Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20442 del 02/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20442 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso 28298-2017 proposto da:
DAMIANO RAFFAELE, VITAGLIANO IOLANDA, elettiva mente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
PASQUALITANO;
– ricorrenti contro

POMPEI SAS DI CIBELLI GIANLUCA & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO IZZO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4021/2017 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 05/10/2017;

Data pubblicazione: 02/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA.

1.-

Iolanda Vitagliano e Raffaele Damiano ricorrono per

cassazione nei confronti della s.a.s. Pompei di Gianluca Cibelli,
articolando quattro motivi avverso la sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Napoli in data 15 ottobre 2017, in via di
conferma di quella pronunciata nel primo grado di giudizio dal
Tribunale di Benevento n. 2045/2013.
Con questi provvedimenti, i giudici del merito hanno respinto
l’opposizione presentata dagli attuali ricorrenti contro il decreto
ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Benevento
(n. 451/2006) dietro ricorso della società Pompei, che lo aveva
fondato su due assegni bancari. In particolare, le pronunce
hanno dichiarato l’autenticità della firma di traenza apposta sui
titoli da Raffaele Damiano e di quella di girata apposta da
Iolanda Vitagliano, che costoro avevano per contro
disconosciuto.
A tale conclusione i giudici sono pervenuti sulla base
dell’espressa «considerazione della chiara e condivisibile
motivazione del CTU e della testimonianza resa dal Cibelli che,
all’udienza del 21 novembre 2008, confermava che gli assegni
oggetto di causa venivano sottoscritti alla sua presenza proprio
dagli odierni opponenti».
2.-

Al ricorso resiste la s.a.s. Pompei, che ha depositato

apposto controricorso.

Ric. 2017 n. 28298 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-2-

FATTO E DIRITTO

3. Il primo motivo, il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso
vanno trattati in modo congiunto, in ragione della contiguità
dei contenuti che vi sono rappresentati.
Il primo motivo riscontra, in particolare, che la perizia
calligrafica, di cui alla svolta CTU, è stata eseguita con analisi

un diretto confronto con l’originale degli stessi. Sulla base di
questo presupposto, rileva che l’orientamento della
giurisprudenza di questa Corte è fermo nel ritenere la compiuta
inattendibilità delle perizie calligrafiche che siano state
effettuate senza esame diretto dell’originale del documento. Ne
segue – secondo il motivo – la «nullità insanabile» della
sentenza della Corte di Appello.
Il terzo motivo di ricorso mette in evidenza che, nell’ambito del
giudizio di secondo grado, gli attuali ricorrenti hanno reiterato
la richiesta di produzione degli originali degli assegni: a tale
richiesta, però, la società oggi resistente «non ha mai dato
adempimento». Trattasi – specifica ancora il motivo – di
questione «preliminare», posto che riguarda la «prova
documentale agli atti di causa, che prevale su ogni mezzo
istruttorio orale».
Il quarto motivo di ricorso assume, a sua volta, violazione della
norma dell’art. 115 cod. proc. civ., perché i giudici del merito
«non hanno posto a fondamento della loro decisione la prova
documentale proposta dagli appellanti», e attuali ricorrenti, «in
relazione alla CTU inattendibile».
4.- Il primo motivo, il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso
non possono essere accolti.
La sentenza della Corte di Appello si basa, in effetti, su due
distinti, e autonomi, fondamenti: le risultanze della compiuta

Ric. 2017 n. 28298 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-3-

limitata alle fotocopie degli assegni in questione, senza quindi

CTU, da un lato; l’esito della prova testimoniale che è stata
assunta in proposito, dall’altro.
Il vizio che affetta la CTU – per il suo essersi svolta senza
confronti diretti cogli originali dei documenti -, se determina
l’inutilizzabilità della stessa al fine del giudizio di verificazione,

venire meno di uno dei fondamenti non va ad incidere sulla
permanenza dell’altro, che pure è stato sviluppato e in termini
autonomi (come appunto concretizzato dalle risultanze
dell’assunta prova testimoniale).
Né è da ritenere precluso – nell’ambito del procedimento di
verificazione delle scritture private – il ricorso a strumenti di
verificazione diversi dalla perizia calligrafica ovvero, e più
latamente, a mezzi istruttori diversi da quelli documentali. Il
testo della norma dell’art. 216, comma 1, cod. proc. civ. risulta
del tutto univoco in proposito: in particolare, là dove alla
produzione o indicazione delle «scritture che possono servire di
comparazione» va ad affiancare il potere della parte, che
intende valersi della scrittura, di proporre in genere «i mezzi di
prova che ritiene utili» (in realtà, quello che deve
necessariamente seguire all’istanza di verificazione è lo
svolgimento del subprocedimento di verificazione, come
puntualizzato da Cass., 9 maggio 2011, n. 10147).
In coerenza con tale dato normativo, del resto, l’orientamento
espresso dalla giurisprudenza di questa Corte ritiene che, nel
fondare il proprio convincimento sul punto dell’autenticità della
scrittura contestata, il giudice deve comunque confrontarsi con
tutto il materiale probatorio legittimamente acquisito nel
concreto (cfr. in specie Cass., 2 febbraio 2009, n. 2527, che fa
diretto riferimento al caso di consulenza di esito «incerto»; v.,
altresì, Cass., 12 settembre 2014, n. 19279, con specifico
Ric. 2017 n. 28298 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-4-

iri

non comporta tuttavia la nullità della sentenza impugnata. Il

riguardo comportamento della parte ex art. 116 comma 2, cod.
proc. civ.).
Resta da aggiungere, per la completezza dell’esposizione, che
in ogni caso gli attuali ricorrenti non hanno mosso alcun rilievo
avverso la prova testimoniale assunta dalla Corte di Appello a

scritture contestate.
5.- Il secondo motivo di ricorso assume che la sentenza della
Corte di Appello «si contraddice»: da un lato, essa riferisce
che, in sede di appello, gli attuali ricorrenti hanno contestato la
CTU in quanto basata sul solo esame di fotocopie e «perché
priva di corretta risposta ai quesiti posti dal giudice»; dall’altro,
la stessa assume invece che «gli appellanti non hanno
sollevato specifici rilievi sull’analisi della natura grafomotoria
delle sottoscrizioni».
Il motivo non può essere accolto.
Di là da ogni rilievo sull’effettiva contraddittorietà delle frasi
appena sopra riportate, il motivo è inammissibile perché fa
riferimento a una versione normativa del n. 5 dell’art. 360 cod.
proc. civ. non è più in vigore. Del resto, l’assunta
contraddittorietà, in quanto legata all’espletamento della CTU,
rimane comunque estranea alla ragione che è stata posta dalla
sentenza a base della propria decisione e che, come visto, fa
perno su una prova testimoniale.
6.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.

Ric. 2017 n. 28298 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-5-

base della propria decisione in punto di verificazione delle

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, cha liquida in C 1.800,00
(di cui C 100,00 per esborsi),

-e

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione civile, addì 10 luglio 2018.

Il P esidente

DEPOSITATO CANCCLLERIA
Roma ,

…..
…………

2:1G1.31.18

………..

Funzionario Giudiziario

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA