Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20443 del 28/08/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 05/04/2017, dep.28/08/2017),  n. 20443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19285-2013 proposto da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIUTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA GATTO;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO N. 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARCO REBECCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.R. esponeva di essere proprietario di un compendio immobiliare acquistato con atto di compravendita del 16 dicembre 1978 occupato senza titolo dalla sorella M.L. la quale nonostante ripetutamente intimata non voleva lasciare l’immobile, pertanto, con atto di citazione del 22 novembre 2002 citava la sorella chiedendo la condanna della stessa al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno da quantificare in Lire 10.000.000.

Si costituiva M.L. contestando il fondamento della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva venisse accertata la simulazione dell’atto di compravendita. Sosteneva che tale atto celasse una donazione e/o un negozio misto con donazione e chiedeva previa riunione fittizia degli immobili intestati a M.R. la riduzione di quanto eventualmente avuto in eccesso a titolo di donazione rispetto alla quota ereditaria di sua spettanza, previa ricostituzione delle masse ereditarie del defunto M.A. e M.E..

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1712 del 2006, accertato che la sig.ra M.L. deteneva senza titolo gli immobili indicati nell’atto di compravendita del 18 dicembre 1978 la condannava al rilascia, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione e in quanto prescritta la domanda di simulazione e di riduzione delle disposizioni testamentarie di parte convenuta. Condannava la convenuta al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi su appello proposta da M., con sentenza n. 465 del 2013 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo la Corte di Venezia, la sig.ra M. occupava l’immobile oggetto del giudizio senza titolo tanto è vero che la stessa aveva avuto la disponibilità dell’immobile vivendo con il padre titolare di un contratto di comodato, ma alla morte del padre il rapporto di comodato era cessato. Correttamente, il Tribunale aveva rigettato la domanda di riduzione dato che l’immobile negoziato faceva parte del compendio ereditario del nonno delle parti e titolato all’esperimento dell’azione di riduzione, sarebbe stato M.E. e non la nipote. Per altro, essendo il nonno deceduto nel (OMISSIS), la domanda di riduzione si era prescritta in capo a M.E. nel 1995 e non poteva, dunque, essere trasferita alla figlia.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.L. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. M.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso M.L. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e ss. art. 2697 c.c. e art. 24 Cost. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare alcuni punti determinanti della controversia, in particolare, l’accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato il 16 dicembre 1978 tra M.R. ed il nonno M.A.. Nel caso di specie, la sig.ra M. nei precedenti gradi del giudizio non aveva proposto in via principale una sola e mera domanda di riduzione del compendio ereditario del padre M., bensì una domanda di accertamento circa la sussistenza di una compravendita dissimulante una donazione e/o un negozio misto con donazione a cui si cumulava la richiesta di riunione fittizia del compendio immobiliare e la riduzione di quanto eventualmente avrebbe avuto in eccesso dal fratello M.R. nonchè la ricostituzione delle masse ereditarie di M.A., ma, anche, quelle del defunto padre M.E. e la collazione dei compendi ereditari. I giudici del merito non avrebbero considerato la natura fittizia del contratto di compravendita e non avrebbe neppure consentito all’attuale ricorrente di provare il proprio assunto, mediante prove testimoniali.

E di più, la Corte distrettuale si sarebbe limitata a rigettare la domanda riconvenzionale della sig.ra M. per intervenuta prescrizione della domanda di riduzione perchè, secondo la Corte, il bene di che trattasi costituiva parte integrante del patrimonio del nonno dei due fratelli e alla morte del padre ( M.A.), il solo titolato all’azione di riduzione era M.E., e tale azione si era prescritta nel 1995, pertanto, alla morte di E. il (OMISSIS), nessuna azione di riduzione si era potuto trasferire alla figlia. Epperò, sempre secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che dagli atti risultava che M.E. aveva accettato l’eredità del padre sia pure per comportamento concludente, che M.R. non aveva provato l’avvenuto pagamento del prezzo della compravendita, che M.L. aveva agito a tutela della propria quota di legittima non di quella del padre. In buona sostanza, ritiene il ricorrente, il Giudice di merito avrebbe dovuto nondimeno riconoscere la decorrenza del termine di prescrizione decennale dell’azione di riduzione promossa dalla sig.ra M.L. dalla morte del di lei padre che avvenuto il (OMISSIS).

1.1.= Il motivo è infondato.

Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorso è soggetto alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54,comma 1, lett. b) (ratione temporis essendo la sentenza impugnata depositata in cancelleria 7 marzo 2013 e dunque in data successiva all’11 settembre 2012 dalla cui data il ricorso in cassazione è soggetto alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c.). Come è stato già detto dalle SSUU di questa Corte nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è scomparso ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. La scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”. Pertanto, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all’esistenza della motivazione in sè, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha esaminato compiutamente tutte le questioni giuridiche sollevate dalla ricorrente. In particolare, la sentenza indica compitamente la ragione per la quale ha ritenuto di confermare la sentenza del Tribunale di Treviso, in merito alla dedotta simulazione dell’atto di vendita, oggetto del giudizio, specificando che la simulazione di cui si dice non poteva essere dedotta dalla M.L., posto che il bene oggetto della pretesa simulazione apparteneva al compendio ereditario del nonno della M.L. e, dunque, avrebbe potuto essere avanzata dal figlio M.E. in qualità di legittimario il quale avrebbe potuto un’azione di riduzione delle disposizioni del de cuius se lesive della sua quota ereditaria. Epperò, come ha correttamente specificato la Corte distrettuale, M.E. non ha proposto azione di riduzione e tale azione, superato il termine dei dieci anni, si era prescritta, con la conseguenza che alla morte di M.E., comunque, la M.L. non avrebbe potuto più esercitare alcuna azione di riduzione perchè prescritta (e mai dunque acquistata) e, conseguentemente, non avrebbe potuto proporre alcuna domanda di accertamento di simulazione del contratto di compravendita oggetto del giudizio.

In buona sostanza, per le ragioni qui dette, il lamentato omesso accertamento in ordine alla denunciata simulazione della compravendita intercorrente tra M.R. ed il nonno M.A., che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto precedere ogni ulteriore tipo di indagine, risulta palesemente infondato.

1.2.= Irrilevanti sono le considerazioni della ricorrente, secondo le quali la rilevata prescrizione dell’azione di riduzione in capo alla M.L. non avrebbe dovuto impedire al Giudice del merito di esaminare la domanda di simulazione, essendo quella di cui si dice una simulazione assoluta, non solo perchè l’azione di riduzione, come si è detto, è condizione per la proposizione della domanda di simulazione, tale che prescritta l’azione di riduzione non può esser proposta, per mancanza di interesse, nè direttamente nè incidentalmente l’azione di simulazione, ma, anche, perchè nel caso in esame la simulazione fatta valere dalla attuale ricorrente era un’azione di simulazione relativa. Come la stessa ricorrente evidenzia nel suo ricorso, “(…) la sig.ra M. nei precedenti gradi del giudizio non aveva proposto in via principale una sola e mera domanda di riduzione del compendio ereditario del padre M., bensì una domanda di accertamento circa la sussistenza di una compravendita dissimulante una donazione e/o un negozio misto con donazione (…)”.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 5), nonchè violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. ed art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale di Venezia avrebbe omesso di esaminare alcuni punti determinati della vertenza relativi alla domanda formulata in via riconvenzionale subordinata dalla signora M.L. circa l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà immobiliare ex art. 1158 c.c. per possesso ultraventennale continuato in capo al padre Egidio. La Corte distrettuale avrebbe posto erroneamente a fondamento del proprio convincimento il contratto di comodato asseritamente stipulata tra il M.R. e il padre M.E.. Epperò, tale contratto non può avere valore legale nel giudizio civile, essendo una semplice scrittura privata non autenticata, non registrata presso l’Agenzia delle Entrate, oltre che priva di data certa se non dalla morte del signor M.E. avvenuta il (OMISSIS). Piuttosto, esiste un contratto di comodato debitamente registrato e stipulato il 23 gennaio 1998 tra M.R. e la di lui moglie B.R.. Il padre delle odierne parti in causa aveva da sempre avuto la disponibilità materiale del fondo e della casa familiare, agendo su di essi uti domino e con animus possidendi.

2.1= Il motivo è infondato.

Anche per questo motivo va evidenziato quanto già detto in merito all’applicazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 83 del 2012.

E, anche in questo caso va detto che la sentenza impugnata indica compiutamente la ragione per la quale ha ritenuto di confermare la sentenza del Tribunale di Treviso in merito alla dedotta usucapione, specificando che l’esistenza di un contratto di comodato intercorso fra l’odierno appellato ed il defunto padre (secondo la sentenza) debitamente registrato e non contestato dalla stessa appellante escludeva che M.E. avesse esercitato un possesso uti dominus. La Corte distrettuale ha avuto modo di chiarire che “(….) il comodatario quale detentore della cosa comandata non può acquistare il possesso ad usucapionem senza aver dimostrato la sussistenza di una interversio possessionis dovuta a provvedimento di un terzo o in forma di opposizione da lui fatta contro il possessore per cui in difetto di tale prova che era tenuto a fornire, correttamente il giudice di prime cure ha escluso che l’attuale appellante avesse iniziato ad occupare l’immobile uti dominus e non come mero comodatario e su questo passaggio nulla di specifico e pertinente viene dedotto (…)”..

2.2.= Irrilevanti sono le considerazioni della ricorrente secondo le quali la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il preteso contratto di comodato, essendo una semplice scrittura privata, senza registrazione e senza la firma autenticata, non avrebbe potuto avere alcun valore legale perchè la scrittura privata non ha il valore di prova legale, ma la legge prevede dei mezzi integrativi per conferire maggiore certezza alla scrittura. L’art. 2702 c.c. dispone, infatti, che la scrittura privata acquista l’efficacia di prova legale (fino a querela di falso) se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione oppure se la scrittura è legalmente considerata come riconosciuta. Trova qui applicazione il principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 761 del 2002, secondo cui, poichè l’art. 167 c.p.c., comma 1, (applicabile nelle specie ratione temporis), impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, fa della contestazione (o, per converso, della non contestazione) un comportamento “univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio”, con effetti vincolanti per il Giudice, il quale dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio in ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’enunciata regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dal novero degli accertamenti richiesti (cfr. anche Cass. sez. 2″, n. 8831/200; Cass. sez. 3″, n. 13078/08).

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5). Secondo la ricorrente, posto che la signora M.L. era soggetto terzo rispetto alla scrittura di comodato asseritamente stipulata dal fratello e dal padre, tale atto non poteva produrre effetti ai sensi dell’art. 1372 c.c. nella sua sfera giuridica. La richiesta dunque di un atto dimostrativo di una interversione del possesso in capo alla ricorrente non gravata da tale onere apparirebbe illogica mancando il presupposto della detenzione qualificata del bene. Piuttosto, la Corte distrettuale non ha considerato che M.R. aveva riconosciuto il diritto di abitazione della sorella da sempre “vive nella casa” e tanto avrebbe dovuto essere per se stesso idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

3.1.= Anche questo motivo non coglie nel segno e non può essere accolto.

Va qui osservato che l’usucapione è esclusa tutte le volte in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto stia utilizzando il proprio immobile per i propri bisogni e, ciò nonostante, tolleri tale situazione, consentendoglielo espressamente. Per altro, come ha già detto questa Corte in altra occasione (Cass. n. 11277/2015) in tema di usucapione, per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacchè nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo. Insomma, se tra amici o vicini è meno probabile che, al decorso del tempo, corrisponda una situazione di tolleranza, ciò non vale tra parenti (Cass. sent. n. 4327/2008). Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale, nell’escludere che la sig.ra M.L. abbia esercitato un possesso utile ad usucapire, ha applicato i principi elaborati da questa Corte e appena indicati. Emerge con chiarezza dalla sentenza che la Corte distrettuale ha considerato sig.ra M. detentrice dell’immobile di cui si dice, non foss’altro perchè figlia del comodatario e sorella del proprietario dell’immobile, il cui stretto legame di parentela non può che lasciar presumere che la sua permanenza nell’immobile di che trattasi era dovuta a mera tolleranza.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, ed accessori come per legge; da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA