Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20445 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20445 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 2871/2018 R.G.,
sollevato dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del
15/01/2018 nel procedimento vertente tra GRECO ROSA MARIA
contro COMUNE DI VIBO VALENTIA e MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ed iscritto al n. 801/2014
R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE, che chiede
alla Corte di dichiarare inammissibile il conflitto.

Data pubblicazione: 02/08/2018

1. Con ordinanza di data 15 gennaio 2018 il Tribunale di Vibo
Valentia ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi
dell’art. 45 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha presentato le sue
conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte.
Sono seguite le comunicazioni di rito.

conflitto per essere stato sollevato oltre la prima udienza.
3.

Deve premettersi l’illustrazione della sequenza dei fatti

processuali rilevanti. All’esito della riassunzione del processo, dopo
che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli si era
dichiarato incompetente ratione materiae, il giudice del Tribunale di
Vibo Valentia, sciolta la riserva assunta all’udienza di prima
comparizione delle parti con ordinanza di data 13 novembre 2014, ha
rilevato d’ufficio la violazione dei criteri di competenza di cui all’art.
25 cod. proc. civ. e R.D. n. 1611 del 1933 e ha concesso termine alle
parti per note sulla questione rilevata. Successivamente sono stati
disposti dei rinvii per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso il
giudice a quo ed un ulteriore rinvio, acquisito il fascicolo, per
l’acquisizione della CTU espletata. Con l’ordinanza di cui sopra è stato
quindi richiesto il regolamento di competenza.
4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudice
indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi
al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la
propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione,
essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di
competenza (Cass. 12 novembre 2015, n. 23106; 30 luglio 2015, n.
16143; 5 luglio 2013, n. 16888; 7 maggio 2008, n. n. 11185). Per
una parte assai significativa dei precedenti di questa Corte in
argomento la preclusione del potere di elevazione del conflitto
discende dal coordinamento della norma di cui all’art. 45 cod. proc.
civ. con quella di cui all’art. 38, che prevede la rilevabilità d’ufficio

2. Il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del

dell’incompetenza per materia, di quella per valore e di quelle per
territorio nei casi previsti dall’art. 28 non oltre l’udienza di cui all’art.
183 (Cass. 17 aprile 2015, n. 7834; 20 luglio 2011, n. 15951; 17
marzo 2006, n. 5962; 6 ottobre 2005, n. 19488; 21 maggio 2004, n.
9768; 5 dicembre 2003, n. 18680; 5 febbraio 2002, n. 1553).

affermato che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza di cui all’art. 38 non
oltre la prima udienza di trattazione non implica necessariamente una
contestuale decisione sulla competenza, essendo sufficiente che il
giudice indichi alle parti la sussistenza della relativa questione in
modo chiaro e preciso, sicché, dopo la tempestiva indicazione alle
parti della questione di competenza, ben può la decisione essere
assunta dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183 cod. proc.
civ. (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3220). Il coordinamento posto dalla
giurisprudenza fra art. 45 ed art. 38 pone il problema, a fronte
dell’arresto appena citato, se anche in materia di conflitto di
competenza sia sufficiente il rilievo alla prima udienza di
comparizione delle parti e la richiesta di regolamento possa essere
formulata quindi all’udienza successiva alla scadenza dei termini di
cui all’art. 183.
La divaricazione fra rilievo della questione e richiesta si coglie
anche nel caso di specie nel quale il giudice, benché non abbia
concesso i termini di cui all’art. 183, alla prima udienza ha rilevato la
questione e ha richiesto il regolamento di competenza soltanto dopo
una serie di rinvii di udienza motivati dalla necessità di acquisire il
fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo e in seguito anche la CTU già
disposta.
4.1. Ove si mantenga sul piano ermeneutico il coordinamento fra
l’art. 45 e l’art. 38 potrebbe pervenirsi anche per il conflitto di
competenza alle conclusioni cui Cass. n. 3220 del 2017 è giunta a
proposito dell’art. 38. In realtà la norma sul conflitto di competenza

Con riferimento alla disciplina di cui all’art. 38 è stato di recente

costituisce una fattispecie processuale autonoma rispetto a quella
dell’incompetenza di cui all’art. 38.
Alla stregua di Cass. n. 3220 del 2017 l’art. 38 parrebbe
contemplare una duplicità di poteri processuali e di atti che ne
rappresentano la manifestazione, il potere di rilevare, entro il termine

e dichiarazione (o decisione) è stata delineata in modo netto da Cass.
Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243 ove si distingue, a
proposito della diversa materia delle nullità negoziali, fra
«rilevazione» e «dichiarazione». La logica di tale distinzione è che la
rilevazione ha quale effetto l’instaurazione del contraddittorio in
ordine alla questione rilevata, alla stessa stregua del contraddittorio
che si stabilisce in relazione alle eccezioni sollevate dalla parte, e
rappresenta un segmento procedimentale distinto da quello
successivo della dichiarazione la quale in astratto, all’esito del
contraddittorio fra le parti, può anche essere di segno differente
rispetto a quanto rilevato.
A prescindere dalla praticabilità con riferimento alla questione di
competenza della scissione fra rilievo e dichiarazione, è comunque
evidente che una tale duplicità di poteri (e di atti) non è contemplata
dall’art. 45, il quale si limita a prevedere che il giudice ad quem, «se
ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il
regolamento di competenza». L’unico atto previsto dalla legge è
quello della richiesta del regolamento quale esercizio del potere di
sollevare il conflitto di competenza. Concependo il processo civile
come coordinamento fra i poteri dell’attore, del convenuto e del
giudice, nel senso che l’esercizio del potere di un soggetto è
strettamente coordinato all’esercizio del potere dell’altro soggetto o
degli altri soggetti, il potere di richiedere il regolamento di
competenza è strettamente coordinato a quello di riassunzione del
processo dopo la dichiarazione di incompetenza da parte del giudice a

4

stabilito dalla legge, ed il potere di decisione. La distinzione fra rilievo

quo e ne rappresenta l’effetto processuale, ove il giudice ritenga di
essere a sua volta incompetente. Fra la riassunzione della parte e la
richiesta del giudice non si interpone un diverso potere di rilevazione,
sicché alla riassunzione non può che seguire l’elevazione del conflitto.
La sede deputata per la richiesta del regolamento di competenza è

rilievo della questione, da esercitare non oltre l’udienza di cui all’art.
183, dalla fase processuale della dichiarazione di incompetenza.
Svoltasi l’udienza di cui all’art. 183 è precluso il potere di elevazione
del conflitto.
Del resto la ragione immanente alla divaricazione fra rilevazione e
dichiarazione, l’instaurazione del contraddittorio, non ha motivo di
emergere in sede di conflitto di competenza perché innanzi al giudice
ad quem il contraddittorio, in tutte le sue manifestazioni (dalla
questione della competenza allo scopo di sollecitare la denuncia ex
officio del conflitto di competenza all’esistenza stessa del presupposto
del potere di richiedere il regolamento di competenza), ben può
dispiegarsi nell’udienza di cui all’art. 183, dopo che il giudice a quo ha
declinato la propria competenza e la causa è stata riassunta, sicché
non ha ormai più senso la scissione rilevazione/dichiarazione.
Il contradditorio può inoltre insorgere anche per iniziativa del
giudice ritenuto competente ma non per effetto dell’esercizio di un
potere di rilevazione, come si è visto non previsto dalla norma. Ed
invero, siccome presupposto della richiesta di regolamento è che il
giudice ad quem ritenga di essere a sua volta incompetente, può
essere necessaria al fine di raggiungere tale conclusione l’assunzione
di sommarie informazioni (in parallelo a quanto peraltro previsto
dall’ultimo comma dell’art. 38). L’attività istruttoria da svolgere,
strettamente necessaria per l’eventuale elevazione del conflitto di
competenza, non consegue ad un rilievo della questione di
competenza, ma è funzionale alla richiesta di cui all’art. 45.

dunque l’udienza di cui all’art. 183. Non è possibile così divaricare il

L’assunzione di sommarie informazioni resta così all’interno del ciclo
dell’esercizio del potere di richiesta del regolamento ed è strumentale
ad esso, precedendo l’eventuale richiesta.
Se all’esito dell’assunzione delle sommarie informazioni il giudice
ritenga di essere a sua volta incompetente, deve senza indugio
richiedere il regolamento di competenza. Diversamente resta precluso

regolamento segue senza soluzione di continuità l’assunzione di
informazioni quali articolazioni di un’unica vicenda processuale che
resta circoscritta all’udienza di cui all’art. 183 o a quella
immediatamente successiva fissata per l’assunzione delle sommarie
informazioni, ove l’istruttoria strumentale all’elevazione del conflitto
non si sia potuta svolgere o ultimare nella prima udienza.
4.2. Va in conclusione affermato che «il giudice indicato come
competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la
causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di
competenza non oltre la prima udienza di trattazione, senza che
possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento
dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ.,
salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere
sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione sul se
elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del
regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette
attività processuali».
Nel caso di specie il giudice che ha richiesto il regolamento ha
rilevato la questione di competenza differendo ad un momento
successivo la richiesta. Si è trattato di mero rilievo, sicché già sotto
questo aspetto si palesa la preclusione all’esercizio del potere di
elevazione del conflitto di competenza. Il giudice, dopo il rilievo della
questione, ha inoltre disposto una serie di rinvii di udienza allo scopo
di acquisire il fascicolo d’ufficio presso il giudice

a quo e la CTU

l’esercizio del potere di elevazione del conflitto. La richiesta di

espletata, ma senza che tali provvedimenti siano stati motivati come
strettamente funzionali all’elevazione del conflitto. Anche sotto questo
aspetto si è verificata la preclusione del potere previsto dall’art. 45.
Nulla per le spese in mancanza di partecipazione delle parti al
procedimento.
P. Q. M.

Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018
Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Amendola

aGu

Dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza.

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