Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20443 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 30/07/2019), n.20443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 31878-2018 proposto da:

CARGEAS ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso

lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO GUIDONI;

– ricorrente –

contro

D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO

28, presso lo studio dell’avvocato DANILO SERRANI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO SIMONETTI,

SIMONE GANCANI;

– resistente –

e contro

AUTOSANLORENZO S.R.L., in persona del legale rappresentane pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. METAURO 19, presso lo

studio dell’avvocato ALBERTO FAEDDA, rappresentato e difeso dagli

avvocati ENRICO GASPARINI, ANTONIO FRANTOI;

– resistente –

avverso l’ordinanza 25429/201/8della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

Cargeas Ass.ni SpA ha proposto “istanza” volta a sollecitare la correzione d’ufficio di errore materiale riguardo alla individuazione del giudice del rinvio riguardo alla sentenza n. 25429 del 12 ottobre 2018, con cui la Corte ha deciso il ricorso da essa introdotto con il n.r.g. 20634 del 2017 contro Autosanlorenzo ed altri.

Non v’è stata ulteriore attività difensiva delle parti.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di correzione dell’errore materiale.

Con ordinanza interlocutoria questa Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato alle controparti e non è stata effettuata la comunicazione alle parti già costituite nel giudizio di legittimità (Cass. n. 4498 del 2017), disponeva la trattazione per l’odierna adunanza camerale mandando alla Cancelleria di effettuare le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorrono i presupposti per provvedere d’ufficio alla correzione dell’errore materiale in quanto nel dispositivo della sentenza si indica quale giudice del rinvio la Corte d’Appello di Torino, in luogo di quella corretta di Venezia. L’errore effettivamente esiste e se ne deve disporre la correzione con la sostituzione del giudice di rinvio nei termini sopra indicati.

Il Collegio, conseguentemente, dispone la sostituzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione di errore materiale, nel senso che nella propria sentenza n. 25429 del 12 ottobre 2018, nel dispositivo la locuzione “Corte d’Appello di Torino” si intenda sostituita con quella “Corte d’Appello di Venezia”.

Ordina alla Cancelleria la conseguente annotazione sull’originale della detta sentenza della sostituzione così disposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA