Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20444 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/10/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 11/10/2016), n.20444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOC. COOP. RISERVA VERDE A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona dei commissari liquidatori p.t. avv.

C.G. e D.S., elettivamente domiciliata in Roma,

al viale B. Buozzi n. 82, presso l’avv. ANTONELLA IANNOTTA, dalla

quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla via San

Valentino n. 10, presso l’avv. GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, dal quale

è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e

CO.L.EDIL. – COOPERATIVA LAVORATORI EDILIZI A R.L. e EDIL.COIM.

S.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5/07,

pubblicata l’8 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

aprile 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Iannotta per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SALVATO Luigi, il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Co.L.Edil. – Cooperativa Lavoratori Edilizi a r.l. propose opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Riserva Verde a r.l., chiedendo l’ammissione al passivo di un credito di Lire 1.500.000.000, a titolo di risarcimento dei danni per l’inadempimento di un contratto di appalto stipulato il (OMISSIS) ed integrato con atti aggiuntivi del (OMISSIS).

Premesso che il contratto, stipulato tra la Cooperativa in liquidazione e la Edil.Coim. S.r.l., aveva ad oggetto la costruzione di trecentocinquantasette unità abitative in (OMISSIS), alla località (OMISSIS), espose che, a seguito dell’ultimazione del primo lotto dei lavori, le parti avevano stipulato una transazione, con cui avevano definito le controversie insorte nel corso dell’esecuzione, ribadendo la volontà di realizzare il secondo lotto e consentendo all’appaltatrice di cedere il contratto o subappaltare l’esecuzione delle opere; in virtù di tale autorizzazione, la Edil.Coim. aveva ceduto il contratto ad essa opponente, che non aveva tuttavia potuto eseguire i lavori, per causa imputabile alla committente.

Si costituirono – i commissari liquidatori della Riserva Verde, ed eccepirono il difetto di legittimazione dell’opponente e l’infondatezza della domanda, nonchè l’intervenuta ammissione al passivo dell’Edil.Coim. per il medesimo credito, chiamandola in causa.

1.1. – Il Tribunale di Roma con sentenza non definitiva n. 842/95 dichiarò l’efficacia della cessione e l’obbligo della Riserva Verde di risarcire alla (OMISSIS) i danni cagionati dall’inadempimento del contratto d’appalto, e con sentenza definitiva del 14 gennaio 2002 ammise al passivo l’intero credito fatto valere dall’opponente.

2. – Sull’appello dei commissari liquidatori, si è costituito in giudizio C.M., in qualità di cessionario del credito fatto valere dalla (OMISSIS)

2.1. – Con sentenza dell’8 gennaio 2007, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione.

Premesso che, nell’affermare la responsabilità della committente, la sentenza non definitiva aveva rilevato che la stessa aveva riconosciuto di non avere consentito la prosecuzione dei lavori, senza distinguere tra le varie unità immobiliari da realizzare e senza lasciare alcuno spazio per tale distinzione, la Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi in ordine a tale accertamento, per effetto della mancata impugnazione della predetta sentenza, comportasse la responsabilità esclusiva della Riserva Verde per la mancata realizzazione di tutte le unità abitative previste dal contratto, precludendo ogni sindacato in ordine all’avvenuto riconoscimento della responsabilità da parte della committente. Ha ritenuto pertanto corretta la sentenza definitiva, nella parte in cui, disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, aveva considerato ormai accertato il nesso causale tra l’inadempimento e i danni lamentati dalla (OMISSIS), ed ha altresì confermato la liquidazione dei danni compiuta dal Tribunale, rilevando che non era stata sollevata alcuna censura in ordine al metodo adottato per la quantificazione del lucro cessante.

3. – Avverso la predetta sentenza i commissari liquidatori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria. Il C. ha resistito con controricorso. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e dei principi che regolano l’individuazione del nesso causale tra l’inadempimento ed il danno, sostenendo che la Corte di merito ha frainteso la disciplina della responsabilità contrattuale, avendo confuso la fase volta all’accertamento dell’inesatta esecuzione della prestazione con quella avente ad oggetto la liquidazione del danno. Premesso che è in questa ultima fase che occorre procedere all’accertamento del nesso causale tra l’inadempimento ed il pregiudizio lamentato, in quanto il risarcimento deve comprendere soltanto la perdita subita ed il mancato guadagno che costituiscano la conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento, affermano che correttamente il c.t.u. ne aveva escluso la sussistenza, in quanto la mancata realizzazione dell’opera era dovuta a fatti esterni all’esecuzione del contratto.

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. e degli artt. 1223 e 2909 c.c., osservando che l’accertamento del nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno non poteva ritenersi precluso dalla mancata impugnazione della sentenza non definitiva, recante la condanna generica al risarcimento. Premesso infatti che tale pronuncia prescinde dalla concreta esistenza del danno, esaurendosi nell’affermazione della potenzialità lesiva del fatto dannoso, sostengono che il giudicato formatosi al riguardo non esclude la necessità di procedere all’accertamento del nesso di causalità, con la conseguenza che nella successiva fase di liquidazione può legittimamente pervenirsi al rigetto della pretesa risarcitoria.

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che l’esclusione della necessità di procedere alla verifica del nesso di causalità si poneva in contrasto con la riapertura dell’istruttoria, la quale aveva consentito di accertare che la mancata esecuzione dei lavori era stata determinata da fatti estranei al contratto d’appalto, tra cui il mancato rilascio delle concessioni, che l’appaltatrice non era tenuta a procurarsi.

4. – I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono fondati.

Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dal controricorrente, secondo cui l’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello in ordine all’esistenza del precedente giudicato non potrebbe costituire oggetto di riesame da parte di questa Corte, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da adeguata e puntuale motivazione. I precedenti di legittimità richiamati a sostegno di tale affermazione, oltre a non risultare pertinenti alla questione in esame, in quanto riferibili al giudicato esterno, costituiscono infatti espressione di un orientamento prevalente in passato, ma superato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ormai da tempo affermato il proprio potere di procedere alla predetta verifica con cognizione piena, che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, anche mediante indagini di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass., Sez. 1, 5 ottobre 2009, n. 21200; Cass., Sez. 3, 20 gennaio 2006, n. 1099). Si è infatti riconosciuto che il giudicato non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto, in quanto mira ad accertare l’intervenuta formazione di una regola juris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, e ciò anche al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis in idem” e ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006,.n. 13916; Cass., Sez. 1, 23 dicembre 2010, n. 26041). In riferimento al giudicato interno, la giurisprudenza di legittimità aveva d’altronde costantemente riconosciuto, anche in precedenza, la possibilità di procedere al relativo accertamento in ogni stato e grado del processo, ivi compreso il giudizio di legittimità, anche attraverso l’esame diretto degli atti, desumendone l’ammissibilità dalla formatilà di tale verifica, consistente nel riscontro di una circostanza oggettivamente ostativa all’ulteriore esercizio della giurisdizione in ordine a questioni già decise nell’ambito dello stesso processo e rispetto alle quali non vi sia stata impugnazione (cfr. Cass., Sez. 1, 11 agosto 2000, n. 10678; Cass., Sez. 3, 29 settembre 1999, n. 10763; 21 maggio 1996, n. 4676).

4.1. – Tanto premesso, si osserva che, come già rilevato dalla Corte di merito; la sentenza noti,defmitiva di primo grado, nel riconoscere alla (OMISSIS) il diritto al, risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento del contratto di appalto, si era limitata ad accertare la legittimazione della società attrice, in qualità di cessionaria del credito della Edil.Coim., ad escludere l’identità del credito insinuato al passivo da quest’ultima con quello posto a fondamento della domanda, e ad affermare la responsabilità della Riserva Verde per la mancata prosecuzione dei lavori, senza prendere posizione in ordine all’effettiva sopportazione di un danno da parte della società appaltatrice, nonchè alla configurabilità del nesso causale tra il predetto pregiudizio e l’inadempimento della committente.

In quanto avente ad oggetto il mero accertamento della responsabilità di quest’ultima, la decisione era pertanto qualificabile come sentenza di condanna generica, la quale, avendo come contenuto una mera declaratoria juris, postula soltanto, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l’adozione, l’accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, lasciando pertanto impregiudicato il riscontro, rinviato alla fase di liquidazione, dell’esistenza in concreto e dell’entità del danno, nonchè del rapporto di causalità tra lo stesso ed il fatto illecito (cfr. Cass., Sez. 2, 31 luglio 2006, n. 17297; 9 gennaio 2001, n. 240; 21 gennaio 2000, n. 644). Se è vero, d’altronde, che nulla impedisce al giudice di accertare, con la sentenza condanna generica, anche l’effettivo avveramento del danno, rinviando alla fase successiva soltanto le questioni relative alla liquidazione, è anche vero però che qualora, come nella specie, non si sia proceduto ad una siffatta verifica, la mancata impugnazione della sentenza non definitiva non comporta la formazione del giudicato in ordine alla sussistenza del danno ed al nesso di causalità, e non preclude pertanto la successiva dichiarazione d’infondatezza della pretesa risarci-orra,:ove si accerti che il danno lamentato non si sia in concreto verificato o non sia riconducibile al comportamento del responsabile (cfr. Cass., Sez. 2, 31 luglio 006 n. 17297, cit.; Cass., Sez. 3, 2 maggio 2002, n. 6257).

Non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che la sentenza non definitiva di primo grado si era limitata a dare atto della mancata realizzazione di tutte le unità abitative previste dal contratto d’appalto e ad individuarne la causa nel comportamento della società committente, ha ritenuto che tale accertamento non lasciasse alcuno spazio per una successiva verifica del rapporto di causalità con il danno lamentato dall’appaltatrice. La configurabilità di tale rapporto non era infatti in alcun modo desumibile dal giudizio espresso dalla sentenza non definitiva in ordine alla riconducibilità della mancata prosecuzione dei lavori all’inadempimento della società committente, trattandosi di un apprezzamento che, in quanto volto all’identificazione della causa dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, atteneva esclusivamente all’accertamento della responsabilità, e non anche all’individuazione delle conseguenze dannose dell’inadempimento, certamente non coincidenti con la mera impossibilità di dare esecuzione per intero alla prestazione pattuita. La mancata impugnazione della sentenza non definitiva, nella parte in cui aveva ricollegato all’inadempimento della Riserva Verde la realizzazione di tutte le unità immobiliari non ancora costruite, pur escludendo la possibilità di pervenire, nel successivo svolgimento del giudizio, a conclusioni diverse in ordine alla responsabilità della committente, non avrebbe pertanto impedito di accertare se il danno subito dall’appaltatrice per non aver potuto completare i lavori fosse interamente ricollegabile al predetto inadempimento.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio alla causa alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà, in diversa composizioe, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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