Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20444 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 30/07/2019), n.20444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12589-2017 proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO PILICHI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio

dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5014/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da D.P.M. avverso il provvedimento di comunicazione di iscrizione di ipoteca conseguente al mancato pagamento di nove cartelle esattoriali;

la Corte territoriale riteneva insussistente, per quanto interessa in questa sede, la violazione dell’onere probatorio dell’Agente della Riscossione, dedotta in ragione dell’omessa produzione delle cartelle che si assumono notificate, rilevando che tale onere era assolto con la produzione delle relate di notifica e dei consequenziali avvisi di ricevimento;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione D.P.M. con unico articolato motivo;

le parti intimate (Inps ed Equitalia sud s.p.a.) hanno resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’esattore non onerato della prova dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle esattoriali di cui si discuteva, considerando all’uopo sufficiente la produzione dei soli avvisi di ricevimento non accompagnata dal deposito delle cartelle esattoriali ad essi riferentisi, poichè in tal modo era consentito all’esattore di esercitare l’azione esecutiva senza previamente documentare l’effettiva sussistenza dei titoli esecutivi legittimanti la sua pretesa;

il motivo è manifestamente infondato;

va premesso che la Corte d’appello ha dato atto, con affermazione non contestata, che la comunicazione di iscrizione ipotecaria conteneva – oltre ai dati identificativi dell’immobile, l’indicazione della somma per la quale si chiedeva iscrizione ipotecaria e gli altri indispensabili elementi – anche “il prospetto degli atti impositivi alla base dell’iscrizione”;

ciò posto, l’onere probatorio deve reputarsi assolto dall’agente per la riscossione in base al principio in forza del quale “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. n. 23902 del 11/10/2017);

la produzione degli atti presupposti, espressamente menzionati in quello impugnato, in quanto già destinati alla stessa parte, infatti, devono ritenersi da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di ciascuna delle parti costituite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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