Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20443 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20443 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 12503-2016 proposto da:
D’AMBROSIO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PELLEGRINO MATTEUCCI n.41, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO PITITTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PASQUINO;
– ricorrente contro
EQUITALIA SUD S.P.A. Agente per la Riscossione dei Tributi, in
persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELISARIO n.8, presso lo
studio dell’avvocato PIETRO ROSANO, che la rappresenta e difende;
– contron’cotrente contro

Data pubblicazione: 02/08/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

contro
COMUNE DI VIBO VALENTIA

– intimato avverso la sentenza n. 1904/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Presidente relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per cassazione proposto da D’Ambrosio Alfredo nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., con provvedimento presidenziale ex art. 377 cod. proc. civ. notificato il 21 dicembre 2017, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, nel termine di giorni sessanta, nei confronti dei litisconsorti processuali pretermessi Agenzia
delle entrate e Comune di Vibo Valentia.
Indi, con proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. del 20 giugno
2018 il relatore ha rilevato: a) che il termine è spirato senza che sia stato depositato alcunché a comprova dell’adempimento; b) che il 16
aprile 2018 solo l’avvocatura erariale ha depositato per l’Agenzia atto
definito di costituzione “tardiva”.
Infine, una volta fissata l’odierna adunanza camerale e con deposito in cancelleria effettuato il 13 luglio 2018 (v. timbro canc.),
D’Ambrosio Alfredo ha prodotto copia notificata dell’integrazione del
Ric. 2016 n. 12503 sez. MT – ud. 18-07-2018
-2-

– resistente –

contraddittorio nei confronti dei litisconsorti processuali pretermessi
Agenzia delle entrate e Comune di Vibo Valentia.
Sennonché, nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis cod. proc.

civ. impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla

nei confronti del litisconsorte cui il ricorso non sia stato in precedenza
notificato (Cassazione civile, sez. I, 25/01/2017, n. 1930). Il che supera, in base a non equivoco dettato normativo, la remota giurisprudenza che ne consentiva il deposito prima della discussione davanti al collegio (Cassazione civile, sez. III, 10/04/1979, n. 2069).
Sicché è improcedibile – e la relativa statuizione deve essere
adottata d’ufficio – il ricorso per cassazione di D’Ambrosio Alfredo,
perché l’atto d’integrazione del contraddittorio è stato depositato nella
cancelleria della Corte oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del
termine assegnato per provvedere alla disposta integrazione, restando
del tutto irrilevante il più recente tardivo deposito (Cassazione civile,
sez. II, 27/01/2014, n. 1628).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
sono liquidate in dispositivo a favore di Equitalia Sud S.p.A., unica parte controricorrente, non avendo svolto attività difensiva l’Agenzia delle
entrate (costituitasi tardivamente “al solo fine dell’eventuale partecipcqione
all’udiena di discussione’) e il Comune di Vibo Valentia (rimasto intimato).

P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese

Ric. 2016 n. 12503 sez. MT – ud. 18-07-2018
-3-

scadenza del termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio

forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore

corso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 18 luglio ’18
te est.

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-

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