Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20445 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 30/07/2019), n.20445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21000-2017 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1991/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Napoli, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica espletata, accoglieva parzialmente l’appello proposto da R.S. avverso la sentenza di primo grado, riconoscendo in favore della predetta il diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza 29/2/2016;

avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione R.S. con unico motivo;

l’INPS ha prodotto procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 24,32 e 38 Cost., L. n. 18 del 1980 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che il collegio erra nel seguire acriticamente il ragionamento del consulente tecnico senza rilevare le carenze e le lacune nelle quali lo stesso era incorso, poichè aveva omesso di considerare i certificati medici prodotti in atti da parte ricorrente ed attestanti in modo evidente la sussistenza delle condizioni per il godimento della prestazione richiesta;

il ricorso è inammissibile poichè i presunti vizi denunciati si risolvono, in difetto di allegazione delle fonti attestanti una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o l’omissione di imprescindibili accertamenti strumentali, nell’espressione di un mero dissenso diagnostico, cioè in un’inammissibile critica al percorso motivazionale del giudice del merito (si veda Cass. n. 1652 del 03/02/2012: “Nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.”);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;

nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio, in mancanza di espletamento di attività difensiva ad opera della parte intimata;

ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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