Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20446 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 26/04/2011, dep. 06/10/2011), n.20446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

VILLA PATRIZIA HOTEL SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato POMPONIO AMEDEO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CIPRIANI ALFONSO, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

sul ricorso 30744-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.S., in proprio e quale amministratore della Villa

Patrizia Hotel srl; VILLA PATRIZIA HOTEL SRL, in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato POMPONIO AMEDEO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CIPRIANI ALFONSO, giusta delega

in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 69/2005 della Commissione Tributaria regionale

di FIRENZE, depositata il 18/09/2005; e sentenza n. 70/05 della

Commissione Tributaria regionale di Firenze, depositata il

18/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il l’Avvocato Volpe, che ha chiesto l’accoglimento dei

ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso n.

30653/06; e l’accoglimento per il ricorso n. 30744/06.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società “Villa Patrizia Hotel” ha impugnato l’avviso di rettifica n. (OMISSIS), del 18.11.1998, relativo all’IVA per l’anno 1993, emesso a seguito di verifica generale, per maggiore imposta, interessi e sanzioni, nonchè, con distinto ricorso, l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) del 1.6.1999, relativo al medesimo anno d’imposta, con cui era stato modificato ed integrato quello precedente, relativamente all’irrogazione delle sanzioni, in applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12. Il ricorso della contribuente, avverso la prima rettifica, è stato parzialmente accolto dalla CTP di Siena, con decisione confermata dalla CTR della Toscana, che, con sentenza n. 69/35/05, depositata il 18.9.2005, ha disatteso l’eccezione di nullità della notifica, sollevata dalla contribuente, ritenendo del tutto, condivisibili le argomentazioni svolte dai primi giudici, sulla scorta della perizia disposta in prime cure, non confutata dall’Ufficio. Il ricorso avverso il secondo avviso è stato pienamente accolto dalla CTR, che con sentenza n. 70/35/05, depositata il 18.9.2005, dopo aver disatteso l’istanza di riunione dei due procedimenti, ha ritenuto che l’Ufficio non poteva emettere, per il medesimo anno d’imposta, l’avviso impugnato, senza procedere all’annullamento del precedente.

Per la cassazione delle sentenze ricorrono il Ministero e l’Agenzia.

La società resiste con controricorso in entrambi i giudizi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, disposta, ex art. 274 c.p.c., la riunione del ricorso iscritto al n. 30653 dell’anno 2006 (relativo al secondo avviso di rettifica) a quello iscritto al n. 30744 dello stesso anno (relativo al primo), pendenti tra le stesse parti. E’ appena il caso di rilevare che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, in quanto volto a garantire l’economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità (cfr. Cass. SU n. 18125/2005), ove le impugnazioni siano proposte contro provvedimenti pronunciati fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia (Cass. n. 14607/2007; n. 16405/2008). Nella specie, tali ragioni sono, senz’altro, ravvisabili, venendo in rilievo, in entrambi i ricorsi, la legittimità della rettifica IVA per l’anno 1993.

2. Va, quindi, rilevata l’inammissibilità dei ricorsi proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado dei due di giudizi riuniti (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

3. Ricorso n. 30653/2006. Coi primi due motivi di tale ricorso, l’Agenzia afferma che la CTR ha violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 nel non accogliere l’istanza di riunione dei due procedimenti, nonchè l’art. 276 c.p.c., perchè, da una parte, ha dichiarato la nullità dell’avviso impugnato per illegittima reiterazione, e, dall’altra, ha ritenuto di decidere “su fatti e rapporti tributari già oggetto di altro giudizio, andando incontro anche ad un possibile contrasto di giudicati” ed in violazione del principio del “ne bis in idem”.

Col terzo motivo, l’Agenzia denuncia il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, per avere i giudici d’appello confermato, nel merito, la decisione di prime cure, senza valutare i motivi della proposta impugnazione.

3.a. In sede di controricorso, la Società ha eccepito l’inammissibilità delle censure, per non avere l’Agenzia criticato la statuizione, così divenuta definitiva, secondo cui l’atto di rettifica impugnato, il n. (OMISSIS) del 1.6.1999, doveva considerarsi nullo, perchè iterativo -in relazione allo stesso anno d’imposta alla stessa materia ed agli stessi fatti – di quello n. (OMISSIS), emesso in precedenza e mai annullato.

3.b. L’eccezione è fondata. Dopo aver dato conto, in narrativa, che il primo motivo del ricorso della contribuente riguardava l’illegittimità “dell’avviso per reiterazione sul medesimo fatto” e che la CTP aveva accolto il ricorso, l’impugnata sentenza ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo, tra l’altro, che “l’Ufficio IVA, avendo emesso per l’anno 1993 l’avviso di rettifica n. (OMISSIS), oggetto di altro ricorso, non poteva notificarne altri, ma (doveva) procedere al suo annullamento ed emettere uno nuovo non essendo ancora prescritti i termini”. Così opinando, i giudici d’appello pare abbiano (implicitamente) applicato, in tema d’irrogazione delle sanzioni, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 che limita la modifica o l’integrazione di un precedente accertamento al caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Tale statuizione non è stata impugnata dall’Agenzia, non potendo ritenersi, neppure indirettamente, contrastata dalle denunciate violazioni delle disposizioni in tema di riunione di procedimenti (l’esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è, peraltro, censurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 1697 del 2008, n. 12989 del 2010) e del principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 276 c.p.c., che, ovviamente va riferito a ciascuna controversia. Gli argomenti svolti dalla ricorrente in relazione al divieto del “bis in idem” ed al paventato contrasto tra giudicati si riferiscono ai profili processuali della vicenda, e non intaccano la “ratio” della declaratoria d’illegittimità del secondo avviso di rettifica (il n. (OMISSIS) del 1.6.1999), emessa dalla CTR a causa del divieto di duplicazione dell’atto impositivo.

L’irrevocabilità di tale statuizione comporta il rigetto del ricorso, con l’assorbimento del terzo motivo.

4. Ricorso n. 30744 del 2006. Con i due motivi di tale ricorso, deducendo violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’Agenzia afferma che la CTR, limitandosi ad affermare di condividere la sentenza di primo grado, ha ignorato i puntuali rilievi mossi alla stessa dall’Ufficio, relativi al fatto che la CTU, disposta in prime cure e recepita dalla CTP, aveva dimostrato l’effettiva destinazione, solo, di una piccola parte dei prelievi bancari, mentre non era stata data adeguata giustificazione al maggior numero delle operazioni. In tal modo, prosegue la ricorrente, i giudici d’appello hanno violato le disposizioni invocate, in base alle quali, in assenza di dimostrazione, da parte del contribuente, dell’avvenuta contabilizzazione ovvero della non imponibilità delle operazioni, i prelievi dovevano ritenersi utilizzati per acquisti in nero.

4.a. I motivi, che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati, sono fondati. La Commissione regionale è pervenuta alla conferma della decisione di primo grado, ritenendo, per la parte ancora in discussione, che l’Ufficio non aveva “portato nuovi elementi tali da confutare la perizia del CTU sulla quale è basata la sentenza di primo grado”, aggiungendo, “per completezza di giudizio”, che l’Amministratore era stato assolto, con sentenza del Tribunale di Siena, al quale l’Ufficio IVA aveva inoltrato copia del pvc. Con tali stringate locuzioni, i giudici d’appello hanno omesso di valutare, in via autonoma, gli elementi di fatto esposti dall’Ufficio e trascritti in ricorso (pag. 7 e segg.), volti ad infirmare l’assunto secondo cui ascrivere tutti i prelievi alla gestione dell’azienda non era coerente col volume d’affari della stessa. Quanto al rinvio alla motivazione di prime cure, questa Corte ha affermato (Cass. n. 15483/2008), con indirizzo al quale si intende dare continuità, che la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima, purchè il giudice d’appello, nel far proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Nella specie i suddetti requisiti non sono ravvisabili: la laconicità della motivazione adottata nella sentenza impugnata, formulata in termini di mera adesione a quella di prime cure, non consente, affatto, di ritenere che, all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado, il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Resta, così, precluso il controllo della correttezza giuridica della decisione adottata, in riferimento al principio, invocato dalla ricorrente, e qui condiviso, secondo cui i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che: a) ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero b) si riferiscono ad operazioni non imponibili, e ciò in quanto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, pone la presunzione, “iuris tantum”, che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui può disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività svolta in regime i.v.a., qualificando gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti (cfr. Cass. nn. 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005). Correttamente, infine, la ricorrente rileva che l’argomento, desunto dall’assoluzione del legale rappresentate della Società, non tiene conto che, nel processo tributario, operano presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.

La sentenza va, dunque, cassata, ed, essendo necessaria una nuova valutazione del merito, va disposto il rinvio della causa ad altra sezione della CTR della Toscana, che provvederà, anche, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce al ricorso n. 30744 del 2006 quello n. 30653 del 2006. Dichiara inammissibili i ricorsi del Ministero dell’Economia e della Finanze. Rigetta il ricorso n. 30653 del 2006, accoglie il ricorso n. 30744 del 2006, cassa e, rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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