Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20441 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 30/07/2019), n.20441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1539-2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA ZIZZI ONLUS, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ORONZO MAZZOTTA, VITO

VANNUCCI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 652/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del

16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 16 settembre 2014, la Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro e Previdenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, che era stata appellata dall’INPS, accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dall’Istituto e condannava l’attuale ricorrente al pagamento di contributi e accessori per le posizioni lavorative indicate nel verbale di accertamento.

2. In particolare, la Corte territoriale, sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo e in sede giudiziale, riteneva che i presunti volontari avevano svolto attività lavorativa retribuita, escludendosi, dal testimoniale acquisito alla causa, che le somme pagate corrispondessero a rimborsi spese, sia perchè nessuna prova era stata offerta in tal senso, sia perchè esplicitamente i lavoratori avevano riferito di retribuzioni sulla base delle ore lavorate e di una determinata tariffa per mansioni pacificamente risultate essere quelle di semplici lavori di accudienza, pulizia, facchinaggio, con singoli incarichi da parte di terzi provenienti non dai fruitori dei servizi ma dall’organizzazione dell’associazione.

3. Avverso la sentenza della corte fiorentina proponeva ricorso la Associazione Amici della Zizzi Onlus, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale violato i criteri discretivi per accertare il vincolo di subordinazione e omesso esame di fatti decisivi e controversi attestanti la sicura sussistenza della natura autonoma dei rapporti contestati.

4. L’INPS resisteva con controricorso, sia in proprio che quale mandatario della Società di Cartolarizzazione Crediti INPS s.p.a. (essendo stata in tale duplice qualità parte del giudizio di appello).

6. Successivamente veniva depositata nuovamente la proposta del nuovo relatore designato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sempre nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e ne veniva fatta rituale comunicazione alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 7 febbraio 2018.

7. La Associazione Amici della Zizzi Onlus depositava memoria ex art. 380-bis c.p.c. evidenziando che la richiesta di definizione agevolata su indicata era stata accettata, che il pagamento delle rate stabilite in numero di cinque era avvenuto quanto alle tre scadenti nel 2017 ed era in corso per la rata di aprile del 2018 e per l’ultima scadente nel settembre 2018. La ricorrente chiedeva alternativamente o di dichiarare estinto il giudizio in virtù della intervenuta adesione agevolata o di concedere un ulteriore rinvio in epoca successiva al settembre 2018 in attesa della completa estinzione del debito rateizzato.

Sulla base di tale rilievo osservava “che, pertanto, appare opportuno rimettere al Presidente della Sesta sezione perchè valuti se ricorra un caso di rimessione della causa al Collegio di cui al punto 41.2 delle Tabelle della Corte” e disponeva in tali termini.

9. Il Presidente Titolare nominava nuovo relatore in funzione della decisione nella composizione di cui al detto punto delle tabelle e veniva redatta proposta di definizione, la quale veniva notificata agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza davanti al suddetto Collegio.

10. All’esito della camera di consiglio dell’11 luglio 2018, il Collegio, rilevato che un consigliere componente aveva chiesto di potersi astenere dalla trattazione e che era stata autorizzata l’astensione, pronunciava l’ordinanza n. 24082 del 3 ottobre 2018, con cui rinviava la trattazione a nuovo ruolo.

11. Il relatore designato ha formulato nuova proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione della nuova odierna adunanza.

12. Parte ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha allegato di avere provveduto anche al pagamento delle ultime due rate del pagamento in funzione della definizione agevolata, producendo i dettagli dei bonifici effettuati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la nuova proposta del relatore, che tiene conto della pronuncia che il Collegio costituito ai sensi dell’art. 41.2. ha reso su altro ricorso con l’ordinanza n. 24083 del 2018, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.”.

2. Con riferimento al presente ricorso, rilevato che parte ricorrente è la debitrice, si pone il problema del se debba farsi luogo a declaratoria di estinzione per rinuncia oppure di cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla allegazione nella memoria depositata in funzione dell’odierna adunanza della circostanza dell’avvenuto pagamento delle ultime due rate di pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata.

2.1. Si ricorda, in proposito, che nella citata ordinanza di questa Sezione, nel paragrafo 9., prima di formulare il riportato principio di diritto, il Collegio si è così espresso:

“Resta da precisare che, qualora in sede di trattazione del ricorso emerga che in relazione all’oggetto di esso si è verificata la vicenda della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, seguita dalla comunicazione dell’esattore e, quindi, dall’adempimento delle rate di pagamento fissate in base ad essa, di modo che il debito così determinato risulti estinto, allora la decisione della Corte di Cassazione, tanto se il debitore sia in posizione di ricorrente quanto in posizione di resistente o intimato, dovrà essere adeguata alla circostanza che in tal modo la nuova situazione sostanziale verificatasi per effetto della vicenda del definizione agevolata e che ha sostituito quella oggetto di giudizio risulta anche ormai soddisfatta. La formula decisoria in tal caso dovrà essere corrispondente a tale definizione e dovrà consistere nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei termini indicati da Cass., Sez. Un., n. 8980 del 2018, cioè con la precisazione che si intende cessata l’efficacia della sentenza impugnata.

Si rammenta che, in ordine alle formule di definizione del giudizio, di fronte alla cessazione della materia del contendere per concorde dichiarazione delle parti di avere definito la controversia con un regolamento negoziale, le Sezioni Unite, nella citata sentenza, hanno ritenuto che il giudizio debba definirsi con una dichiarazione di “cessazione della materia del contendere sui ricorsi per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata”, sottolineando e spiegando che la formula decisoria deve constatare che il regolamento della vicenda ha fatto venir meno l’efficacia della sentenza impugnata, ma non disporne la cassazione senza rinvio sebbene per un evento sopravvenuto, in quanto la cassazione senza rinvio non è giustificabile per eventi sopravvenuti.

La sentenza è approdata a dette conclusioni facendosi carico dell’apparente problema della ristrettezza delle formule decisorie relative a giudizio di cassazione.”.

3. Venendo all’applicazione delle considerazioni esposte al ricorso in esame, si rileva che la parte ricorrente, come si è detto, ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore ed ha anche allegato di aver pagato tutte le rate. Lo ha fatto allegando – salvo quanto alla documentazione asseritamente inerente ai due ultimi pagamenti – la relativa documentazione alla memoria depositata in funzione dell’adunanza dinanzi alla Sesta Sezione Lavoro del febbraio del 2018.

Nella memoria depositata da ultimo, come si è già detto, ha allegato documentazione relativa ai due ultimi pagamenti.

Peraltro, mentre la documentazione allegata in occasione della precedente adunanza della Sesta Sezione Lavoro, a seguito della rifissazione dell’adunanza davanti a questo Collegio per il luglio del 2018, si deve ritenere incontestata dall’I.N.P.S., atteso che esso avrebbe potuto fare la contestazione prima di quell’adunanza, una volta notiziato di essa, viceversa la documentazione presentata in funzione dell’odierna adunanza con la memoria di cui si è detto deve ritenersi irrituale, in quanto doveva farsi notificazione dell’elenco indicante la produzione all’I.N.P.S., giusta l’art. 372 c.p.c., comma 2. Ne segue che la produzione è irrituale e non se ne può tenere conto.

Ciò, al di là della non coincidenza delle date delle ultime due rate dei pretesi pagamenti con quelle indicate nella dichiarazione di adesione. Infatti, alla pagina 2 di essa gli ultimi due pagamenti sono indicati come relativi all’aprile ed al settembre del 2018, mentre i pagamenti di cui si dice nella memoria e che sono documentati sono del 31 luglio e del 1 ottobre 2018.

Nela descritta situazione non si può far luogo alla richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma risulta evidenziata solo una fattispecie di estinzione per rinuncia, della quale si deve senz’altro fare dichiarazione.

La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal più volte citato D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 4.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore, come nella specie, quanto in quello, di emersione della verificazione della fattispecie dell’art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, nella composizione di cui al punto 41.2. delle Tabelle della Corte, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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