mancanza di regolarità amministrativa dei manufatti, la Corte romana ha, con motivazione in questa sede non controvertibile, escluso la sussistenza del nesso di causalità, affermando che “il CTU con riferimento a queste opere ha accertato che trattandosi di terreno avente natura totalmente agricola che risulta continuamente lavorato (fresato), evitando la crescita di erbacce, lo stesso ha la capacità per assorbire le acque meteoriche anche in considerazione del piccolo dosso esistente lungo il confine con la parte attrice”, altresì chiarendo che “sul terreno dello S. si riversa una notevole quantità di acque meteoriche provenienti da altre proprietà, ivi compresa quella della stessa G. che ha realizzato sulla strada a monte del terreno dello S. un cordolo in cemento armato impedendo il normale defluire delle acque meteoriche obbligandole ad essere oggetto di sub irrigazione”;

considerato che il terzo motivo, volto a prospettare vizio motivazionale in questa sede rilevabile, per avere la Corte di Roma escluso l’attribuzione causale dei danni lamentati dalla ricorrente alla condotta dello S., per le ragioni svolte a riguardo del primo motivo, non merita accoglimento, poichè finalizzato ad un riesame di merito non consentito al giudice di legittimità;

considerato che il quarto motivo, con il quale allegandosi violazione dell’art. 2043 c.c., la G. si duole del mancato riconoscimento del diritto a vedersi risarcire i danni, è privo di giuridica giustificazione, non essendo rimasto accertato il presupposto dell’illiceità dello scolo;

considerato che nulla va disposto per le spese legali, stante che la controparte non ha svolto difese davanti a questa Corte.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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